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13.2024.43 • TRAC TI 13.2024.43 Generato dall'IA

Appeal Inadmissible for Failure to Quantify Relief Sought

Numero d'incarto 13.2024.43
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A party appealed a lower court decision that declared their counterclaim inadmissible and ordered them to pay procedural costs and reimburse the opposing party after the party failed to pay a second requested advance on litigation expenses following an initial advance payment for their counterclaim. The appellate court found the appeal inadmissible because the appellant, while contesting the court's assessment of costs and reimbursements as excessive, failed to specifically quantify the amounts they sought as an alternative, thereby violating the procedural requirement to specify the relief requested in the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 48b LOG, Art. 104 cpv. 1 CPC, Art. 110 CPC, Art. 321 cpv. 1 CPC, Art. 142 cpv. 3 CPC, Art. 320 CPC; Appeal Inadmissible for Failure to Quantify Relief Sought: The appellate court found the appeal inadmissible because the appellant, while contesting the court's assessment of costs and reimbursements as excessive, failed to specifically quantify the amounts they sought as an alternative, thereby violating the procedural requirement to specify the relief requested in the appeal.

Parole chiave

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anticipo delle spese domanda riconvenzionale rimborso delle spese presupposto processuale legittimazione a ricorrere precetto esecutivo Reclamo in materia di spese: onere di quantificare la domanda.

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 e lett. b cifra 3 LOG

This provision allowed the Chamber to decide the manifestly inadmissible appeal in a single-judge composition.

art. 14 LTG

This provision was used to establish the amount of the appeal court costs in the dispositive.

art. 320 CPC

Although cited in the reasoning regarding the grounds for appeal, it was not explicitly cited in the final orders (dispositive) concerning the inadmissibility or costs.

art. 321 cpv. 1 CPC

Although cited in the reasoning regarding the formal requirements for appeal, it was not explicitly cited in the final orders (dispositive) concerning the inadmissibility or costs.

art. 2 cpv. 1 LTG

This provision was cited to explain the basis for setting judicial fees, but it does not appear in the dispositive orders.

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Testo completo

Incarto n. 13.2024.43 · Lugano 9 settembre 2024 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice: · Walser, presidente,

cancelliera: · Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2023.10 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con petizione

8 maggio 2023 da

CO 1 patrocinata dall’ PA 1 contro RE 1 rapprensentata da RA 1

e ora sul reclamo 8 luglio 2024 di RE 1 contro la decisione 5 giugno 2024 con cui il Pretore ha dichiarato inammissibile la sua domanda riconvenzionale e posto a suo carico le relative spese;

considerato

in fatto e in diritto:

che con petizione 8 maggio 2023 CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 al pagamento di EUR 142'059.99 oltre accessori;

che con risposta 10 luglio 2023 la convenuta si è opposta alla petizione e ha chiesto, in via riconvenzionale, la condanna dell’attrice al pagamento di fr. 284'111.68;

che con la replica e risposta riconvenzionale l’attrice si è opposta alla domanda riconvenzionale confermando per il resto la petizione;

che con gli allegati di duplica e replica riconvenzionale e di duplica riconvenzionale le parti hanno confermato le rispettive domande;

che con ordinanza 11 luglio 2023 il Pretore ha chiesto alla convenuta (attrice riconvenzionale) il versamento di fr. 5'000.- quale anticipo delle spese processuali per la domanda riconvenzionale, che essa ha pagato;

che con ordinanza 9 aprile 2024 il Pretore ha chiesto all’attrice riconvenzionale un ulteriore anticipo spese di fr. 5'000.-. Il termine assegnato per il pagamento essendo decorso infruttuoso, con ordinanza 16 maggio 2024 il Pretore le ha assegnato un ultimo termine di 10 giorni per provvedervi, con la comminatoria dello stralcio in caso di mancato pagamento;

che con decisione 5 giugno 2024 il Pretore, constatato che l’attrice riconvenzionale non aveva proceduto al pagamento, ha dichiarato inammissibile l’azione riconvenzionale, ponendo a suo carico la tassa di fr. 5'000.- con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 10'000.- di ripetibili;

che con reclamo 8 luglio 2024 RE 1 chiede che la decisione del Pretore sia annullata e riformata nel senso che “le spese processuali di complessivi Fr. …… sono a carico di RE 1, la quale rifonderà a CO 1 Fr. ……. a titolo di ripetibili;

che la controparte non è stata invitata a formulare osservazioni;

che la decisione con cui il Pretore fissa le spese processuali e assegna le ripetibili, è di regola parte della decisione finale (art. 104 cpv. 1 CPC) ed è così impugnabile unitamente alla sentenza finale mediante appello o reclamo a dipendenza del valore litigioso;

che giusta l’art. 110 CPC, laddove il dispositivo in materia di spese è invece impugnato in modo indipendente, è dato unicamente il rimedio del reclamo;

che in concreto, la procedura applicabile essendo quella ordinaria, il termine di reclamo è di 30 giorni (art. 321 cpv. 1 CPC);

che la decisione impugnata è pervenuta alla reclamante il 7 giugno 2024 sicché il reclamo, rimesso alla posta l’8 luglio 2024 è tempestivo - per effetto dell’art. 142 cpv. 3 CPC - e da questo punto di vista ammissibile;

che, giusta l’art. 320 CPC, con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto e l’accertamento manifestamente errato dei fatti. L’atto deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda e il reclamante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore;

che l’art. 321 cpv. 1 CPC dispone che il reclamo dev’essere scritto e motivato e deve, segnatamente, contenere una domanda di giudizio e le domande devono poi essere quantificate;

che la reclamante rimprovera al Pretore un eccesso del potere d’apprezzamento tanto nella fissazione delle spese processuali, quanto delle ripetibili, che sarebbero eccessive;

che la reclamante omette tuttavia di quantificare sia le spese processuali sia le ripetibili e formula invece una domanda indeterminata, senza indicare in che misura postula la modifica della decisione impugnata;

che, non avendo la reclamante indicato quale sia l’ammontare delle spese e delle ripetibili invece di quelle stabilite con la sentenza impugnata, il gravame dev’essere considerato inammissibile perché non ossequia il principio dell’onere di quantificare la domanda;

che, in mancanza di conclusioni numeriche, non sussistono i requisiti per statuire sull’entità delle medesime, non bastando in tal senso invocare un eccesso del potere d’apprezzamento;

che le spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza;

che giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello è fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.-, e va stabilita in complessivi fr. 300.- e posta a carico della reclamante, soccombente. Non si assegnano ripetibili alla controparte cui il reclamo non è stato notificato;

che il reclamo, manifestamente inammissibile e che non pone in discussione questioni di principio o rilevante importanza, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 e lett. b cifra 3 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 8 luglio 2024 di RE

1 è inammissibile.

2. Le spese processuali, fissate in fr. 300.– sono poste a carico della reclamante. Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione (unitamente al reclamo 8 luglio 2024 alla controparte):

- ; - .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).