Claimant v. Defendant: Appealability of Procedural Deadlines
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA claimant appealed a lower court's decision that granted the defendant an additional deadline to file a rejoinder in a debt collection case concerning unpaid service fees. The appellate court found that the contested order, being a procedural directive setting a supplemental deadline, was only appealable via a specific remedy if the appellant could demonstrate a risk of irreparable prejudice, which the claimant failed to allege with the required concrete evidence. Consequently, the appeal was deemed inadmissible, upholding the lower court's procedural scheduling and dismissing the alternative request to rule on the merits because the case was not ripe for judgment.
Regesto Legislator
UfficialeReclamo contro disposizione ordinatoria processuale che assegna un termine suppletorio per la duplica. Pregiudizio difficilmente riparabile da rendere verosimile
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article was cited in the reasoning (Point 6) to justify deciding the appeal in the single-judge panel composition, which is implicitly confirmed by the decision structure.
Cited in Point 1 as part of the procedural basis for appealing the challenged interlocutory order.
Cited in Point 1 as part of the procedural basis for appealing the challenged interlocutory order.
Cited in Point 5 as the legal basis for imposing court costs on the appellant due to being unsuccessful.
Testo completo
Incarto n. 13.2024.65 · Lugano 25 novembre 2024 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice: · Walser, presidente,
cancelliera: · Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SE.2023.31 della Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest promossa con petizione 4 dicembre 2023 da
RE 1 patrocinata dall’ PA 1 contro CO 1 patrocinato dall’__________
e ora sul reclamo 4 novembre 2024 di RE 1 contro la decisione 22 ottobre 2024 con cui il Giudice di pace ha fissato alla parte convenuta un termine per presentare la memoria di duplica;
ritenuto
in fatto: A. Il 4 settembre 2023 il Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest ha rilasciato a RE 1 un’autorizzazione ad agire nei confronti del CO 1 per l’inoltro entro il termine di 3 mesi di un’azione di merito per l’importo di Euro 1'901.05 a titolo di remunerazione di servizi.
B. Con petizione 4 dicembre 2023 RE 1 ha chiesto la condanna del CO 1 al pagamento di Euro 1'901.05 oltre accessori.
Con risposta 19 gennaio 2024 la parte convenuta ha postulato la reiezione della petizione.
Con “duplica” 21 febbraio 2024 l’attrice ha contestato la risposta della parte convenuta.
C. Con ordinanza 22 febbraio 2024 il Giudice di pace ha notificato la “duplica” e citato le parti per il dibattimento. Con ordinanza 4 marzo 2024 egli ha poi rettificato la precedente decisione, assegnando alla parte convenuta un termine per inoltrare la duplica.
Constatato che la parte convenuta non aveva inoltrato la duplica nel termine assegnato, con ordinanza
22 ottobre 2024 il Giudice di Pace ha assegnato alla medesima un termine suppletorio di 10 giorni per procedervi.
D. Con reclamo 4 novembre 2024 RE 1 chiede di annullare l’ordinanza 22 ottobre 2024 “… disponendo l’inefficacia dell’eventuale duplica nel frattempo depositata” e rinviare la causa al Giudice di pace, oppure “di statuire esso stesso, essendo la causa matura per il giudizio” e accogliere la petizione.
Non sono state raccolte osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. L’ordinanza con cui il Giudice di pace assegna alla convenuta il termine suppletorio per presentare le osservazioni è una disposizione ordinatoria processuale (art. 124 CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra
1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.
La decisione impugnata è stata notificata il 24 ottobre 2024. Consegnato alla cancelleria del tribunale il 4 novembre 2024 il reclamo risulta quindi tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
2. Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del
diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei
fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).
L’impugnabilità della decisione ordinatoria processuale in oggetto non è prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio. Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole.
3. Nella fattispecie in esame la reclamante neppure menziona l’esistenza di un pregiudizio difficilmente riparabile in capo alla decisione impugnata.
Ne discende che, in assenza di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame si rivela inammissibile.
4. In merito alla domanda subordinata di statuire nel merito, è appena il caso di rilevare che la causa è lungi dall’essere matura per il giudizio, neppure essendo ancora stato fatto il dibattimento.
5. Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 200.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste a carico della reclamante, qui soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte.
6. Il presente reclamo, che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 4 novembre 2024 di RE
1 contro l’ordinanza 22 ottobre 2024 è inammissibile.
2. Le spese processuali fissate in fr. 200.– sono poste a carico della reclamante.
3. Notificazione (unitamente al reclamo 4 novembre 2024 alla controparte):
- ; - .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore litigioso è inferiore a fr. 15'000.-, contro la presente sentenza è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 (art. 113, 117 LTF). Se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale, è dato, nel medesimo termine, il ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).