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13.2024.38 • TRAC TI 13.2024.38 Generato dall'IA

Appealability of Interlocutory Evidentiary Rulings Without Irreparable Prejudice

Numero d'incarto 13.2024.38
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The appellant challenged a lower court's decision that partially granted the opposing party's request to admit evidence, specifically a construction management contract, in a case concerning a claim for a significant sum of money. The appellate court held that the appeal against an interlocutory decision regarding the admission of evidence is only admissible if there is a risk of irreparable prejudice, which is generally not presumed in such procedural rulings because the impact of the evidence can typically be addressed in the final judgment. The court reasoned that the appellant's argument—that the admitted evidence could influence subsequent witness testimonies—is inherent in all procedures and does not establish the concrete, essential, and irreparable harm required for admissibility under the relevant procedural code, leading to the dismissal of the appeal as inadmissible.

Regesto Legislator

Ufficiale

Reclamo in materia di prove. Il rischio di pregiudizio difficilmente riparabile non è dato per il fatto che l'assunzione di una prova potrebbe influenzare le altre

Parole chiave

Generato dall'IA
impugnabilità di decisioni incidentali testimonianza pregiudizio irreparabile allegazione motivata eccezione di incostituzionalità imparzialità del giudice

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 319 lett. b cifra 2 CPC

The appeal was declared inadmissible because the prerequisite of a risk of irreparable harm required for this procedural remedy was not met.

art. 106 cpv. 1 CPC

Used to impose court costs on the unsuccessful appellant.

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Testo completo

Incarto n. 13.2024.38 · Lugano 12 agosto 2024 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice: · Walser, presidente,

cancelliera: · Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2016.45 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione

24 febbraio 2016 da

CO 1 patrocinato da: PA 2 contro RE 1 patrocinata da: PA 1

e ora sul reclamo 13 giugno 2024 di RE 1;

ritenuto

in fatto: A. Con petizione 24 febbraio 2016 CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 al pagamento di fr. 812'003.30 oltre accessori.

Con risposta 3 novembre 2016 la convenuta ha chiesto la reiezione della petizione.

Con gli allegati di replica e duplica entrambe le parti hanno confermato le rispettive domande.

B. Con istanza 2 aprile 2024 CO 1 ha chiesto l’acquisizione, sotto forma di richiamo, dell’incarto relativo a una precedente procedura giudiziaria in essere tra __________ e RE 1, in subordine l’edizione dall’arch. __________ del contratto a suo tempo stipulato tra le medesime società.

Con osservazioni 29 aprile 2024 la convenuta si è opposta all’istanza.

C. Con decisione 29 maggio 2024 il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto l’istanza, ammettendo la produzione “del contratto di direzione lavori a suo tempo sottoscritto da __________”.

D. Con reclamo 13 giugno 2024 RE 1 postula l’annullamento della menzionata decisione e la reiezione dell’istanza

2 aprile 2024 di controparte.

Non sono state chieste osservazioni.

Considerato

in diritto: 1. La decisione con cui il Pretore aggiunto ha deciso in merito all’istanza dell’attore è una disposizione ordinatoria processuale (art. 124 e 154 CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.

La decisione impugnata è pervenuta alla reclamante il 3 giugno 2024. Rimesso alla posta il 13 giugno 2024, il reclamo risulta tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

2. Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del

diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

2.1 L’impugnabilità delle decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile. Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. L’esistenza di siffatto rischio va ammessa con cautela ritenuto che l’esclusione del reclamo è la regola, la sua ammissibilità l’eccezione.

2.2 Va qui ricordato che, di regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901 segg. n. 47c). Una diversa soluzione comporterebbe, in effetti, quale conseguenza l’obbligo per il giudice di assumere tutte le prove offerte dalle parti e non potrebbe più negarne l’assunzione, mentre egli deve invece essere libero di assumere quelle che ritiene necessarie e di adottare secondo il suo libero apprezzamento le misure più opportune affinché l’istruttoria non ecceda i bisogni della causa. Nell’esame della rilevanza delle prove offerte dalle parti, il giudice gode di un ampio potere di apprezzamento, e l’istanza di ricorso non può sostituirvi il proprio apprezzamento, ma intervenire soltanto in caso di abuso o eccesso.

3. A mente della reclamante vi sarebbe il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile perché la prova ammessa “potrà senza dubbio influenzare le altre prove ancora da assumere, in particolare le testimonianze …”. Se non che, il rischio che le prove possano influenzarsi a vicenda è insito in tutte le procedure. Seguendo l’argomento della reclamante, il pregiudizio difficilmente riparabile sarebbe quindi sempre dato e, di conseguenza, l’esigenza di un pregiudizio difficilmente riparabile sarebbe sempre dato nelle decisioni sulle prove e l’art. 319 lettera b cifra 2 CPC perderebbero ogni significato.

Il pregiudizio non può quindi essere ritenuto concreto e di essenziale rilievo per l’andamento del processo nel momento in cui il Pretore decide di assumere una prova, per il solo fatto che questa sarebbe suscettibile di influenzare le altre.

In mancanza di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile.

4. Le spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza. Giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello è fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.-. Nel caso concreto, tenuto conto del valore di causa, le spese vanno fissate in complessivi fr. 600.- e sono poste a carico della reclamante, soccombente (art.

106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano ripetibili alla controparte che non ha dovuto formulare osservazioni.

5. Il gravame, inammissibile, non è stato notificato alla controparte per osservazioni (art.

322 CPC) e può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 13 giugno 2024 di RE

1 è inammissibile.

2. Le spese processuali di fr. 600.– sono poste a carico della reclamante. Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione (unitamente al reclamo 13 giugno 2024 alla controparte):

- ; - .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF.