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13.2023.83 • TRAC TI 13.2023.83 Generato dall'IA

Execution Proceeding Challenge and Jurisdictional Dispute

Numero d'incarto 13.2023.83
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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Following an execution proceeding where property was seized and an encumbrance list was prepared, an individual contested a claim, leading the Execution Office to set a deadline for filing a formal legal challenge against the privilege; the initial petition challenging the auction, filed with the District Court, was deemed formally deficient and the party was given time to resubmit, but the subsequent petition, citing a small difference in the claimed debt amount, was declared inadmissible by the lower court due to the case value falling within the jurisdiction of the Justice of the Peace. The appellate court dismissed the subsequent appeal because the appellant failed to adequately articulate how the lower court manifestly erred in its factual findings or legal application, specifically by not contesting the determined case value or the finding of jurisdictional incompetence, rendering the appeal itself inadmissible and justifying the rejection of the request for legal aid.

Regesto Legislator

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Art. 48b LOG, Art. 142 cpv. 3 CPC, Art. 321 cpv. 1 CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 48b cpv. 1 lett. a cifra, Art. 119 LTF; Execution Proceeding Challenge and Jurisdictional Dispute: The appellate court dismissed the subsequent appeal because the appellant failed to adequately articulate how the lower court manifestly erred in its factual findings or legal application, specifically by not contesting the determined case value or the finding of jurisdictional incompetence, rendering the appeal itself inadmissible and justifying the rejection of the request for legal aid.

Parole chiave

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esecuzione del pignoramento valore litigioso azione di rivendicazione nel pignoramento risoluzione del conflitto giurisdizionale insinuazione del credito bene impignorabile Obbligo di motivazione del reclamo e di contestazione della decisione impugnata

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG

The decision to reject the appeal was made by the Chamber in a single-judge composition because the appeal was manifestly inadmissible.

art. 106 cpv. 1 CPC

The court imposed court costs on the appellant because they were unsuccessful (soccombente).

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Testo completo

Incarto n. 13.2023.83 13.2023.86 · Lugano 25 agosto 2023 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La terza Camera civile del Tribunale d'appello composta del giudice: · Walser, presidente, vicecancelliera: · Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SE.2023.38 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione

26 giugno 2023 da

RI 1 contro CO 1 patr. dall’ __________

e ora sul “ricorso” 30 luglio 2023 di RI 1;

ritenuto in fatto: che nell’ambito della procedura esecutiva promossa nei confronti di RI 1, l’Ufficio esecuzione ha pignorato i fondi n. __________/__________/__________ RFD di __________ di sua proprietà ed ha poi allestito il relativo elenco oneri;

che con scritto 3 maggio 2023 RI 1 ha sollevato contestazioni in merito ad alcuni crediti iscritti nell’elenco oneri, segnatamente quello insinuato da CO 1;

che con scritto 5 maggio 2023 l’Ufficio di esecuzione ha assegnato a RI 1 un termine di 20 giorni per promuovere l’azione volta a contestare il privilegio della pretesa;

che con atto 11 maggio 2023, inviata alla Pretura di Bellinzona, RI 1 ha chiesto l’annullamento dell’asta prevista per il 23 maggio 2023;

che con decisione 15 maggio 2023 il Pretore, constatate le carenze di natura formale dell’atto in questione, ha assegnato all’attore un termine di 20 giorni per ripresentare la petizione conformemente ai requisiti imposti dalla legge;

che con petizione 26 giugno 2023 RI 1 ha convenuto in causa CO 1: rilevata l’esistenza di una differenza tra l’importo iscritto nell’elenco oneri (fr. 105'378.30) e quello “dell’estratto più recente dell’UEF” (fr. 107'907.40) e trovata “al quanto strano la differenza”, ha chiesto l’accoglimento della petizione e l’annullamento dell’asta;

che con decisione 28 giugno 2023 il Pretore, quantificato il valore di causa in fr. 2'529.10, ha dichiarato irricevibile la petizione perché di competenza del Giudice di pace;

che con “ricorso” 30 luglio 2023 RI 1 chiede che il ricorso sia accolto e l’asta annullata, postulando altresì di essere ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria;

considerato

in diritto: che la decisione impugnata è stata notificata all’interessato il 30 giugno 2023 sicché il reclamo qui in esame, rimesso alla posta il 31 luglio 2023 - tenuto conto dell’art. 142 cpv. 3 CPC - è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile;

che il reclamo dev’essere scritto e motivato (art. 321 cpv. 1 CPC) e deve, tra l’altro, contenere i motivi di fatto sui quali esso si fonda, indicando in particolare dove il primo giudice abbia accertato in modo manifestamente errato i fatti, rispettivamente perché abbia applicato in modo errato il diritto;

che il reclamante si limita a considerare “molto strano” di non essere stato informato” della competenza del Giudice di pace, ma non si confronta in alcun modo con la decisione pretorile e non spiega in cosa consisterebbe l’applicazione errata del diritto o l’accertamento manifestamente errato dei fatti da parte del Pretore, in particolare non contesta l’accertamento del valore di causa né la competenza del Giudice di pace;

che di conseguenza il reclamo è inammissibile;

che gli oneri processuali del presente giudizio sono posti a carico del reclamante che risulta soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC);

che l’istanza di gratuito patrocinio per la procedura di reclamo dev’essere respinta poiché il gravame non presentava sin dall’inizio possibilità di esito favorevole;

che, manifestamente inammissibile, l’impugnazione è decisa dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG);

per i quali motivi,

pronuncia: 1. Ilreclamo 30 luglio 2023 di RI 1 è inammissibile.

2. Le spese processuali di fr. 100.– sono poste a carico del reclamante.

3. L’istanza di gratuito patrocinio per la procedura di reclamo è respinta.

4. Notificazione:

- .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione solo se la controversia concerne una questione di diritto d’importanza fondamentale. Qualora non sia dato il ricorso in materia civile, è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).