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13.2024.27 • TRAC TI 13.2024.27 Generato dall'IA

Appealability of Admissibility Rulings in Wage Dispute

Numero d'incarto 13.2024.27
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

In a dispute concerning a claim for unpaid wages, the defendant appealed a lower court's order admitting all proposed evidence, specifically seeking the cancellation of witness testimonies. The appellate court held that decisions regarding the admissibility of evidence are procedural orders not expressly subject to appeal unless there is a risk of harm that is difficult to repair; the appellant's argument that admitting potentially biased witnesses could lead to an unfavorable merits judgment did not meet this high threshold, as the risk of an adverse outcome is inherent in litigation and any potential prejudice from biased testimony can be assessed during the evidence evaluation stage, thus rendering the appeal inadmissible.

Regesto Legislator

Ufficiale

Reclamo in materia di prove. Il rischio di pregiudizio difficilmente riparabile non è dato dal timore di un giudizio di merito negativo. Audizione testi. Spese processuali e causa di diritto del lavoro con valore fino a fr. 30'000.-.

Parole chiave

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proposta di giudizio testimonianza impugnabilità di decisioni incidentali rinuncia a pretese di salario decisioni incidentali licenziamento abusivo

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 319 lett. b cifra 2 CPC

This provision was cited in the reasoning regarding the conditions for admissibility of the appeal, which leads to the dismissal in order 1.

art. 114 lett. c CPC

Applied in the dispositive to rule that no procedural costs are levied because the dispute arises from an employment relationship.

art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG

Applied to confirm that the appeal could be decided by a single judge.

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Testo completo

Incarto n. 13.2024.27 · Lugano 26 giugno 2024 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice: · Walser, presidente,

cancelliera: · Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SE.2022.16 della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con petizione 9 dicembre 2022 da

CO 1 rappr. da RA 1 contro RE 1, patrocinata dall’ PA 1

e ora sul reclamo 23 maggio 2024 di RE 1 contro l’ordinanza sulle prove 3 maggio 2024;

ritenuto

in fatto: A. Con petizione 9 dicembre 2022 CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 al pagamento di fr. 3'820.37 oltre accessori a titolo di spettanze salariali.

B. Con osservazioni 6 febbraio 2023 la convenuta ha chiesto di respingere la petizione.

Con gli ulteriori allegati entrambe le parti hanno confermato le rispettive domande.

C. Con ordinanza 3 maggio 2024 il Giudice di pace ha ammesso tutti i mezzi di prova proposti dalle parti.

D. Con reclamo 23 maggio 2024 RE 1 insorge contro la citata decisione, chiedendo che la testimonianza di __________ e __________ sia annullata.

Non sono state chieste osservazioni alla controparte.

Considerato

in diritto: 1. La decisione con cui il Giudice di pace ha statuito sull’ammissibilità delle prove è una disposizione ordinatoria processuale (art. 124 e 154 CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.

La decisione impugnata è pervenuta alla reclamante il 13 maggio 2024. Rimesso alla posta il 23 maggio 2024 il reclamo risulta tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

2. Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del

diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

2.1 L’impugnabilità delle decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (sentenza III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901 segg. n. 47c; Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. L’esistenza di siffatto rischio va ammessa con cautela ritenuto che l’esclusione del reclamo è la regola, la sua ammissibilità l’eccezione.

3. A mente della reclamante il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile è dato per il fatto che i testimoni ammessi hanno un interesse nella lite e la loro audizione aggraverebbe la sua posizione “per quanto attiene la formazione del convincimento del giudice”.

3.1 L’argomentazione della reclamante si fonda sull’ipotesi di un eventuale giudizio di merito negativo. Tale ipotesi non configura tuttavia un pregiudizio ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, considerato che il rischio di un giudizio di merito negativo è insito in tutte le cause. La mera possibilità che il primo giudice potrebbe accogliere la pretesa attorea sulla scorta delle deposizioni testimoniali qui contestate non costituisce un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi della legge.

Comunque sia, sarà al momento dell’interrogatorio che il Giudice di pace dovrà verificare se i testimoni abbiano un interesse nella lite. Siffatto interesse peraltro ancora non sarebbe motivo per rifiutarne l’audizione, ma sarà semmai da considerare nell’ambito della valutazione delle prove.

3.2 In mancanza di una delle premesse fondamentali del reclamo, il gravame dev’essere dichiarato inammissibile.

4. Non si prelevano spese poiché l’art. 114 lett. c CPC dispone che nelle controversie derivanti da un rapporto di lavoro non possono essere addossate spese processuali, ciò che vale anche per la procedura di conciliazione (art. 113 cpv. 2 lett. d CPC). Non si assegnano ripetibili alla controparte alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.

5. Il gravame, inammissibile, non è stato notificato alla controparte per osservazioni (art.

322 CPC) e può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

Per i quali motivi

pronuncia: 1. Il reclamo 23 maggio 2024 di RE 1 è inammissibile.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Notificazione (unitamente al reclamo 23 maggio 2024 alla controparte) a:

- ; - .

Comunicazione alla Giudicatura di pace di Lugano Ovest.

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore di causa è inferiore a fr. 15'000.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione solo se la controversia concerne una questione di

diritto d’importanza fondamentale. Qualora non sia dato il ricorso in materia civile, è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).