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13.2024.24 • TRAC TI 13.2024.24 Generato dall'IA

Lessee Appeal of Procedural Order Dismissed for Lack of Prejudice

Numero d'incarto 13.2024.24
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A lessee appealed a lower court's decision which had revoked the deadline for the opposing parties to file their answer and instead ordered the appellant to retain legal counsel, stemming from a dispute over unpaid rent and the lessee's claimed improvement costs following the termination of the lease. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because, as the order being challenged was procedural and not expressly appealable, the appellant failed to demonstrate a risk of irreparable prejudice, and furthermore, the appeal brief lacked sufficient specific legal or factual grounds to contest the lower court's reasoned decision that counsel was necessary due to the appellant's procedural difficulties.

Regesto Legislator

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Art. 48b LOG, Art. 319 lett. b cifra, Art. 320 CPC, Art. 319 lett. b CPC, Art. 321 cpv. 1 CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC; Lessee Appeal of Procedural Order Dismissed for Lack of Prejudice: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because, as the order being challenged was procedural and not expressly appealable, the appellant failed to demonstrate a risk of irreparable prejudice, and furthermore, the appeal brief lacked sufficient specific legal or factual grounds to contest the lower court's reasoned decision that counsel was necessary due to the appellant's procedural difficulties.

Parole chiave

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concessionario di leasing disdetta del contratto di locazione decisioni incidentali impugnabilità della decisione di rinvio patrocinatore di controparte equo canone

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG

Cited because the appeal was decided by the Chamber in a single-judge composition due to its manifest inadmissibility.

art. 106 cpv. 1 CPC

Applied to order the appellant to pay the procedural costs of the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 13.2024.24 · Lugano 28 maggio 2024 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La terza Camera civile del Tribunale d'appello composta del giudice: · Walser, presidente, cancelliera: · Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2024.3 della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa in data 28 marzo 2024 da

RE 1 contro CO 1 CO 2 CO 3 CO 4 tutti patrocinati dall’ PA 1

e ora sul reclamo 25 aprile 2024 di RE 1 contro l’ordinanza 16 aprile 2024 del Pretore;

ritenuto

in fatto: A. RE 1 ha condotto in locazione un appartamento sito a __________ di proprietà di __________, al quale sono poi subentrati gli eredi CO 1, CO 2, CO 3 e CO 4.

B. Terminato il contratto di locazione è nato tra le parti un contenzioso avente per oggetto da una parte la richiesta di pagamento di canoni arretrati da parte dei proprietari dell’appartamento, dall’altra le pretese di RE 1 per lavori di miglioria da lui effettuati nell’ente locato.

C. Adito da RE 1, in data 21 novembre 2023 l’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di __________ ha rilasciato al medesimo l’autorizzazione ad agire per chiedere il rimborso delle spese sostenute per lavori di miglioria per un ammontare di “circa” fr. 90'000.-.

D. RE 1 ha quindi inviato in data 21 dicembre 2023 uno scritto alla Pretura del Distretto di Vallemaggia che gli è stato ritornato “… in quanto non rispetta le regole procedurali e non è neppure di facile comprensione …”, con l’invito a riformularlo e a rivolgersi ad un legale.

Con petizione 28 marzo 2024 RE 1 ha convenuto in causa CO 1, CO 2, CO 3 e CO 4. Per quanto riguarda le domande di causa, l’unica formulata in modo esplicito e comprensibile era “… che l’affitto non pagato venisse compensato con i tanti investimenti”.

Con ordinanza 11 aprile 2024 il Pretore ha notificato la petizione fissando ai convenuti un termine di

30 giorni per inoltrare la risposta di causa.

Con scritto 11 aprile 2024 RE 1 ha formulato delle aggiunte al suo precedente atto chiedendo, oltre alla compensazione dei canoni arretrati, la somma di fr. 70'000.- per gli investimenti fatti e fr. 5'000.- di spese.

Con ordinanza 16 aprile 2024 il Pretore ha annullato il termine assegnato ai convenuti per inoltrare la risposta e ha fissato ad RE 1 un termine per munirsi di un patrocinatore.

E. Con “ricorso” 25 aprile 2024 RE 1 sostiene che l’annullamento del termine “non è giusto.”

Con ulteriore scritto 26 aprile 2024 egli propone poi ulteriori considerazioni ricorsuali.

Considerato

in diritto: 1. La decisione con cui il Pretore ha annullato il termine fissato alla parte convenuta per inoltrare la risposta di causa è una disposizione ordinatoria processuale (art. 124 e 222 CPC). In applicazione degli art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, la stessa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.

La decisione impugnata è stata notificata all’interessato il 17 aprile 2024 sicché il reclamo qui in esame, rimesso alla posta il 25 aprile è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile.

2. Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del

diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

2.1 Il CPC non prevede espressamente l'impugnabilità della decisione qui impugnata. Il reclamante doveva quindi perlomeno rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile. In concreto il reclamante neppure ha sostenuto l’esistenza di siffatto pregiudizio, sicché già per questo motivo il reclamo è inammissibile.

3. Il reclamo è comunque inammissibile anche per un altro motivo. Il reclamo dev’essere scritto e motivato (art. 321 cpv. 1 CPC) e deve, tra l’altro, contenere i motivi di fatto sui quali esso si fonda, indicando in particolare dove il primo giudice abbia accertato in modo manifestamente errato i fatti, rispettivamente perché abbia applicato in modo errato il diritto.

3.1 Il gravame si limita invero a generiche e confuse considerazioni, rilevando che l’annullamento del termine non è giusto “… perché ho mandato la mia letter al quarto giorno dopo il 11 aprile 2024”.

L’argomento è inconferente. Il primo giudice ha annullato il termine per la risposta proprio perché lo scritto 11 aprile 2024 dell’attore testimonia delle difficoltà di RE

1 a procedere nei modi e nelle forme prescritti dal codice di procedura civile, sicché ha ritenuto necessario che, nel suo stesso interesse, egli si munisca di un patrocinatore. Con questi argomenti del primo giudice il reclamante in realtà non si confronta. Il reclamo, non sufficientemente motivato, è quindi anche per questo inammissibile.

4. Gli oneri processuali del presente giudizio sono posti a carico del reclamante che risulta soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC).

Il reclamo, manifestamente inammissibile, è deciso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Ilreclamo 25 aprile 2024 di RE 1 è inammissibile.

2. Le spese processuali di fr. 100.– sono poste a carico del reclamante.

3. Notificazione:

- ; - .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione solo se la controversia concerne una questione di diritto d’importanza fondamentale. Qualora non sia dato il ricorso in materia civile, è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).