Appealability of Procedural Evidentiary Rulings
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant, who initiated a lawsuit for architectural fees and faced a counterclaim for breach of contract, appealed a lower court's decision that rejected their motion to introduce new evidence in the ongoing proceedings. The appellate court determined that the decision regarding the admission of procedural evidence is generally only appealable if the appealing party can demonstrate a risk of prejudice that is difficult to remedy, and in this instance, the appellant failed to sufficiently substantiate such a concrete, essential, and irreparable prejudice. Furthermore, the court found the appeal itself inadmissible because it was poorly structured, lacked specific reference or criticism of the lower court's detailed reasoning, and failed to explain how the lower court erred in applying law or establishing facts.
Regesto Legislator
UfficialeAssunzione di nuove prove. Disposizione ordinatoria processuale. Reclamo. Va reso verosimile il pregiudizio difficilmente riparabile. Motivazione
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe appeal was declared inadmissible because the condition of risk of a hardly reparable prejudice required for this basis of appeal was not met.
Cited in conjunction with Art. 319 lett. b cifra 2 LOG and Art. 48 lett. c cifra 1 LOG as the procedural basis allowing the appeal against the interlocutory order.
Cited as the basis allowing the appeal against the interlocutory procedural decision.
Used to impose court costs on the appellant based on defeat.
Testo completo
Incarto n. 13.2023.70 · Lugano 28 agosto 2023 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La terza Camera civile del Tribunale d'appello composta del giudice: · Walser, presidente vicecancelliera: · Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2019.2 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione 8 febbraio 2019 da
RE 1 rappr. da RA 1 contro CO 1 patrocinato dagli PA 1 e PA 2
e ora sul reclamo 30 giugno 2023 di RE 1 contro la decisione 9 giugno 2023 con cui il Pretore ha respinto l’istanza di assunzione di nuove prove 23 marzo 2023 dell’attrice;
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 8 febbraio 2019 RE 1 ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 245'766.75 oltre accessori a titolo di onorari per prestazioni d’architettura.
Con risposta 14 giugno 2019 il convenuto ha chiesto la reiezione della petizione. In via riconvenzionale ha poi postulato la condanna dell’attrice al versamento di fr. 398'935 30 oltre accessori a titolo di risarcimento per inadempienza del contratto, domanda questa avversata dall’attrice.
Con gli ulteriori allegati le parti hanno confermato le rispettive domande.
Al dibattimento 3 febbraio 2021 le parti hanno chiesto l’assunzione delle rispettive prove sulle quali il Pretore si è pronunciato con ordinanza 17 febbraio 2021.
B. Con istanza 23 marzo 2023 l’attrice ha chiesto l’assunzione di nuovi mezzi di prova.
Il convenuto si è opposto con osservazioni 14 aprile 2023 e con replica 12 maggio 2023 l’attrice ha confermato le proprie domande.
Con ordinanza 9 giugno 2023 il Pretore ha respinto l’istanza.
C. Con reclamo 30 giugno 2023 RE 1 impugna la decisione in oggetto chiedendone l’annullamento e la riforma nel senso che l’istanza sia accolta.
Il reclamo non è stato notificato alle parti.
Considerando
in diritto: 1. La reclamante impugna con il medesimo reclamo quattro distinte decisioni del Pretore. Si prescinde qui dall’ordinare la disgiunzione dei gravami, ritenuto che comunque si procederà con decisioni separate.
2. La decisione con cui il Pretore ha respinto l’istanza di assunzione di nuove prove 23 marzo 2023 dell’attrice è una disposizione ordinatoria processuale (art. 124, 154 e 229 CPC). In applicazione degli art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra
1 LOG, la stessa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.
La decisione 9 giugno 2023 è pervenuta all’attrice il 19 giugno 2023. Spedito il 30 giugno 2023, il reclamo è tempestivo (art. 142 cpv. 3 CPC) e, da questo punto di vista, ammissibile.
3. Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del
diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei
fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).
4. L’impugnabilità della decisione ordinatoria di cui trattasi non è espressamente prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente. Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. La rilevanza del pregiudizio nel processo deve essere esaminata secondo il libero e ampio potere di apprezzamento del giudice alla luce del principio di celerità perseguito dal CPC.
5. In concreto la reclamante medesima ha rilevato che il reclamo è ammissibile solo qualora sia dato il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, ma essa ha poi omesso di sostanziare siffatto pregiudizio.
In assenza di un pregiudizio difficilmente riparabile, premessa fondamentale del reclamo fondato sull’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, il gravame in esame non può che essere dichiarato inammissibile.
6. Comunque sia, gioverà ricordare che l’art. 321 cpv. 1 CPC dispone che il reclamo dev’essere scritto e motivato e deve, segnatamente, contenere una domanda di giudizio. Esso deve poi confrontarsi con la decisione impugnata e spiegare dove il primo giudice avrebbe applicato in modo errato il diritto o accertato in modo manifestamente errato i fatti. Nel proprio gravame - il cui contenuto appare invero confuso e di difficile lettura - la reclamante si limita invero a esporre generiche considerazioni di varia natura, senza alcun puntuale riferimento o critica alle circostanziate motivazioni della decisione impugnata e neppure spiega in cosa consisterebbe l’applicazione errata del diritto o l’accertamento manifestamente errato dei fatti da parte del giudice di prime cure. Il reclamo è quindi inammissibile anche perché carente di motivazione.
7. Le spese processuali, stabilite in applicazione della legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). La tassa di giustizia per le decisioni su reclamo del Tribunale d’appello, fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), è stabilita in fr. 200.– in applicazione dell’art 14 LTG.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 30 giugno 2023 di RE
1 contro la decisione 9 giugno 2023, con cui il Pretore ha respinto la sua istanza di assunzione di nuove prove 23 marzo 2023, è inammissibile.
2. Le spese processuali del reclamo di fr. 200.– sono poste a carico della reclamante.
3. Notificazione (unitamente al reclamo 30 giugno 2023 alla controparte):
- ; - .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore litigioso è superiore a fr. 30’000.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.