Counsel Lacks Standing to Appeal Revocation of Client's Legal Aid
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe former counsel in a divorce modification case appealed a lower court's decision which rejected their fee assessment and revoked the client's previously granted legal aid; however, the appellate court found the appeal inadmissible because the right to legal aid is strictly personal to the party, and the attorney lacked standing to appeal the revocation on their own behalf, absent exceptional circumstances, resulting in the appeal being dismissed and costs imposed on the appellant.
Regesto Legislator
UfficialeRevoca del gratuito patrocinio. Quale diritto di natura strettamente personale, titolare ne è esclusivamente la parte al processo che adempie i requisiti di legge. Il patrocinatore solo in casi eccezionali, ovvero se motivi personali o professionali sono motivo di mancata nomina o revoca
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning section regarding the appealability of decisions denying or revoking legal aid, which relates to the admissibility of the appeal mentioned in point 1.
Cited in the reasoning section regarding the appealability of decisions denying or revoking legal aid, which relates to the admissibility of the appeal mentioned in point 1.
Cited in the reasoning section regarding the summary procedure for legal aid applications, which underpins the procedural framework mentioned in point 1.
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Cited in the reasoning section to determine the deadline for appealing the decision on legal aid, which confirms the admissibility of the appeal in point 1.1.
Cited in the reasoning to establish that the appeal is decided by a single judge in a summary procedure, as mentioned in point 1.2.
Cited in the reasoning section to define the grounds for appeal (errors of law or fact), which sets the scope for reviewing the decision.
Cited in point 4 to set the amount of court fees based on the value, nature, and complexity of the case.
Cited in point 4 to set the amount of the court fee for decisions on appeals.
Cited in the final section regarding remedies, as this provision sets the limits for appeal to the Federal Supreme Court.
Testo completo
Incarto n. 13.2023.25 · Lugano 15 maggio 2023 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice: · Walser, presidente,
vicecancelliera: · Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. DM.2020.45 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza di modifica di sentenza di divorzio 31 marzo 2020 da
PI 1 patr. dall’ PA 1 contro PI 2 patr. dall’ PA 2
e ora sul reclamo 1° marzo 2023 dell’avv. RE 1 contro la decisione 15 febbraio 2023 con cui il Pretore aggiunto ha revocato il gratuito patrocinio a PI 1;
ritenuto
in fatto: A. Con sentenza 31 gennaio 2019 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha sciolto per divorzio il matrimonio in essere tra PI 2 e PI 1 e ha omologato la convenzione regolante gli effetti accessori.
B. Con petizione 31 marzo 2020 PI 1 ha postulato una modifica della regolamentazione delle conseguenze accessorie in punto al contributo alimentare dovuto da PI 2 per i figli. Essa ha pure chiesto di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio.
C. Con decisione 15 marzo 2022 il Pretore aggiunto ha accolto l’istanza di gratuito patrocinio di PI
1 e designato l’avv. RE 1 quale patrocinatore.
D. Con scritto 28 novembre 2022 l’avv. RE 1 ha comunicato alla Pretura che PI 1 le aveva revocato il mandato. Con scritto 1° dicembre 2022 l’avv. PA 1 ha comunicato di aver assunto il patrocinio di PI 1 e, con istanza 26 gennaio 2023 ha postulato che la stessa sia posta al beneficio del gratuito patrocinio ed egli designato quale patrocinatore.
E. In data 6 febbraio 2023 l’avv. RE 1 ha inviato alla Pretura la propria nota d’onorario, chiedendone la tassazione.
Con decisione 15 febbraio 2023 il Pretore aggiunto ha respinto la richiesta di tassazione della nota d’onorario e ha revocato il beneficio del gratuito patrocinio a PI 1.
F. Con reclamo 1° marzo 2023 l’avv. RE 1 chiede che la menzionata decisione sia annullata.
Non sono state raccolte osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine d’impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.
1.1 La decisione 15 febbraio 2023 è pervenuta alla reclamante il 20 febbraio 2023. Rimesso alla posta il 1° marzo 2023 il reclamo risulta così tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
1.2 Il reclamo, trattato in procedura sommaria, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).
2. Conformemente all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
3. Il diritto all’assistenza giudiziaria è di natura strettamente personale (*“höchstpersönlicher Anspruch”*) e titolare del diritto è esclusivamente la parte al processo che adempie i requisiti di legge, vale a dire che è sprovvista dei mezzi necessari e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (decisione del Tribunale federale 5P.220/2003 del 23 dicembre 2003 e 5P.164/2005 del 29 luglio 2005). A differenza del titolare di tale diritto, il suo patrocinatore non può insorgere a titolo personale avverso la decisione che nega, rispettivamente revoca il gratuito patrocinio al proprio assistito, a meno che concorrano casi eccezionali, segnatamente se motivi personali o professionali sono stati alla base della sua mancata nomina a patrocinatore d’ufficio (Rüegg/Rüegg, Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 1 ad art. 121; Emmel, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 2 ad art. 121; Bühler, Berner Kommentar, ZPO, vol. I, 2012, n. 11 ad art. 121).
3.1 La reclamante non sostanzia l’esistenza di circostanze eccezionali che le consentano di insorgere a titolo personale contro la decisione di revoca del gratuito patrocinio. In difetto della legittimazione a ricorrere in capo all’insorgente il reclamo è quindi inammissibile.
4. Le spese processuali, fissate in fr. 400.– giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–) sono poste a carico della reclamante, soccombente. Non si pone la questione delle ripetibili, la procedura di gratuito patrocinio opponendo il richiedente allo Stato e, comunque sia, non essendo state chieste osservazioni.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 1° marzo 2023 dell’avv. RE 1 è inammissibile.
2. Le spese processuali per il reclamo, stabilite in fr. 400.–, sono poste a carico della reclamante.
3. Notificazione:
- .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di
diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).