Dismissal of Appeal for Failure to Pay Procedural Costs
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Appellate Court dismissed an appeal as inadmissible because the appellant failed to comply with repeated court orders to pay the required advance on procedural costs, first set after a prior decision and then confirmed with a final warning; consequently, the court could not address the merits of the appeal due to the lack of a required procedural prerequisite, and the costs of the appeal proceedings were imposed on the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 48b LOG, Art. 101 cpv. 3 CPC, Art. 59 cpv. 2 lett. f CPC, Art. 2 cpv. 1 LTG, art. 108 CPC, art. 106 CPC; Dismissal of Appeal for Failure to Pay Procedural Costs: pronuncia: 1. Il reclamo 29 luglio 2024 di RE 1 avverso la decisione 9 luglio 2024 del Pretore di Lugano, Sezione 2, è irricevibile.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning as the basis for not entering the merits due to the failure to pay the procedural advance payment.
Cited in the reasoning for imposing procedural costs based on the outcome of the procedure.
Cited in the reasoning for imposing procedural costs based on the outcome of the procedure.
Testo completo
Incarto n. 13.2024.49 · Lugano 23 settembre 2024 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La terza Camera civile del Tribunale d'appello composta del giudice: · Walser, presidente, cancelliera: · Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2021.83 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 4 maggio 2021 da
CO 1 patrocinato dall’ PA 1 contro RE 1
richiamata la decisione 31 luglio 2024 con cui questa Camera ha assegnato a RE 1 un termine - scaduto infruttuoso il 25 agosto 2024 - per versare l’anticipo delle spese processuali per il reclamo 29 luglio 2024;
vista la diffida 2 settembre con la quale è stato assegnato alla reclamante un
termine suppletorio scadente il 12 settembre 2024 per effettuare un deposito di fr. 1’000.- a titolo di anticipo per spese processuali presumibili con
la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell’importo entro il termine fissato, il Tribunale d’appello, conformemente all’art. 101 cpv. 3 CPC, non sarebbe entrato nel merito del rimedio giuridico;
preso atto che anche il termine suppletorio è decorso infruttuoso sicché, in mancanza di un presupposto processuale (art. 59 cpv. 2 lett. f CPC), la Camera non entra nel merito del reclamo;
rilevato che gli oneri processuali, fissati giusta gli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG, che prevede una tassa di giustizia delle decisioni su reclamo tra fr. 100 e 10'000, e tenuto conto dell’esito della procedura che termina senza sentenza, vanno posti a carico di RE 1, che li ha provocati (art. 101, 106 e 108 CPC);
pronuncia: 1. Il reclamo 29 luglio 2024 di RE 1 avverso la decisione 9 luglio 2024 del Pretore di Lugano, Sezione 2, è irricevibile.
2. Le spese del presente giudizio di fr. 200.- sono poste a carico di RE 1.
3. Notificazione:
- ; - .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Rilevato che il valore litigioso della domanda riconvenzionale ammonta a fr. 20'000'000.-, contro la presente decisione è dato il rimedio del ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione.