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13.2024.25 • TRAC TI 13.2024.25 Generato dall'IA

Waiver of Court Costs Denied Due to Insufficient Proof of Permanent Indigence

Numero d'incarto 13.2024.25
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An individual sought the waiver of court costs previously imposed following the rejection of their appeal and a prior denial of legal aid, arguing precarious current economic conditions. The court reasoned that while it has discretion under the relevant code to grant waivers or payment deferrals after proceedings conclude, a waiver requires proof of a permanent state of indigence such that the financial situation is not expected to improve within the ten-year prescription period, and the current precariousness, especially following a prior denial of aid due to poor prospects of success on appeal, did not meet this high threshold for permanent destitution, thus the request for waiver was rejected, although no new costs were imposed for the instant decision.

Regesto Legislator

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Art. 48b LOG, Art. 112 CPC, Art. 123 CPC, Art. 48b cpv. 1 lett. b cifra, Art. 74 cpv. 2 LTF, Art. 116 LTF; Waiver of Court Costs Denied Due to Insufficient Proof of Permanent Indigence: The court reasoned that while it has discretion under the relevant code to grant waivers or payment deferrals after proceedings conclude, a waiver requires proof of a permanent state of indigence such that the financial situation is not expected to improve within the ten-year prescription period, and the current precariousness, especially following a prior denial of aid due to poor prospects of success on appeal, did not meet this high threshold for permanent destitution, thus the request for waiver was rejected, although no new costs were imposed for the instant decision.

Parole chiave

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prova dell'indigenza spese di gratuito patrocinio rinuncia al reddito dilazione di pagamento caso di rigore disposizioni finanziarie Condono delle spese processuali fissate in una procedura di reclamo.

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 112 CPC

This provision governs the court's ability to grant deferment or waiver (condono) of procedural costs, which is the subject of the request being rejected in order 1.

art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG

This provision determined that the request concerning the waiver of costs (which does not raise questions of principle) was to be decided by the Chamber sitting as a single judge.

art. 119 LTF

Cited in the section detailing the remedies against the decision, specifically concerning the concurrent filing of ordinary and constitutional appeals.

art. 116 LTF

Cited in the section detailing the remedies against the decision, specifically concerning the possibility of filing a subsidiary constitutional appeal.

art. 74 cpv. 2 LTF

Cited in the section detailing the remedies against the decision, specifying the conditions under which an appeal in civil matters is admissible.

art. 117 LTF

Cited in the section detailing the remedies against the decision, concerning the subsidiary constitutional appeal.

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Testo completo

Incarto n. 13.2024.25 · Lugano 28 maggio 2024 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La terza Camera civile del Tribunale d'appello composta del giudice: · Walser, presidente, cancelliera: · Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sull’istanza 11 aprile 2024 di

IS 1

chiedente il condono delle spese processuali poste a suo carico con la decisione su reclamo di cui all’inc. n. 13.2023.94/95, emessa il 20 novembre 2023 dalla terza Camera civile del Tribunale d’appello;

ritenuto

in fatto e in diritto: che con decisione 20 novembre 2023 la terza Camera civile del Tribunale d’appello (III CCA) ha respinto il reclamo del 18 settembre 2023 di IS 1 contro la decisione del 6 settembre 2023 con cui il Pretore aggiunto ha respinto la sua istanza di gratuito patrocinio del 4 settembre 2023;

che, contestualmente, questa Camera ha posto a carico del reclamante le relative spese processuali di fr. 300.-;

che con istanza 11 aprile 2024, inviata alla Pretura di Locarno-Campagna, IS 1 ha chiesto il condono delle spese poste a suo carico con la menzionata sentenza;

che la Pretura ha trasmesso la richiesta alla III CCA per competenza;

che la dilazione (posticipo della scadenza di un debito o pagamento rateale) e il condono (rinuncia definitiva all’incasso, integrale o parziale) delle spese processuali giusta l’art. 112 CPC sono possibili una volta chiusa la procedura;

che l’art. 112 CPC conferisce una facoltà al giudice di concedere la dilazione o il condono delle spese processuali, ma non instaura un diritto del richiedente a ottenerli;

che, laddove mancano specifiche disposizioni di legge, si può ritenere che nel Cantone Ticino sia l’autorità che ha fissato le spese processuali a essere competente per deciderne il condono (sentenza III CCA del 14 luglio 2015, inc. n. 13.2015.45), nel caso concreto quindi la III CCA;

che il condono esige la prova di uno stato di indigenza permanente in senso stretto, che è dato se, prevedibilmente, la situazione finanziaria del richiedente – inclusi anche redditi e beni di cui potrebbe disporre in futuro – non permette di far fronte

alle spese processuali entro il termine di prescrizione di 10 anni (Jenny, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,

Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 5 ad art. 112), esponendolo a un disagio talmente grave che escluderebbe a priori e per vari anni ogni minima prospettiva di miglioramento economico (Tappy, in: Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, CPC commenté, 2011, n. 10 ad art. 112);

che il richiedente non va, infatti, favorito rispetto a chi è ammesso al beneficio del gratuito patrocinio

– assoggettato per legge all’obbligo di rimborso (art. 123 CPC) – permettendogli di aggirare un precedente diniego di quell’aiuto;

che IS 1 giustifica la sua domanda di condono con le sue attuali precarie condizioni economiche che non gli consentirebbero di far fronte al pagamento;

che va ricordato che la domanda di gratuito patrocinio presentata nella procedura di reclamo davanti a questa Camera – che per finire ha condotto alla decisione 20 novembre 2023 – è stata respinta segnatamente anche per mancanza di possibilità di esito favorevole del gravame (sentenza III CCA 20 novembre 2023, inc. 13.2023.94/95), e senza peraltro che fossero ravvisati motivi per soprassedere al prelievo di spese processuali;

che il solo fatto che IS 1 possa attualmente versare in precarie condizioni economiche non basta per rendere verosimile una situazione finanziaria non suscettibile di migliorare a lungo termine;

che, in assenza di altri elementi, nulla comprova un suo stato di indigenza permanente e duraturo tale da giustificare il condono delle spese processuali, sicché la richiesta è da respingere;

che eccezionalmente si prescinde dal prelevare spese processuali per questa procedura;

che la domanda di condono non pone questioni di principio ed è pertanto evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. L’istanza 11 aprile 2024 di IS

1 chiedente il condono delle spese processuali poste a suo carico con la sentenza 20 novembre 2023 della III CCA è respinta.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Notificazione:

- .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore di causa è di fr. 300.–, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione, solo se la controversia concerne una questione di diritto d’importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile, è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).