Legislator Giurisprudenza & Legislazione
13.2024.11 • TRAC TI 13.2024.11 Generato dall'IA

Appeal Regarding Procedural Evidentiary Rulings Dismissed for Lack of Irreparable Harm

Numero d'incarto 13.2024.11
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The appellant filed a claim against the respondent seeking payment of commissions (€120,010.99 and US$84,509.52) and subsequently appealed a lower court order that admitted one party's deposition while accepting the other party's waiver of a different deposition, which was the subject of the appellant's own unaddressed prior communication regarding a witness's incomplete testimony. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to demonstrate the requisite risk of irreparable harm necessary to allow an immediate appeal of a procedural decision regarding evidence admissibility, holding that such issues are typically reviewable only upon final judgment.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 48b LOG, Art. 319 lett. b cifra, Art. 320 CPC, Art. 319 lett. b CPC, Art. 2 cpv. 1 LTG, Art. 106 cpv. 1 CPC; Appeal Regarding Procedural Evidentiary Rulings Dismissed for Lack of Irreparable Harm: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to demonstrate the requisite risk of irreparable harm necessary to allow an immediate appeal of a procedural decision regarding evidence admissibility, holding that such issues are typically reviewable only upon final judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
ordinanze probatorie questioni processuali pregiudizio irreparabile decisione incidentale impugnabile testimonianza domanda di ricusazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 93 LTF

Cited as the limitation applicable to the appeal to the Federal Tribunal against this decision.

art. 100 cpv. 1 LTF

Cited to establish the time limit for filing an appeal to the Federal Tribunal.

art. 106 cpv. 1 CPC

Cited as the basis for imposing court costs on the losing party.

art. 48b LOG

Cited to justify the decision being issued by a single judge (a giudice unico).

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 13.2024.11 · Lugano 17 maggio 2024 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La terza Camera civile del Tribunale d'appello composta del giudice: · Walser, presidente, cancelliera: · Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2021.28 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione

10 febbraio 2021 da

RE 1 patrocinata dall PA 1 contro CO 1 patrocinata dall’ PA 2

e ora sul reclamo 12 febbraio 2024 di RE 1 contro l’ordinanza sulle prove 1° febbraio 2024;

ritenuto

in fatto: A. Con petizione 10 febbraio 2021 RE 1 ha chiesto la condanna di CO 1 al pagamento delle somme di EUR 120'010.99 e US$ 84'509.52 a titolo di provvigioni.

Con risposta 19 maggio 2021 la convenuta ha postulato la reiezione della petizione. Con gli allegati di replica e duplica le parti hanno confermato le rispettive domande.

Esperito il dibattimento delle prime arringhe in data 14 dicembre 2021 e assunte alcune prove, con ordinanza 15 dicembre 2023, cui era allegato il verbale d’audizione in via di rogatoria del teste C__________, il Pretore ha assegnato alla parte convenuta un termine per “per esprimersi sul mantenimento dell’ultima prova offerta, ossia gli interrogatori delle parti”.

Con scritto 21 dicembre 2023 la parte convenuta ha preso posizione sul verbale d’audizione del teste C__________, rilevando che era incompleto, parte delle domande neppure essendo state sottoposte al teste. Ha poi dichiarato di mantenere l’audizione di A__________ e di rinunciare all’interrogatorio di M__________.

Con ordinanza 27 dicembre 2023 il Pretore ha assegnato all’attrice un termine per presentare osservazioni allo scritto di controparte. Con osservazioni 8 gennaio 2024 l’attrice, facendo riferimento unicamente al teste C__________ ha chiesto al Pretore “di procedere come dovuto”.

B. Con ordinanza 1° febbraio 2024 il Pretore, richiamato lo scritto 21 dicembre 2023 con cui la convenuta aveva rinunciato all’audizione di M__________, ha ammesso l’interrogatorio di A__________ e citato le parti per la sua audizione.

C. Con reclamo 12 febbraio 2024 RE 1 insorge contro la citata decisione, chiedendo che, previa concessione dell’effetto sospensivo al reclamo, essa sia annullata e l’incarto rinviato al Pretore. In subordine postula che la III CCA statuisca essa stessa e disponga che M__________ venga interrogato dall’istanza inferiore.

Non sono state raccolte osservazioni.

Considerato

in diritto: 1. La decisione con cui il Pretore ha statuito sulle prove è una disposizione ordinatoria processuale (art. 124 e 154 CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv.

2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.

La decisione impugnata è pervenuta alla reclamante il 2 febbraio 2024. Rimesso alla posta il 12 febbraio 2024 il reclamo risulta tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

2. Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del

diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

2.1 L’impugnabilità delle decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio,

ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole.

2.2 Va qui ricordato che, di regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901 segg. n. 47c).

2.3 Nel caso in esame la reclamante non ha neppure sostenuto l’esistenza del rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, né lo stesso può essere considerato evidente. In mancanza di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile sicché non è da entrare nel merito delle censure sollevate. In particolare non è necessario esaminare se il silenzio della reclamante nel suo scritto 8 gennaio 2024 in merito alla rinuncia della convenuta all’audizione di M__________ possa effettivamente essere considerata quale rinuncia all’audizione di M__________ e A__________, prove che la reclamante pure aveva chiesto, ma in relazione alle quali non è stata interpellata, ciò diversamente da quanto fatto con la controparte.

3. Le spese processuali del presente giudizio, tenuto conto del valore di causa di EUR 120'010.99 e US$ 84'509.52 sono fissate in fr. 500.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste a carico della reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte.

4. Il presente reclamo, che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

La presente decisione rende priva d’oggetto la richiesta di concedere effetto sospensivo al reclamo.

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 12 febbraio 2024 di RE

1 è inammissibile.

2. Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 500.–, sono poste a carico della reclamante.

3. La domanda di concedere effetto sospensivo al reclamo è priva d’oggetto.

4. Notificazione (unitamente al reclamo 12 febbraio 2024 alla controparte):

- ; - .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF), con i limiti dell’art. 93 LTF.