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13.2023.20 • TRAC TI 13.2023.20 Generato dall'IA

Appeal on Scope of Expert Witness Questions Dismissed

Numero d'incarto 13.2023.20
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

In a dispute where one party sought a declaration that their employment termination was void and demanded monetary compensation, the appellant challenged a lower court's order regarding the scope of questions submitted to an expert witness. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible, reasoning that a decision concerning the admission of evidence, being a procedural order not explicitly appealable under the Code of Civil Procedure, requires the appellant to demonstrate a risk of harm that is difficult to repair. The appellant's fear of a negative final judgment because the expert might not fully consider the claimant's concrete working conditions did not meet this high threshold, as any potential prejudice could theoretically be remedied by a favorable final judgment.

Regesto Legislator

Ufficiale

Decisione in materia di prove (quesiti peritali). Disposizione ordinatoria processuale. Il timore di un eventuale giudizio di merito negativo non configura un pregiudizio difficilmente riparabile

Parole chiave

Generato dall'IA
testimone-perito cessazione d'impiego sentenza civile decisione incidentale impugnabile decisione negativa indennità per testimone

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 319 lett. b cifra 2 CPC

The appeal was declared inadmissible because the required risk of irremediably prejudicial harm for challenging an interlocutory decision on evidence, as stipulated by this article, was not met.

art. 106 cpv. 1 CPC

Costs for the current proceedings were imposed on the appellant because they lost the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 13.2023.20 · Lugano 15 maggio 2023 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La terza Camera civile del Tribunale d'appello composta del giudice: · Walser, presidente, vicecancelliera: · Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2019.4 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione

17 gennaio 2019 da

CO 1 patrocinata dall’ PA 2 contro RE 1 patrocinata dall’ PA 1

e ora sul reclamo 21 febbraio 2023 di RE 1 contro l’ordinanza sulle prove 10 febbraio 2023;

ritenuto

in fatto: A. Con petizione 17 gennaio 2019 CO 1 ha chiesto che la disdetta del contratto di lavoro notificatale da RE 1 sia dichiarata nulla, nonché abusiva e ingiustificata e che la convenuta sia condannata a versarle la somma di almeno fr. 48'585.85 oltre a fr. 10'000.- per spese legali.

B. Con risposta 21 marzo 2019 la convenuta ha chiesto la reiezione della petizione. Con gli ulteriori allegati le parti hanno confermato le rispettive domande.

C. Al dibattimento le parti hanno indicato le prove, tra cui la perizia, chiesta dalla convenuta, che è stata ammessa. Con ordinanza 10 febbraio 2023 il Pretore aggiunto si è poi pronunciato sui quesiti peritali della convenuta che ha ammesso, modificando parzialmente la premessa ai quesiti 1 e 2.

D. Con reclamo 21 febbraio 2023 RE 1 chiede che la decisione impugnata sia riformata nel senso di ammettere i quesiti peritali come da essa formulati.

Il gravame non è stato notificato alle parti.

Considerato

in diritto: 1. La decisione con cui il Pretore aggiunto ha statuito sui quesiti peritali è una disposizione ordinatoria processuale (art. 124 e 154 CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.

La decisione impugnata è pervenuta alla reclamante l’11 febbraio 2023. Rimesso alla posta il 21 febbraio 2023, il gravame risulta tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

2. Giusta l’art. 320 CPC, con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

2.1 L’impugnabilità delle decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e da produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole.

2.2 Va qui ricordato che, di regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901 segg. n. 47c).

3. Nel caso in esame la reclamante sostiene che la decisione impugnata le crea un pregiudizio perché il perito non potrebbe confrontarsi con le concrete condizioni di lavoro dell’attrice, ciò che costituirebbe un diniego del diritto di essere sentito. L’argomentazione della reclamante si fonda in ultima analisi sul timore di un eventuale giudizio di merito negativo nel caso in cui il perito non tenga conto delle concrete condizioni di lavoro. Tale ipotesi non configura tuttavia un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, considerato che il rischio di un giudizio di merito negativo è insito in tutte le cause. La mera possibilità che il Pretore possa ammettere o respingere una pretesa perché non è stato dimostrato un fatto che con l’assunzione della prova rifiutata avrebbe potuto essere provato, oppure perché vengono assunte prove che non sarebbero da assumere, non costituisce un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi della legge. Infatti una sentenza finale favorevole potrebbe riparare tale pregiudizio, e fino al momento dell’emanazione della decisione di merito non è dato a sapere se l’assunzione di una pregiudica la posizione complessiva del reclamante in relazione al processo. Di conseguenza il pregiudizio non può essere ritenuto concreto e di essenziale rilievo per l’andamento del processo nel momento in cui il Pretore decide di assumere, o non assumere, una prova, oppure di assumerla in modo differente da quanto postulato da una parte.

In mancanza di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile.

4. Di transenna si rileva che il perito è comunque chiamato a pronunciarsi in punto alla capacità lavorativa dell’attrice tenendo conto dell’attività che per contratto essa era tenuta a svolgere. Nella decisione impugnata non si intravvede quindi un manifestamente errato accertamento dei fatti né un’applicazione errata del

diritto.

Anche nel merito il gravame sarebbe quindi infondato.

5. Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 400.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste a carico della reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte.

6. Il presente reclamo, che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 21 febbraio 2023 di RE

1 è inammissibile.

2. Le spese del presente giudizio, fissate in fr. 400.–, sono poste a carico della reclamante.

3. Notificazione (unitamente al reclamo 21 febbraio 2023 alla controparte):

- ; - .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale. Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).