Appealability of Interlocutory Denial of Continuance Based on Insufficient Showing of Grave Reason
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellate court dismissed a party's complaint against a lower court's refusal to postpone a hearing, finding that the lower court's order denying the continuance was interlocutory and therefore not subject to appeal under procedural rules. Furthermore, the court reasoned that the request for postponement due to health issues, made at the last minute without supporting medical documentation despite ample prior notice of the hearing date, did not meet the statutory requirement of "grave reasons" necessary to justify a delay, thus validating the original judge's decision to proceed with the scheduled hearing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 136 CPC, Art. 95 cpv. 1 CPC; Appealability of Interlocutory Denial of Continuance Based on Insufficient Showing of Grave Reason: Furthermore, the court reasoned that the request for postponement due to health issues, made at the last minute without supporting medical documentation despite ample prior notice of the hearing date, did not meet the statutory requirement of "grave reasons" necessary to justify a delay, thus validating the original judge's decision to proceed with the scheduled hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed to declare the appeal inadmissible because the ordinance being challenged was interlocutory and thus not appealable according to this provision.
Cited in the reasoning summary, though its application justifies the lower court's decision which leads to the inadmissibility of the appeal.
Testo completo
Incarto n. 14.94.00013 · Lugano 3 maggio 1995/B/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria: · Marisa Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 8 settembre 1994 da
__________ patr. dall'avv. __________ Contro
__________
richiamata l’ordinanza 20 settembre 1994 della Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, che ha fissato per lunedì 14 novembre 1994 alle ore 16.10 l’udienza per il contraddittorio;
vista l’istanza datata 13 novembre 1994 - pervenuta alla Pretura il giorno successivo lunedì, - della __________ (in seguito: __________) chiedente la sospensione dell’udienza per motivi di salute;
preso atto dell’ordinanza pretorile 14 novembre 1994 (lunedì) con cui il rinvio non è stato ammesso e l’udienza “prevista per il.giorno lunedì 14 novembre 1994 alle ore 16.10 è confermata”;
rilevato che la reiezione della domanda di rinvio è stata motivata in sostanza per la palese tardività e la mancanza di prove;
visto il “reclamo” 25 novembre 1994 della __________ contro “l’ordinanza 14 novembre 1994” della Pretura, con cui chiede che “l’ordinanza venga annullata e che le venga pertanto data la possibilità di partecipare alla nuova udienza che deve essere indetta”;
considerato
in fatto e in diritto:
- che l’art.
136 CPC disciplina l’istituto del rinvio dell’udienza nel senso che:
a) la parte o il suo patrocinatore possono chiedere il rinvio se impediti per motivi gravi, in particolare per malattia, infortunio, servizio militare, impegni parlamentari o comparsa avanti ad altro tribunale (cpv. 1);
b) il giudice respinge l’istanza di rinvio se la ritiene non giustificata o incompatibile con le necessità del proseguimento del processo (cpv. 2);
c) il provvedimento sul rinvio è emanato con ordinanza (cpv. 3);
- che l’ordinanza pretorile 14 novembre 1994 non costituisce decisione suscettibile di impugnativa, avuto riguardo alla sua natura interlocutoria, per chiaro disposto dell’art. 95 cpv. 1 CPC (“le ordinanze non sono appellabili”).
- che il “reclamo” 25 novembre 1994 dell’escussa va pertanto dichiarato irricevibile.
- che in via abbondanziale va rilevato che dal profilo del diritto di essere sentito la Pretore si è correttamente determinata non concedendo il rinvio per mancanza evidente del presupposto dei gravi motivi ex art. 136 CPC, atteso che la __________, sapendo già dall’ordinanza 20 settembre 1994 che vi sarebbe stata l’udienza per il contraddittorio lunedì 14 novembre 1994, non si è premunita, nonostante abbia avuto quasi due mesi di tempo, di far capo ad un altro rappresentante oltre al suo vicepresidente __________ e che questi non ha nemmeno prodotto un certificato medico attestante la sua impossibilità a partecipare all’udienza;
- che in via ancor più abbondanziale va poi rilevato che la parte che chiede il rinvio di un’udienza deve farsi parte diligente e preoccuparsi tempestivamente dell’esito dell’istanza quando ragioni temporali possono frapporsi tra l’istanza e la sua giudiziale definizione;
richiamati gli art. 95 e 136 CPC
pronuncia
1. Il “reclamo” 25 novembre 1994 __________, è irricevibile.
2. La tassa di giustizia in Fr. 100.--, già anticipata da __________, resta a suo carico con l'obbligo di rifondere a __________.Fr. 200.-- di indennità.
3. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: