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13.2023.38 • TRAC TI 13.2023.38 Generato dall'IA

Legal Aid Denial for Failure to Prove Indigence in Personality Protection Case

Numero d'incarto 13.2023.38
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appellant sought legal aid for a personality protection case stemming from a contentious divorce and the ex-spouse's subsequent criminal conviction and release, which prompted the need to enforce protective measures; however, the lower court denied the request because the appellant failed to adequately substantiate her financial need by providing comprehensive documentation of her income and expenses, relying only on partial or previously submitted information. The appellate court upheld the denial, reasoning that entitlement to free legal aid requires proof of indigence, and the appellant's failure to fully document her financial situation, despite specific requests and the availability of an excess monthly income allowing for installment payments toward likely moderate case costs, rendered her appeal unfounded regarding the requirement to prove financial incapacity.

Regesto Legislator

Ufficiale

Diniego di gratuito patrocinio. Protezione della personalità da atti illeciti. Indigenza da rendere verosimile. La "riserva di soccorso" si rapporta ad un patrimonio che già esiste e non è finalizzata a costituire un risparmio a spese dello Stato

Parole chiave

Generato dall'IA
prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria stato di bisogno personalità tutela legale caso di rigore personale termine di pagamento

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 117 lett. b CPC

The appeal for legal aid for the appeal was rejected because the appeal lacked favorable prospects of success.

art. 117 lett. a CPC

The appeal for legal aid was rejected, partly because the prerequisite of indigence was not met.

art. 121 CPC

Cited in the reasoning to establish that decisions refusing legal aid are appealable via complaint (reclamo).

art. 319 lett. b cifra 1 CPC

Cited in the reasoning as the basis for appealing a decision that refuses legal aid.

art. 29 Cost.

Cited in the reasoning as the constitutional guarantee corresponding to the minimum requirement for legal aid (Art. 117 CPC).

art. 114 lett. f CPC

Cited in the reasoning regarding the general rule that procedures under Art. 28b CC are free of procedural costs.

art. 95 cpv. 2 CPC

Cited in the reasoning to define the scope of procedural costs exempted by Art. 114 let. f CPC.

art. 118 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning regarding the effects of granting legal aid (appointment of a pro bono lawyer).

art. 119 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning concerning that the request for legal aid pertains to a specific procedure.

art. 119 cpv. 3 prima frase CPC

Cited in the reasoning regarding the summary procedure applied to the legal aid request.

art. 248 lett. a CPC

Cited in the reasoning regarding the summary procedure applicable to the request for legal aid.

art. 320 CPC

Cited in the reasoning to list the grounds for appeal against the lower court's decision (error of law or fact).

art. 321 cpv. 2 CPC

Cited in the reasoning to determine the appeal deadline (10 days) for decisions on legal aid.

art. 28b CC

Cited in the reasoning as the subject matter of the underlying protection of personality action.

art. 28c CC

Cited in the reasoning regarding electronic surveillance within the context of free procedural costs.

art. 292 CP

Cited in the reasoning as the penal sanction applied to the previous injunctions (though not explicitly in the final orders of the appeal).

art. 100 LTF

Cited in the 'Rimedi giuridici' section as the procedural basis for appealing to the Federal Supreme Court.

Art. 48b LOG

Cited in the reasoning regarding the single-judge composition of the Appeal Court for this type of appeal.

art. 48 lett. c cifra 1 LOG

Cited in the reasoning as the basis allowing appeal to the Third Civil Chamber of the Appeal Court against the refusal of legal aid.

art. 117 CPC

Cited extensively as the general rule for granting legal aid (indigence and prospect of success).

art. 117 cpv. 2 CPC

Cited in the reasoning regarding the partial or full granting of legal aid.

art. 117 cpv. 3 CPC

Cited in the reasoning stating that legal aid does not exempt from paying costs to the opposing party (restitutions).

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Testo completo

Incarto n. 13.2023.38 13.2023.39 · Lugano 8 agosto 2023 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice: · Walser, presidente,

vicecancelliera: · Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SE.2023.4 (protezione della personalità – procedura semplificata) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con petizione 16 gennaio 2023 da

RE 1 patrocinata dall’ PA 1 contro CO 1 patrocinato dall’ PA 2

e ora sul reclamo 3 aprile 2023 di RE 1 contro il dispositivo n. 3 della decisione 23 marzo 2023 con cui il Pretore le ha negato il gratuito patrocinio;

ritenuto

in fatto: A. Il matrimonio tra RE 1 e CO

1 è stato sciolto per divorzio con decisione 27 agosto 2019 dal Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord. Il figlio __________ è stato affidato alla madre.

B. Il procedimento penale a carico di CO 1 per reati vari ai danni dell’ex moglie è sfociato nella sentenza 18 novembre 2022 della Corte di appello e di revisione penale che lo ha condannato alla pena detentiva di sei anni e sei mesi, e all’espulsione dalla Svizzera per cinque anni. Il relativo ricorso dell’interessato è pendente innanzi al Tribunale federale.

Nel frattempo, il 19 ottobre 2022 egli è stato scarcerato, con obbligo di proseguire il trattamento ambulatoriale già in atto.

C. Il 20 ottobre 2022 RE

1 ha chiesto a carico di CO 1 l’adozione di misure cautelari a protezione della personalità giusta l’art. 28*b* CC. Il 14 dicembre 2022, in parziale accoglimento dell’istanza, il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord ha confermato il divieto già disposto in via supercautelare per CO 1 di avvicinare a meno di 100 metri e di contattare RE 1 (dispositivo n. 2) con la comminatoria dell’art. 292 CP (dispositivo n. 3). Ha inoltre fissato a RE 1 il termine per avviare la causa di merito pena la decadenza delle misure cautelari (dispositivo n. 4), ha negato il gratuito patrocinio a CO 1 (dispositivo n. 5) e ha ripartito a metà fra le parti le spese processuali di fr. 500.– compensando le ripetibili (dispositivo n. 6).

Con decisione 16 marzo 2023 questa Camera ha respinto il reclamo di CO 1 contro il diniego del gratuito patrocinio.

D. Il 16 gennaio 2023 RE

1 ha introdotto la causa di merito sicché sia fatto divieto a CO 1 di avvicinarla e contattarla e di avvicinare e contattare suoi familiari e persone a lei care, e che gli sia fatto obbligo di contattare il figlio solo tramite il curatore __________, ordini tutti da impartire con la comminatoria penale dell’art. 292 CP, postulando di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio. Con osservazioni 14 febbraio 2023 CO 1 vi si è opposto e ha chiesto a sua volta il beneficio del gratuito patrocinio.

All’udienza del 21 marzo 2023 le parti hanno sottoposto al Pretore un accordo transattivo dove CO 1 si impegnava a non avvicinare a meno di 100 metri l’ex moglie e a non contattarla, e a contattare il figlio solo tramite il curatore.

E. Con decisione 23 marzo 2023 il Pretore ha stralciato la procedura (dispositivo n. 1) e dato atto della transazione (dispositivo n. 1.1) e ha pronunciato la comminatoria penale dell’art.

292 CP (dispositivo n. 2). Ha respinto l’istanza di gratuito patrocinio di RE 1 (dispositivo n. 3) e quella di CO 1 (dispositivo n. 4), non ha prelevato spese processuali e ha compensato le ripetibili.

F. Con reclamo 3 aprile 2023 RE 1 impugna ora il dispositivo n. 3 e ne chiede la riforma nel senso di accogliere la sua istanza di gratuito patrocinio. In via subordinata chiede di annullarla con rinvio al Pretore per nuova decisione. Postula poi analogo beneficio nella forma più estesa per il reclamo.

Non sono state raccolte osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La domanda di gratuito patrocinio è trattata in procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine d’impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.

1.1 Il giudizio impugnato è pervenuto alla reclamante il 24 marzo 2023. Spedito il 3 aprile 2023 il gravame è tempestivo e, da questo punto di vista, senz’altro ammissibile.

1.2 Richiamata la procedura sommaria il reclamo è inoltre evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

1.3 Il diniego del gratuito patrocinio è attinente una controversia fondata sull’art. 28*b* CC che, per quanto tesa esclusivamente alla protezione della personalità, rientra tra quelle non patrimoniali, ovvero sprovviste di valore litigioso (Heinzmann/ Grobéty, in: Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 13 ad art. 91).

2. Conformemente all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

3. Per l’art. 117 CPC - che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost. (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi, dalle cauzioni e dalle spese processuali, la designazione di un patrocinatore d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte (cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv. 3).

È considerato indigente chi non è in grado di far fronte con mezzi propri - reddito e sostanza - alle spese giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo e quello della famiglia (sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo 2020 consid. 7.1; DTF 128 I 232 consid. 2.5.1; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 14 seg. ad art. 117). L’esistenza di uno stato d’indigenza non va posta in astratto, ma con riferimento alla situazione finanziaria effettiva e alle particolarità del caso, dovendosi quindi esaminare la situazione del richiedente al momento della richiesta di esser posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii). Pur vigendo il principio inquisitorio limitato (Trezzini, op. cit., n.

15 segg. ad art. 119 e nota 2839) spetta anzitutto al richiedente presentare - spontaneamente - in modo chiaro la propria situazione finanziaria attuale, sostanziando e dimostrando, pena la reiezione della sua domanda, che egli non è in grado di affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare il proprio sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5 con rinvii).

4. La reclamante rileva di avere beneficiato del gratuito patrocinio tanto nel procedimento penale quanto nella procedura di divorzio, e questo sempre perché mancava dei necessari mezzi economici, indicando di essersi limitata a documentare quelle poste di entrate (indennità giornaliere SUVA) e uscite (contratto di locazione) che erano nel frattempo cambiate.

Tuttavia, la domanda di gratuito patrocinio è attinente una specifica procedura (art. 119 cpv. 1 CPC) ed è quindi in quel contesto che va esaminata. Ora, il Pretore ha rilevato che con la petizione 16 gennaio 2023 l’interessata si è limitata a precisare che beneficiava di “prestazioni sociali” e percepiva “un contributo di fr. 630.– per il figlio minorenne”, rispettivamente che “avrebbe prodotto il formulario per l’assistenza giudiziaria vidimato dal comune non appena in suo possesso”. Il primo giudice ha poi evidenziato che all’udienza del 21 marzo 2023 la richiedente aveva prodotto il conteggio che attestava le indennità giornaliere erogatele dalla SUVA (doc. B) e la copia del contratto di locazione (doc. C), e che su suo esplicito interpello l’interessata aveva specificato “di non disporre di altri documenti riguardanti le proprie spese”. E riguardo a tali risultanze la reclamante non solleva contestazioni. A ben vedere poi, nemmeno vi è traccia di un’informazione data al Pretore circa il fatto che aveva inteso produrre quei due soli documenti poiché erano gli unici due parametri che da allora erano cambiati. Ancora si aggiunga che nella pregressa procedura cautelare di protezione della personalità l’interessata non ha postulato il beneficio del gratuito patrocinio, tant’è che all’udienza del 21 marzo 2023 ha finanche chiesto che il gratuito patrocinio le venisse concesso “con effetto retroattivo fin dall’inizio dell’istanza 20 ottobre 2022 (inc. CA.2022.59)”.

5. La reclamante riconosce d’altro canto di non avere comprovato tutte le spese sue e del figlio minorenne, indicando nondimeno che era da tener conto delle spese notorie, quale ad esempio la cassa malattia. Contesta che non sia stato considerato il “diritto ad una riserva di soccorso per spese correnti e future” sue e del figlio. In particolare essa rileva che a fronte dello scarto tra entrate di fr. 3'990.– e uscite per fr. 3'040.–, nella migliore delle ipotesi era da ritenere un risparmio (comunque non reale) di fr. 6'500.– ben inferiore rispetto al minimo ammesso dal Tribunale federale. Ma senza successo.

5.1 Il Pretore ha spiegato che la reclamante aveva - appunto - fornito ben poche indicazioni rispetto alla sua situazione economica. E in base alle informazioni disponibili erano da ritenere entrate per fr. 3'990.– di indennità giornaliere SUVA (doc. B) e spese per fr. 3'040.– posto il minimo vitale (fr. 1'350.–) e l’onere locativo con le spese accessorie (fr. 1'690.–: doc. C). Con riferimento al figlio __________ non aveva poi evidenziato spese, limitandosi a dichiarare di percepire fr. 630.– a titolo di contributo di mantenimento mensile. Nelle citate circostanze il Pretore ne ha così concluso che l’attrice non aveva dimostrato di non essere in grado di sostenere le spese della causa.

5.2 Ora, nella misura in cui non solleva specifiche contestazioni in punto agli importi considerati dal primo giudice a titolo di entrate e di uscite, la censura della reclamante è priva di consistenza. È vero poi che la spesa per la cassa malattia assurge in sé a onere obbligatorio, piuttosto che notorio. Ma è altrettanto vero che da questo punto di vista la reclamante non pretende di avere prodotto i giustificativi attestanti il relativo esborso. Se si tiene poi ancora conto dell’esplicito interpello del Pretore (sopra, consid. 4), mal si vede che si possa ora anche solo pretendere di sindacare sulla conclusione così tratta dal primo giudice.

5.3 Inoltre, la reclamante tenta invano di confortare l’intangibilità dello scarto tra le entrate e le uscite nei termini ammessi dal Pretore con l’argomento che, laddove si ipotizzasse un accumulo di quell’eccedenza, la stessa non raggiungerebbe comunque il minimo inferiore della “riserva di soccorso” ammessa dal Tribunale federale. Non va in effetti dimenticato che il concetto di “riserva di soccorso” va rapportato al patrimonio risparmiato e già esistente, e questo perché non è finalizzato a permettere a un richiedente di cominciare a risparmiare a carico dello Stato (III CCA 13.2021.41/42 del 5 novembre 2021 consid. 4.2 con riferimenti fra cui la sentenza del TF 19 maggio 2016 4A_664/2015 consid. 4.2.2 [con riferimenti] citata in: Colombini, in: Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 36 ad art. 117, e Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess (IN PRAXI), 2019, n. 182 ad §1 pag. 68 e n. 190 ad §1 pag. 70 e n. 358 ad §2 pag. 128). Nella fattispecie che qui ci occupa la reclamante non ha documentato alcunché in punto al suo patrimonio, né afferma qui il contrario. Sicché, che ora l’interessata pretenda di rivendicare la tutela di qualcosa riguardo a cui nulla è dato sapere, rende l’argomento inconferente già di per sé.

5.4 D’altro canto, per rapporto agli importi accertati dal Pretore, l’ipotetico “risparmio” stimato in fr. 6'500.– corrisponde di fatto all’eccedenza di fr. 950.– conteggiata su 7 mesi (sopra, consid. 5.1). E la reclamante non sostiene neanche che tale margine di disponibilità non le consentirebbe di provvedere tramite pagamenti a rate sull’arco di un anno alle spese prevedibili causate dalla procedura giudiziaria (Trezzini, op. cit., n. 32 ad art.

117 [versione *e-book #8* al 1° febbraio 2020, n. 34 ad art. 117] con riferimenti). In proposito è da rilevare che si è trattato tutto sommato di una causa semplice (tanto in fatto quanto in diritto) finalizzata soltanto ad una conferma dei provvedimenti cautelari già pronunciati e in essere a carico del convenuto (sopra, consid. C). Motivo per cui, per quel che concerne questa causa di merito, ci si dovrà attendere ad un costo comunque moderato e ragionevole per l’attività legale svolta, fra cui la redazione della petizione (7 pagine) - che nondimeno ripercorre la stessa traccia dell’istanza cautelare che è preceduta

- la lettura delle osservazioni (7 pagine) e la partecipazione all’udienza (30 minuti oltre la trasferta).

6. Obietta ancora la reclamante che non sono state considerate le specificità del caso concreto. In particolare rinvia ai principi che sorreggono il tipo di azione da lei promossa, principi per i quali è stata volutamente stabilita per legge la gratuità della procedura in applicazione dell’art. 114 lett. f CPC. Rileva anche di avere dovuto promuovere causa pena la decadenza dei provvedimenti cautelari a cui il convenuto si opponeva, e che in assenza di tale ostruzionismo la questione si sarebbe anzitempo risolta.

Tuttavia l’art. 114 lett. f CPC stabilisce la gratuità della procedura nelle controversie per violenze, minacce o insidie secondo l’articolo 28*b* CC o riguardanti la sorveglianza elettronica secondo l’articolo 28*c* CC, nel senso che “nella procedura decisionale non sono addossate spese processuali”, dovendosi con ciò intendere gli esborsi e le spese di cui all’art. 95 cpv. 2 CPC. Ciò posto, non risulta affatto che il Pretore abbia qui disposto un prelievo in tal senso (decisione impugnata, pag. 3 dispositivo n. 5: “Non si prelevano spese processuali.”). E, per il resto, volendo beneficiare del gratuito patrocinio in punto agli altri costi giudiziari (ossia le spese ripetibili), la reclamante dovrebbe spiegare perché la particolare tipologia delle azioni giusta l’art. 28*b* CC e 28*c* CC farebbe venir meno l’obbligo di sostanziare e documentare in modo esauriente il presupposto di indigenza di cui all’art. 117 lett. a CPC. Giova inoltre osservare che l’opposizione del convenuto va rapportata alle richieste di giudizio di cui alla petizione 16 gennaio 2023 che hanno ricalcato le domande già avanzate con l’istanza cautelare e che, invero, il Pretore aveva accolto solo in modo parziale (sopra, consid. C e consid. D). Pertanto è anche in quest’ottica che va letta la pretesa ostruzione. Una volta di più il reclamo si rivela infondato.

7. Le procedure decisionali nelle controversie a protezione della personalità in caso di violenze, minacce o insidie (art. 28*b* CC) sono - come visto - gratuite in punto alle spese processuali, principio valido anche per i rimedi di diritto in sede cantonale (III CCA 13.2022.101/102 16 marzo 2023 consid. 5.3 con rinvii a FF 2017 6267, 6327 seg., e Dietschy-Martenet, in: Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 2 e 3 ad art. 114). Sicché pure nella presente procedura di reclamo non si dà luogo a prelievi in tal senso. Non si pone il problema delle ripetibili il reclamo non essendo stato notificato alla controparte.

8. La domanda di gratuito patrocinio per il reclamo va respinta. A prescindere dal presupposto di indigenza (art. 117 lett. a CPC), il gravame non presentava probabilità di esito favorevole (art. 117 lett. b CPC).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 3 aprile 2023 di RE

1 è respinto.

2. La domanda di gratuito patrocinio 3 aprile 2023 di RE 1 è respinta.

3. Non si prelevano spese processuali.

4. Notificazione (unitamente al reclamo 3 aprile 2023 alla controparte):

- ; - .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Trattandosi di una controversia non patrimoniale, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).