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13.2023.19 • TRAC TI 13.2023.19 Generato dall'IA

Creditor v. Debtor: Attorney's Fees in Bankruptcy Proceedings

Numero d'incarto 13.2023.19
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A creditor initiated bankruptcy proceedings against a debtor for a small sum, but the debtor subsequently paid the principal debt and related judicial costs, leaving only the issue of attorney's fees (costs for representation) unresolved, which the lower court resolved by awarding the creditor a comparatively modest fee; the appellate court dismissed the creditor's appeal seeking a significantly higher fee award, reasoning that the lower court's decision on costs fell within the permitted tariff range for the low value of the claim in summary proceedings, and thus did not constitute a manifestly erroneous finding of fact or an incorrect application of the law, especially since the prior conduct of the debtor did not justify deviating from the standard tariff calculation.

Regesto Legislator

Ufficiale

Reclamo in materia di spese. Fissazione delle spese ripetibili. Valore di causa. Ampio potere di apprezzamento del giudice entro i minimi e massimi della tariffa

Parole chiave

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procedura di fallimento debito principale calcolo delle spese liquidazione degli onorari difensivi diritto processuale accollo delle spese

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG

Cited in the final section regarding the composition of the court for processing the appeal in summary procedure.

art. 14 LTG

Used to determine the range for setting the appeal court fee, which was then set and imposed on the appellant.

art. 321 cpv. 2 CPC

Cited to establish that the appeal deadline in summary procedure for decisions concerning costs is 10 days.

art. 110 CPC

Cited to establish that when challenging the cost decision independently, the sole remedy is appeal (reclamo).

art. 104 cpv. 1 CPC

Cited to establish that the decision on costs is generally part of the final decision, though here the appeal was on costs alone.

art. 320 CPC

Cited to define the grounds (erroneous application of law or manifestly wrong findings of fact) upon which the appeal can be based.

art. 321 cpv. 1 CPC

Cited regarding the formal requirement that the appeal must state and motivate the grounds.

art. 106 cpv. 1 CPC

Cited as the general rule for allocating judicial costs to the losing party, used implicitly to support the order in point 2.

art. 105 cpv. 2 CPC

Cited regarding the basis for setting legal fees (ripetibili) according to cantonal tariffs.

art. 96 CPC

Cited as the basis for determining legal fees (ripetibili) according to cantonal tariffs.

art. 66 LTF

Although not explicitly mentioned in the dispositive, the court imposes costs on the appellant as the losing party based on general procedural rules for appeal decisions, which in Swiss practice often defaults to the rules governing costs in the appellate court (which would be the cantonal equivalent to art. 66 LTF if it were a federal appeal, but here it is implicitly covered by the general obligation to bear costs mentioned in the dispositive and the reference to Art. 14 LTG for the fee calculation).

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Testo completo

Incarto n. 13.2023.19 · Lugano 15 maggio 2023 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La terza Camera civile del Tribunale d'appello composta del giudice: · Walser, presidente, vicecancelliera: · Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SO.2022.1300 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza di fallimento 11 novembre 2022 da

RE 1 patrocinata dall’ PA 1 contro CO 1

considerato

in fatto e in diritto: che con istanza 11 novembre 2022 RE

1 ha chiesto la pronuncia del fallimento nei confronti di CO 1 per l’importo di fr. 1'190.30;

che nel termine impartitogli dal Pretore aggiunto il convenuto ha inoltrato le proprie osservazioni e con scritto 11 gennaio 2023 ha chiesto di essere convocato per un’udienza;

che all’udienza 1° febbraio 2023 il convenuto si è impegnato a versa alla controparte l’importo di fr. 1'830.40, a copertura del capitale e delle spese giudiziarie fino alla comminatoria di fallimento compresa, rimanendo aperta unicamente la decisione sulle ripetibili relative all’istanza di fallimento;

che con decisione 6 febbraio 2023 il Pretore aggiunto ha stralciato la causa dai ruoli, ponendo a carico del convenuto ripetibili per fr. 107.10;

che con reclamo 17 febbraio 2023 RE 1 chiede che la decisione del Pretore aggiunto sia annullata e le ripetibili fissate in fr. 1'458.30;

che la decisione con cui il Pretore fissa le spese processuali e assegna le ripetibili, è di regola parte della decisione finale (art. 104 cpv. 1 CPC) ed è così impugnabile unitamente alla sentenza finale mediante appello o reclamo a dipendenza del valore litigioso;

che giusta l’art. 110 CPC, laddove il dispositivo in materia di spese è invece impugnato in modo indipendente, è dato unicamente il rimedio del reclamo;

che in concreto, all’istanza di fallimento essendo applicabile la procedura sommaria, il termine di reclamo è di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC);

che la decisione impugnata è pervenuta alla reclamante il 7 febbraio 2023 sicché il reclamo, rimesso alla posta il 17 febbraio 2023 è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile;

che, giusta l’art. 320 CPC, con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto e l’accertamento manifestamente errato dei fatti; l’atto deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC) e il reclamante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore;

che giusta l’art. 106 cpv.

1 CPC il giudice pone le spese giudiziarie a carico della parte soccombente, ritenuto che in caso di desistenza è ritenuto soccombente l’attore;

che, per l’art. 105 cpv. 2 CPC, le ripetibili devono essere stabilite in base alle tariffe cantonali (art.

96 CPC);

che in Ticino torna applicabile il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RTar);

che giusta l’art. 11 RTar, nel caso di pratiche con valore determinato o determinabile, le ripetibili sono stabilite in funzione del valore litigioso sulla base delle tariffe ivi esposte tenendo conto entro questi limiti, dell’importanza della lite, delle sue difficoltà, dell’ampiezza del lavoro e del tempo impiegato dall’avvocato, avuto riguardo dello svolgimento del patrocinio (art.

11 cpv. 5 Rtar);

che secondo l’art. 11 cpv. 1 RTar, in presenza di una causa con un valore fino a fr. 20'000.- le ripetibili devono essere determinate tra il 15 e il 25 % del valore litigioso. Nelle procedure speciali di esecuzione e fallimenti le ripetibili sono fissate tra il 20% e il 70% dell’importo calcolato giusta il cpv. 1 dell’art. 11 Rtar;

che, per un valore di causa di fr. 1'190.30, le ripetibili si situano tra un minimo di fr. 35.70 e un massimo di fr. 208.30;

che la giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che nella determinazione degli oneri processuali il Pretore dispone di ampia latitudine, nel senso che la sua valutazione è censurabile solo per eccesso o abuso del potere d’apprezzamento ciò che di regola non è il caso se gli importi attribuiti rientrano tra i minimi ed i massimi delle tariffe applicabili (III CCA 20 febbraio 2019, inc. n. 13.2019.8, II CCA

13 maggio 2020 inc. n. 12.2019.197);

che, fissando le ripetibili in fr. 107.10 il Pretore aggiunto ha applicato la tariffa media, tenendo in considerazione le peculiarità della procedura, considerato anche che i costi precedenti alla domanda di fallimento sono tutti stati liquidati con il versamento dell’importo stabilito nel corso dell’udienza 1° febbraio 2023;

che la decisione impugnata appare quindi conforme alla tariffa, né la reclamante asserisce il contrario;

che i rimproveri rivolti al primo giudice, segnatamente di non aver considerato “… l’ostruzionismo fatto dalla parte convenuta durante l’intera procedura e le spese inutili così causate” alla reclamante, non sono tali da far apparire la decisione oggetto di un manifestamente errato accertamento dei fatti né di un’errata applicazione del diritto;

che pure la doglianza della mancanza di motivazione è da respingere, non avendo il primo giudice particolari obblighi di motivazione laddove non si è scostato dai limiti della tariffa;

che di conseguenza il reclamo è da respingere;

che giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello è fissata tra fr. 100.- e 10'000.-;

che nel caso concreto le spese processuali per questa decisione vanno fissate in complessivi fr. 300.- e poste a carico della reclamante, soccombente;

che non avendo la controparte dovuto inoltrare osservazioni, non si assegnano ripetibili;

che il reclamo, trattato in procedura sommaria, è evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 17 febbraio 2023 di RE 1 è respinto.

2. Le spese processuali di fr. 300.- sono poste a carico di RE 1. Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione (unitamente al reclamo 17 febbraio 2023 alla controparte):

- ; - .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).