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13.2023.7 • TRAC TI 13.2023.7 Generato dall'IA

Appeal Court Upholds Ruling on Inadmissibility of Pre-Procedure Fee Waiver Request

Numero d'incarto 13.2023.7
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An appellant, having been ordered to pay an advance on court costs for a conciliation request, sought a waiver (condono) of the judicial fees based on a precarious financial situation, but the appellate court ruled the request inadmissible because the procedural phase in which fee waivers are permissible only occurs after the procedure is concluded. The court reasoned that while a fee waiver under the relevant statute is not applicable at this preliminary stage, the appellant could instead seek the benefit of legal aid if lacking means, or request installment payments, but ultimately decided not to impose costs for the current appeal decision, rendering the separate request for legal aid moot.

Regesto Legislator

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Art. 48b LOG, Art. 103 CPC, Art. 124 CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 320 CPC, Art. 98 CPC; Appeal Court Upholds Ruling on Inadmissibility of Pre-Procedure Fee Waiver Request: The court reasoned that while a fee waiver under the relevant statute is not applicable at this preliminary stage, the appellant could instead seek the benefit of legal aid if lacking means, or request installment payments, but ultimately decided not to impose costs for the current appeal decision, rendering the separate request for legal aid moot.

Parole chiave

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anticipo delle spese pagamento dell'emolumento decisione pregiudiziale esperimento di conciliazione procedimento pregiudiziale gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 48b LOG
Applied to allow the appeal to be decided by a single judge.
Art. 103 CPC
Le decisioni in materia di anticipazione delle spese sono impugnabili mediante reclamo (art. 103 CPC), da proporre, trattandosi di disposizioni di natura ordinatoria (art.
Art. 124 CPC
103 CPC), da proporre, trattandosi di disposizioni di natura ordinatoria (art. 124 CPC), nel termine di 10 giorni all’autorità giudiziaria superiore (art.
Art. 321 cpv. 2 CPC
124 CPC), nel termine di 10 giorni all’autorità giudiziaria superiore (art. 321 cpv. 2 CPC), rimedio con il quale possono essere censurati l’applicazione errata del diritto e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (art.
Art. 320 CPC
2 CPC), rimedio con il quale possono essere censurati l’applicazione errata del diritto e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320 CPC).
Art. 98 CPC
Giusta l’art. 98 CPC, il giudice può esigere che l’attore anticipi un importo a copertura parziale o totale delle spese processuali presumibili, nel qual caso impartisce un termine per la sua prestazione (art.
Art. 101 cpv. 1 CPC
98 CPC, il giudice può esigere che l’attore anticipi un importo a copertura parziale o totale delle spese processuali presumibili, nel qual caso impartisce un termine per la sua prestazione (art. 101 cpv. 1 CPC).
Art. 112 CPC
Va qui rilevato al proposito che la dilazione (posticipo della scadenza di un debito o pagamento rateale) e il condono (rinuncia definitiva all’incasso, integrale o parziale) delle spese processuali giusta l’art. 112 CPC sono possibili solo una volta chiusa la procedura.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 48b LOG

Applied to allow the appeal to be decided by a single judge.

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Testo completo

Incarto n. 13.2023.7 13.2023.8 · Lugano 2 maggio 2023 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice: · Walser, presidente,

vicecancelliera: · Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. CM.2023.3 della Giudicatura di pace di Lugano Est promossa con istanza 1° dicembre 2022 da

IS 1 contro CO 1

e ora sulla richiesta 23 gennaio 2023 di IS 1 di condono delle spese processuali;

ritenuto

in fatto: A. Con istanza di conciliazione 1° dicembre 2022 IS 1 ha chiesto la condanna di CO 1 al pagamento di fr. 298.- oltre accessori.

B. Con ordinanza 20 gennaio 2023 il Giudice di pace ha assegnato all’istante un termine per versare l’importo di fr. 100.- quale anticipo delle spese di causa.

C. Con scritto 23 gennaio 2023 IS 1 chiede il condono delle tasse di giustizia e il gratuito patrocinio.

L’atto non è stato notificato alle parti.

Considerando

in diritto: 1. Le decisioni in materia di anticipazione delle spese sono impugnabili mediante reclamo (art. 103 CPC), da proporre, trattandosi di disposizioni di natura ordinatoria (art. 124 CPC), nel termine di 10 giorni all’autorità giudiziaria superiore (art. 321 cpv. 2 CPC), rimedio con il quale possono essere censurati l’applicazione errata del diritto e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320 CPC).

Nel caso concreto la richiesta d’anticipo è stata ricevuta dal reclamante il 23 gennaio 2023 sicché il reclamo, rimesso alla posta il medesimo giorno, è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

2. Con atto unico IS 1 chiede il condono delle tasse di giustizia per tre diverse cause. Si prescinde dal chiedere la disgiunzione delle richieste, ritenuto che per ciascuna procedura sarà da procedere con una decisione separata.

3. Giusta l’art. 98 CPC, il giudice può esigere che l’attore anticipi un importo a copertura parziale o totale delle spese processuali presumibili, nel qual caso impartisce un termine per la sua prestazione (art. 101 cpv. 1 CPC).

4. IS 1 chiede il condono della tassa di giustizia invocando una precaria situazione finanziaria. Va qui rilevato al proposito che la dilazione (posticipo della scadenza di un debito o pagamento rateale) e il condono (rinuncia definitiva all’incasso, integrale o parziale) delle spese processuali giusta l’art. 112 CPC sono possibili solo una volta chiusa la procedura. Poiché in concreto la procedura non è ancora terminata, non sono date le condizioni per una richiesta di condono, che va quindi respinta.

4.1 Vero è che il proseguimento della causa dipende dal pagamento dell’anticipo delle spese, ma la questione deve essere risolta diversamente. In caso di mancanza di mezzi, è possibile chiedere il beneficio del gratuito patrocinio. Per l’art. 117 CPC ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Esso comprende segnatamente l’esenzione dagli anticipi, dalle cauzioni e dalle spese processuali. La relativa istanza, debitamente motivata e documentata, dev’essere presentata al Giudice di pace. Qualora non siano adempiuti i presupposti del gratuito patrocinio, è possibile inoltrare una richiesta di rateazione, anche questa debitamente motivata.

5. Tenuto conto della particolarità della situazione, si prescinde dal prelevare spese per il presente giudizio. Questo rende priva d’oggetto la richiesta di gratuito patrocinio.

6. Non trattandosi di questioni di principio, il gravame può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).

Per i quali motivi

pronuncia: 1. La domanda di condono 23 gennaio 2023 di IS 1 è inammissibile.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. La domanda di gratuito patrocinio è priva d’oggetto.

4. Notificazione:

- ; - .

Comunicazione alla Giudicatura di pace di Lugano Est.

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera