Legislator Giurisprudenza & Legislazione
13.2023.33 • TRAC TI 13.2023.33 Generato dall'IA

Appeal Regarding Denial of Court Cost Waiver Dismissed on Procedural Grounds

Numero d'incarto 13.2023.33
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The appellant challenged a lower court's decision that denied their request for a waiver of court costs, which was initially submitted due to an inability to pay in a prior proceeding. The appellate court found that the appeal was technically timely but ruled that new arguments and evidence presented at the appellate level were inadmissible because appeals are limited to reviewing the lower court's application of law or clear factual errors. Since the appellant failed to demonstrate manifest factual error or incorrect legal application based on the admissible record, the court dismissed the appeal to the extent it was admissible and declared the subsequent request for free representation moot, as no costs were assessed for the appeal decision.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 48b LOG, Art. 326 CPC, Art. 320 lett. a CPC, Art. 112 cpv. 1 CPC, Art. 48b cpv.1 lett. b cifra, Art. 119 LTF; Appeal Regarding Denial of Court Cost Waiver Dismissed on Procedural Grounds: The appellate court found that the appeal was technically timely but ruled that new arguments and evidence presented at the appellate level were inadmissible because appeals are limited to reviewing the lower court's application of law or clear factual errors. Since the appellant failed to demonstrate manifest factual error or incorrect legal application based on the admissible record, the court dismissed the appeal to the extent it was admissible and declared the subsequent request for free representation moot, as no costs were assessed for the appeal decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
spese di procedura nuove allegazioni di diritto eccezioni processuali impugnabilità della decisione di rinvio motivo di revisione motivazione di fatto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 48b cpv.1 lett. b cifra 2 LOG

Used to justify why the appeal was decided by the Chamber in single-judge composition.

art. 110, 319 lett. b cifra 1 e 321 cpv. 2 CPC

Cited in the reasoning as the basis for the admissibility of the appeal against the refusal of the fee waiver.

art. 326 CPC

Cited in the reasoning concerning the inadmissibility of new conclusions, facts, and evidence in appeal proceedings.

art. 320 lett. a CPC

Cited in the reasoning as the basis for reviewing the application of law in the appeal.

art. 112 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning regarding the power of the judge to grant fee waivers or extensions for payment.

art. 113, 117 LTF

Cited in the 'Rimedi giuridici' section regarding the possibility of appealing to the Federal Tribunal.

art. 119 LTF

Cited in the 'Rimedi giuridici' section regarding the simultaneous submission of ordinary and constitutional appeals.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 13.2023.33 13.2023.35 · Lugano 13 giugno 2023 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice: · Walser, presidente,

vicecancelliera: · Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo di

RE 1

contro la decisione 8 marzo 2023 con cui il Pretore di Lugano, sezione 5, ha respinto la sua istanza di condono delle spese (inc. n. SO.2022.2130);

ritenuto

in fatto: che con scritto 25 aprile 2022 RE 1 ha comunicato all’UIPA di non essere in grado di pagare le spese giudiziarie (fr. 200.-) poste a suo carico nell’ambito del procedimento di cui all’incarto SO.2021.3730;

che l’UIPA ha trasmesso lo scritto al Pretore di Lugano, sezione 5, per competenza;

che con decisione 8 marzo 2023 il Pretore ha respinto l’istanza di condono;

che con scritto 15 marzo 2023 alla Pretura RE 1 auspica una diversa decisione;

che lo scritto in questione è stato trasmesso al Tribunale d’appello per competenza;

che in data 20 marzo 2023 RE

1 ha chiesto di essere esonerato dal pagamento delle spese della presente procedura;

considerato

in diritto: che la decisione con cui il Pretore ha respinto l’istanza di condono è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni in applicazione degli art. 110, 319 lett. b cifra 1 e 321 cpv. 2 CPC;

che la decisione impugnata, notificata l’8 marzo 2023, è pervenuta al reclamante al più presto il giorno successivo. Consegnato alla cancelleria della Pretura il 15 marzo 2023, il reclamo è pervenuto alla cancelleria del Tribunale d’appello il 17 marzo 2023 ed è quindi tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile;

che in sede di reclamo non sono ammesse nuove conclusioni, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova (art. 326 CPC) e di conseguenza i documenti prodotti con lo scritto qui in esame non possono essere considerati, e così gli argomenti addotti per la prima volta in questa sede;

che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (art. 320 lett. a CPC) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

che giusta l’art. 112 cpv.

1 CPC il giudice può concedere una dilazione per il pagamento delle spese processuali o, in caso di indigenza permanente, il condono;

che nel caso concreto il primo giudice ha ritenuto che RE 1 non aveva reso verosimile l’impossibilità di far fronte al pagamento delle spese processuali;

che gli argomenti addotti da RE 1, per la maggior parte nuovi e pertanto inammissibili, non permettono di concludere che la decisione impugnata sia il frutto di un manifestamente errato accertamento dei fatti o di un’errata applicazione del diritto;

che di conseguenza, nella limitata misura in cui è ammissibile, il reclamo è da respingere;

che non si prelevano spese per la presente decisione e di conseguenza la richiesta di essere esonerato dal pagamento delle spese (gratuito patrocinio) in sede di reclamo diventa priva d’oggetto;

chestante l’esito del gravame, inammissibile oltre che infondato, lo stesso è evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv.1 lett. b cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo 15 marzo 2023 di RE 1 è respinto.

2. L’istanza di gratuito patrocinio è priva d’oggetto.

3. Non si prelevano spese processuali.

4. Notificazione:

- .

Comunicazione:

- Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5;

- Ufficio dell’Incasso e delle pene alternative, Divisione giustizia, Residenza governativa, Bellinzona.

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Rilevato che il valore di causa è inferiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro

30 giorni dalla notificazione solo se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale. Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).