Architectural Fee Dispute Appeal Inadmissible Due to Unappealable Procedural Order
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant, in an underlying architectural fee dispute involving a counterclaim for breach of contract, challenged a lower court's decision that rejected their request to rectify the record of a previous hearing, record "negotiations," and appoint a new interpreter due to the original interpreter's alleged inadequacy during the testimony of the appellant's representative. The appellate court deemed the appeal inadmissible because the decision being appealed was an interlocutory procedural order for which the specific right to appeal under the relevant code was not provided, and consequently, the appellant failed to adequately demonstrate the existence of an unrepairable prejudice required for admissibility under general appeal provisions; furthermore, the appeal lacked proper motivation as it failed to specifically criticize the lower court's reasoning regarding the rejected requests.
Regesto Legislator
UfficialeRettifica verbale e sostituzione di interprete. Disposizione ordinatoria processuale. Reclamo. Va reso verosimile il pregiudizio difficilmente riparabile. Motivazione
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed to declare the appeal inadmissible because the appellant failed to substantiate the required risk of hard-to-repair prejudice for an appeal based on this provision.
Applied to order the appellant to bear the procedural costs following the dismissal of the appeal.
Testo completo
Incarto n. 13.2023.67 · Lugano 28 agosto 2023 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La terza Camera civile del Tribunale d'appello composta del giudice: · Walser, presidente vicecancelliera: · Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2019.2 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione
8 febbraio 2019 da
RE 1 rappr. da RA 1 contro CO 1 patrocinato dagli PA 1 e PA 2
e ora sul reclamo 30 giugno 2023 di RE 1 contro la decisione 15 giugno 2023 con cui il Pretore ha respinto la sua richiesta di rettificare il verbale, di registrare “le trattative” e di incaricare un altro interprete per le successive udienze;
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 8 febbraio 2019 RE 1 ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 245'766.75 oltre accessori a titolo di onorari per prestazioni d’architettura.
Con risposta 14 giugno 2019 il convenuto ha chiesto la reiezione della petizione. In via riconvenzionale ha poi postulato la condanna dell’attrice al versamento di fr. 398'935 30 oltre accessori a titolo di risarcimento per inadempienza del contratto, domanda questa avversata dall’attrice.
Con gli ulteriori allegati le parti hanno confermato le rispettive domande.
Al dibattimento 3 febbraio 2021 le parti hanno chiesto l’assunzione delle rispettive prove sulle quali il Pretore si è pronunciato con ordinanza 17 febbraio 2021.
B. All’udienza 8 settembre 2022, prevista per l’audizione delle parti, si è proceduto dapprima all’audizione di RA 1, gerente della RE 1. Poiché questi non ha sufficiente padronanza della lingua italiana, il Pretore si è fatto assistere da un interprete.
Terminata l’audizione, l’interrogatorio del convenuto previsto lo stesso giorno, è stato rinviato al 2 novembre 2022.
C. Con istanza 11 ottobre 2022 l’attrice ha chiesto di incaricare un altro interprete per l’udienza prevista il 2 novembre 2022. Con scritto 17 ottobre 2022 ha poi postulato la rettifica del verbale 8 settembre 2022, chiesto di registrare “le trattative” e di incaricare un altro interprete per le successive udienze, domande cui il convenuto si è opposto con osservazioni 2 dicembre 2022.
Con ordinanza 15 giugno 2023 il Pretore ha respinto le richieste.
D. Con reclamo 30 giugno 2023 RE 1 impugna la decisione di cui trattasi chiedendone l’annullamento. Postula quindi:
che il verbale venga corretto e che le precisazioni vengano nuovamente registrate, che il verbale del 17.10.2022 sia accettato con le correzioni, che i punti contestati, se presenti, siano respinti a priori e cancellati dal verbale.
Il reclamo non è stato notificato alle parti.
Considerando
in diritto: 1. La reclamante impugna con il medesimo reclamo quattro distinte decisioni del Pretore. Si prescinde qui dall’ordinare la disgiunzione dei gravami, ritenuto che comunque si procederà con decisioni separate.
2. La decisione con cui il Pretore ha respinto la domanda di procedere alla rettifica del verbale, rispettivamente di sostituire l’interprete è una disposizione ordinatoria processuale (art. 124 CPC). In applicazione degli art. 319 lett. b cifra 2 e
321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, la stessa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.
La decisione 15 giugno 2023 è pervenuta all’attrice il 19 giugno 2023. Spedito il 30 giugno 2023, il reclamo è tempestivo (art. 142 cpv. 3 CPC) e, da questo punto di vista, ammissibile.
3. Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del
diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei
fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).
4. L’impugnabilità della decisione ordinatoria di cui trattasi, non è espressamente prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente. Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. La rilevanza del pregiudizio nel processo deve essere esaminata secondo il libero e ampio potere di apprezzamento del giudice alla luce del principio di celerità perseguito dal CPC.
5. In concreto la reclamante medesima ha rilevato che il reclamo è ammissibile solo qualora sia dato il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, ma essa ha poi omesso di sostanziare siffatto pregiudizio.
In assenza di un pregiudizio difficilmente riparabile, premessa fondamentale del reclamo fondato sull’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, il gravame in esame non può che essere dichiarato inammissibile.
6. Comunque sia, gioverà ricordare che l’art. 321 cpv. 1 CPC dispone che il reclamo dev’essere scritto e motivato e deve, segnatamente, contenere una domanda di giudizio. Esso deve poi confrontarsi con la decisione impugnata e spiegare dove il primo giudice avrebbe applicato in modo errato il diritto o accertato in modo manifestamente errato i fatti. Nel proprio gravame - il cui contenuto appare invero confuso e di difficile lettura - la reclamante si limita invero a esporre generiche considerazioni di varia natura, senza alcun puntuale riferimento o critica alle circostanziate motivazioni della decisione impugnata e neppure spiega in cosa consisterebbe l’applicazione errata del diritto o l’accertamento manifestamente errato dei
fatti da parte del giudice di prime cure. Il reclamo è quindi inammissibile anche perché carente di motivazione.
7. Le spese processuali, stabilite in applicazione della legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). La tassa di giustizia per le decisioni su reclamo del Tribunale d’appello, fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), è stabilita in fr. 200.– in applicazione dell’art 14 LTG.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 30 giugno 2023 di RE
1 contro la decisione 15 giugno 2023, con cui il Pretore ha respinto la sua istanza 17 ottobre 2022, è inammissibile.
2. Le spese processuali del reclamo di fr. 200.– sono poste a carico della reclamante.
3. Notificazione (unitamente al reclamo 30 giugno 2023 alla controparte):
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.