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13.2023.68 • TRAC TI 13.2023.68 Generato dall'IA

Procedural Order Appeal on Evidentiary Ruling Inadmissibility

Numero d'incarto 13.2023.68
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The appellant challenged a lower court decision that allowed the respondent to introduce new evidence late in a dispute concerning architectural fees and a counterclaim for breach of contract damages. The appellate court declared the appeal inadmissible because the challenged decision was merely procedural, and the appellant failed to demonstrate the requisite risk of an irreparable prejudice required for appealing such an order under the relevant statutes, additionally finding the appeal lacked the necessary specific argumentation required to contest the lower court's legal application or factual findings.

Regesto Legislator

Ufficiale

Assunzione di nuove prove. Disposizione ordinatoria processuale. Reclamo. Va reso verosimile il pregiudizio difficilmente riparabile. Motivazione

Parole chiave

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ordinanze probatorie censure procedurali impugnabilità di decisioni incidentali diritto di ottenere una decisione domanda riconvenzionale censura costituzionale

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 93 LTF

Cited in the section detailing the available remedies against the decision.

art. 100 cpv. 1 LTF

Cited in the section detailing the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.

art. 106 cpv. 1 CPC

Cited as the basis for awarding costs to the losing party (the appellant).

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Testo completo

Incarto n. 13.2023.68 · Lugano 28 agosto 2023 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La terza Camera civile del Tribunale d'appello composta del giudice: · Walser, presidente vicecancelliera: · Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2019.2 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione 8 febbraio 2019 da

RE 1 rappr. da RA 1 contro CO 1 patrocinato dagli PA 1 e PA 2

e ora sul reclamo 30 giugno 2023 di RE 1 contro la decisione 9 giugno 2023 con cui il Pretore ha accolto le istanze di assunzione di nuove prove 25 agosto, 8 settembre e 2 dicembre 2022 del convenuto;

ritenuto

in fatto: A. Con petizione 8 febbraio 2019 RE 1 ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 245'766.75 oltre accessori a titolo di onorari per prestazioni d’architettura.

Con risposta 14 giugno 2019 il convenuto ha chiesto la reiezione della petizione. In via riconvenzionale ha poi postulato la condanna dell’attrice al versamento di fr. 398'935 30 oltre accessori a titolo di risarcimento per inadempienza del contratto, domanda questa avversata dall’attrice.

Con gli ulteriori allegati le parti hanno confermato le rispettive domande.

Al dibattimento 3 febbraio 2021 le parti hanno chiesto l’assunzione delle rispettive prove sulle quali il Pretore si è pronunciato con ordinanza 17 febbraio 2021.

B. Con istanze 25 agosto,

8 settembre e 2 dicembre 2022 il convenuto ha chiesto l’assunzione di nuovi mezzi di prova. La parte attrice si è opposta con osservazioni 17 ottobre 2022.

Con ordinanza 9 giugno 2023 il Pretore ha accolto le istanze.

C. Con reclamo 30 giugno 2023 RE 1 impugna la decisione in oggetto chiedendone l’annullamento e la riforma nel senso che le istanze del convenuto siano respinte.

Il reclamo non è stato notificato alle parti.

Considerando

in diritto: 1. La reclamante impugna con il medesimo reclamo quattro distinte decisioni del Pretore. Si prescinde qui dall’ordinare la disgiunzione dei gravami, ritenuto che comunque si procederà con decisioni separate.

2. La decisione con cui il Pretore ha accolto le istanze di assunzione di nuove prove del convenuto è una disposizione ordinatoria processuale (art. 124, 154 e 229 CPC). In applicazione degli art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra

1 LOG, la stessa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.

La decisione 9 giugno 2023 è pervenuta all’attrice il 19 giugno 2023. Spedito il 30 giugno 2023, il reclamo è tempestivo (art.142 cpv.3 CPC) e, da questo punto di vista, ammissibile.

3. Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del

diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

4. L’impugnabilità della decisione ordinatoria di cui trattasi non è espressamente prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente. Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. La rilevanza del pregiudizio nel processo deve essere esaminata secondo il libero e ampio potere di apprezzamento del giudice alla luce del principio di celerità perseguito dal CPC.

5. In concreto la reclamante medesima ha rilevato che il reclamo è ammissibile solo qualora sia dato il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, ma essa ha poi omesso di sostanziare siffatto pregiudizio.

In assenza di un pregiudizio difficilmente riparabile, premessa fondamentale del reclamo fondato sull’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, il gravame in esame non può che essere dichiarato inammissibile.

6. Comunque sia, gioverà ricordare che l’art. 321 cpv. 1 CPC dispone che il reclamo dev’essere scritto e motivato e deve, segnatamente, contenere una domanda di giudizio. Esso deve poi confrontarsi con la decisione impugnata e spiegare dove il primo giudice avrebbe applicato in modo errato il diritto o accertato in modo manifestamente errato i fatti. Nel proprio gravame - il cui contenuto appare invero confuso e di difficile lettura - la reclamante si limita invero a esporre generiche considerazioni di varia natura, senza alcun puntuale riferimento o critica alle circostanziate motivazioni della decisione impugnata e neppure spiega in cosa consisterebbe l’applicazione errata del diritto o l’accertamento manifestamente errato dei fatti da parte del giudice di prime cure. Il reclamo è quindi inammissibile anche perché carente di motivazione.

7. Le spese processuali, stabilite in applicazione della legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). La tassa di giustizia per le decisioni su reclamo del Tribunale d’appello, fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), è stabilita in fr. 200.– in applicazione dell’art 14 LTG.

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 30 giugno 2023 di RE

1 contro la decisione 9 giugno 2023, con cui il Pretore ha accolto le istanze di assunzione di nuovi mezzi di prova di 25 agosto, 8 settembre e 2 dicembre 2022 del convenuto, è inammissibile.

2. Le spese processuali del reclamo di fr. 200.– sono poste a carico della reclamante.

3. Notificazione (unitamente al reclamo 30 giugno 2023 alla controparte):

- ; - .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.