Appealability of Interim Evidentiary Rulings in Wage Disputes
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn a dispute concerning a claim for unpaid wages, the defendant filed an appeal against a lower court's order admitting all proposed evidence, specifically seeking to annul the testimony of two witnesses whom the defendant alleged had an interest in the outcome, thereby risking irreparable prejudice to the formation of the judge's conviction. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the challenge to an evidence admission order, being a procedural ruling not explicitly appealable under the relevant civil procedure code, required demonstration of a risk of harm that was difficult to repair, and the mere possibility of an adverse judgment based on the contested testimony did not meet this high threshold, as such a risk is inherent in all litigation.
Regesto Legislator
UfficialeReclamo in materia di prove. Il rischio di pregiudizio difficilmente riparabile non è dato dal timore di un giudizio di merito negativo. Audizione testi. Spese processuali e causa di diritto del lavoro con valore fino a fr. 30'000.-.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision governs the admissibility of the appeal when challenging a decision on evidence admissibility in cases not explicitly provided for by law, which required establishing a risk of irreparable prejudice.
This provision mandates that no court costs shall be imposed in disputes arising from an employment relationship.
Cited as the basis for the decision being rendered by a single judge (Art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
Cited in relation to the procedure for notifying the opposing party (which was not done as the appeal was inadmissible).
Testo completo
Incarto n. 13.2024.26 · Lugano 26 giugno 2024 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice: · Walser, presidente,
cancelliera: · Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SE.2022.15 della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con petizione 9 dicembre 2022 da
CO 1 rappr. da RA 1 contro RE 1, patrocinata dall’ PA 1
e ora sul reclamo 23 maggio 2024 di RE 1 contro l’ordinanza sulle prove 2 maggio 2024;
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 9 dicembre 2022 CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 al pagamento di fr. 4'533.24 oltre accessori a titolo di arretrati salariali.
B. Con osservazioni 6 febbraio 2023 la convenuta si è opposta alla petizione.
Con gli ulteriori allegati entrambe le parti hanno confermato le rispettive domande.
C. Con ordinanza 2 maggio 2024 il Giudice di pace ha ammesso tutti i mezzi di prova proposti dalle parti.
D. Con reclamo 23 maggio 2024 RE 1 insorge contro la citata decisione, chiedendo che la testimonianza di __________ e __________ sia annullata.
Non sono state chieste osservazioni alla controparte.
Considerato
in diritto: 1. La decisione con cui il Giudice di pace ha statuito sull’ammissibilità delle prove è una disposizione ordinatoria processuale (art. 124 e 154 CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.
La decisione impugnata è pervenuta alla reclamante il 13 maggio 2024. Rimesso alla posta il 23 maggio 2024 il reclamo risulta tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
2. Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del
diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei
fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).
2.1 L’impugnabilità delle decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (sentenza III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901 segg. n. 47c; Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. L’esistenza di siffatto rischio va ammessa con cautela ritenuto che l’esclusione del reclamo è la regola, la sua ammissibilità l’eccezione.
3. A mente della reclamante il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile è dato per il fatto che i testimoni ammessi hanno un interesse nella lite e la loro audizione aggraverebbe la sua posizione “per quanto attiene la formazione del convincimento del giudice”.
3.1 L’argomentazione della reclamante si fonda sull’ipotesi di un eventuale giudizio di merito negativo. Tale ipotesi non configura tuttavia un pregiudizio ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, considerato che il rischio di un giudizio di merito negativo è insito in tutte le cause. La mera possibilità che il primo giudice potrebbe accogliere la pretesa attorea sulla scorta delle deposizioni testimoniali qui contestate non costituisce un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi della legge.
Comunque sia, sarà al momento dell’interrogatorio che il Giudice di pace dovrà verificare se i testimoni abbiano un interesse nella lite. Siffatto interesse peraltro ancora non sarebbe motivo per rifiutarne l’audizione, ma sarà semmai da considerare nell’ambito della valutazione delle prove.
3.2 In mancanza di una delle premesse fondamentali del reclamo, il gravame dev’essere dichiarato inammissibile.
4. Non si prelevano spese poiché l’art. 114 lett. c CPC dispone che nelle controversie derivanti da un rapporto di lavoro non possono essere addossate spese processuali. Non si assegnano ripetibili alla controparte alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.
Pro futuro va ricordato che giusta l’art. 113 cpv. 2 lett. d CPC nella procedura di conciliazione per le controversie derivanti da un rapporto di lavoro non si possono prelevare spese processuali. In tal senso l’ordinanza 8 settembre 2022 con cui è stata imposta una tassa di giustizia di fr. 100.- (incarto CM.2022.67) è manifestamente priva di base legale.
5. Il gravame, inammissibile, non è stato notificato alla controparte per osservazioni (art.
322 CPC) e può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
Per i quali motivi
pronuncia: 1. Il reclamo 23 maggio 2024 di RE 1 è inammissibile.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Notificazione (unitamente al reclamo 23 maggio 2024 alla controparte) a:
- ; - .
Comunicazione alla Giudicatura di pace di Lugano Ovest.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore di causa è inferiore a fr. 15'000.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione solo se la controversia concerne una questione di
diritto d’importanza fondamentale. Qualora non sia dato il ricorso in materia civile, è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).