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13.2023.14 • TRAC TI 13.2023.14 Generato dall'IA

Advance on Legal Costs for Agricultural Lease Dispute

Numero d'incarto 13.2023.14
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An individual appealed a lower court's order requiring a CHF 25,000 advance on legal costs in a dispute over the annulment of two separate notices of termination for an agricultural lease agreement, arguing the amount was disproportionate based on the relevant fee schedule, which capped the justifiable cost for the determined litigation value (calculated as the full remaining lease period value of approximately CHF 416,666) at CHF 20,000. The appellate court partially upheld the appeal, annulling the original decision because the requested advance exceeded the statutory maximum fee, finding the appellant's arguments regarding his non-party status and potential joinder with related cases unpersuasive for exemption, and remanded the matter for the lower court to issue a new decision on the cost advance within the legal limits.

Regesto Legislator

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Art. 48b LOG, Art. 103 CPC, Art. 124 CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 320 CPC, Art. 98 CPC; Advance on Legal Costs for Agricultural Lease Dispute: The appellate court partially upheld the appeal, annulling the original decision because the requested advance exceeded the statutory maximum fee, finding the appellant's arguments regarding his non-party status and potential joinder with related cases unpersuasive for exemption, and remanded the matter for the lower court to issue a new decision on the cost advance within the legal limits.

Parole chiave

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anticipo delle spese affitto agricolo principio dell'equivalenza divieto dell'arbitrio tassazione delle spese oggetto della lite

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 48b LOG

Used to establish the basis for the Chamber ruling on the appeal with a single judge.

art. 103 CPC

Cited as the basis for the appealability of decisions on the advance payment of costs.

art. 321 cpv. 2 CPC

Cited regarding the deadline for filing the appeal (reclamo).

art. 320 CPC

Cited regarding the grounds for challenging the decision (erroneous application of law and manifest error in fact-finding).

art. 98 CPC

Cited as the rule allowing the judge to demand an advance payment of procedural costs.

art. 101 cpv. 1 CPC

Cited concerning the setting of a deadline for paying the advance.

art. 96 CPC

Cited as the rule stating that Cantons set the rates for judicial costs.

art. 5 cpv. 2 Cost.

Cited indirectly via the principle of equivalence, which concretizes the proportionality principle related to cost assessment.

art. 9 Cost.

Cited indirectly via the principle of equivalence, which concretizes the prohibition of arbitrariness related to cost assessment.

art. 91 cpv. 1 CPC

Cited as the rule determining the value of the dispute based on the claim.

art. 92 cpv. 1 CPC

Cited as the rule determining the value of the dispute for periodic payments based on their capital value.

art. 7 cpv. 1 LTG

Cited to establish the scale of the judicial fee range exceeded by the lower court's decision.

art. 2 cpv. 1 LTG

Used in the final orders to set the amount of the appeal costs based on the value, nature, and complexity of the case.

art. 14 LTG

Used in the final orders to set the amount of the judicial fee for the decision on the appeal.

art. 93 LTF

Cited in the 'Rimedi giuridici' section regarding the limits on appealing the final decision to the Federal Supreme Court.

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Testo completo

Incarto n. 13.2023.14 · Lugano 2 maggio 2023 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La terza Camera civile del Tribunale d'appello composta del giudice: · Walser, presidente, vicecancelliera: · Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SE.2023.3 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con petizione

12 gennaio 2023 da

RE 1 contro CO 1 patrocinato dall’ PA 1

e ora sul reclamo 27 gennaio 2023 di RE 1 contro la richiesta di anticipo delle spese processuali;

ritenuto

in fatto: A. V__________ e CO 1 hanno concluso in data 27 gennaio 2017 un contratto d’affitto agricolo avente per oggetto i fondi n. __________ RFD di __________ e n. __________ RFD di __________. RE 1 è il marito di V__________.

Con scritti datati

31 agosto 2022, 29 settembre 2022 e 1 ottobre 2022 inviati a V__________, CO 1 ha rescisso il contratto di affitto.

B. Con disdetta datata

29 ottobre 2022, redatta sul formulario ufficiale, CO 1 ha rescisso il contratto di affitto per il 01 ottobre 2022. La disdetta è stata inviata il 29 settembre 2022 con plico raccomandato a RE 1 c/o __________ che l’ha ritirata il 30 settembre 2022. La medesima disdetta gli è poi stata inviata sempre il medesimo giorno, sempre con plico raccomandato, all’indirizzo di __________, che l’ha ritirata il 5 ottobre 2022.

Con disdetta datata 29 settembre 2022, redatta sul formulario ufficiale, CO 1 ha rescisso il contratto di affitto per il 01 ottobre 2022. La disdetta è stata inviata il 30 settembre 2022 con plico raccomandato a RE 1 c/o __________, che l’ha ritirata il 4 ottobre 2022. La medesima disdetta gli è poi stata inviata il medesimo giorno, sempre con plico raccomandato, all’indirizzo di __________ che l’ha ritirata il

5 ottobre 2022.

C. Con petizione 12 gennaio 2023 RE 1 ha convenuto in giudizio CO 1 chiedendo che sia “accertata la nullità di tutte le disdette 29 ottobre e 29 settembre 2022 per il 1° ottobre 2022 e ricevute il 30 settembre 2022, poi il 4 ottobre e il 5 ottobre 2022 relative al contratto d’affitto agricolo stipulato con V__________”. In via subordinata ha chiesto la protrazione del contratto d’affitto per il periodo di

6 anni.

Con ordinanza 17 gennaio 2023 la Pretura ha chiesto a RE 1 il versamento di un anticipo delle spese processuali di fr. 25'000.-.

D. Con reclamo 27 gennaio 2023 RE 1 insorge contro la precitata decisione, chiedendone l’annullamento e postulando che l’anticipo sia fissato al massimo in fr. 2'000.- con la possibilità di pagare a rate di al massimo fr. 500.- al mese.

Considerato

in diritto: 1. Le decisioni in materia di anticipazione delle spese sono impugnabili mediante reclamo (art.

103 CPC), da proporre, trattandosi di disposizioni di natura ordinatoria (art.

124 CPC), nel termine di 10 giorni all’autorità giudiziaria superiore (art. 321 cpv. 2 CPC), rimedio con il quale possono essere censurati l’applicazione errata del diritto e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320 CPC).

Nel caso concreto la richiesta d’anticipo è stata ricevuta dal reclamante il 18 gennaio 2023 sicché il reclamo, rimesso alla posta il 27 gennaio 2023, è tempestivo e quindi, da questo punto di vista, ammissibile.

2. Giusta l’art. 98 CPC, il giudice può esigere che l’attore anticipi un importo a copertura parziale o totale delle spese processuali presumibili, nel qual caso impartisce un termine per la sua prestazione (art. 101 cpv. 1 CPC). Le tariffe per le spese giudiziarie sono fissate dai Cantoni (art. 96 CPC), i quali devono attenersi ai principi costituzionali, segnatamente il principio della copertura dei costi, per il quale le entrate totali di una tassa non possono essere superiori ai costi totali della relativa attività statale o possono al più superarli di poco, e il principio dell’equivalenza - che concretizza i principi della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.) e del divieto d’arbitrio (art. 9 Cost.) - secondo cui la tassa non può essere sproporzionata rispetto all’oggettivo valore della prestazione e deve rientrare entro limiti ragionevoli. Entro i limiti di questi principi, l’autorità giudicante dispone di un ampio potere di apprezzamento, su cui l’istanza superiore, chiamata a verificarne la legittimità, può intervenire solo in caso di un suo eccesso o abuso.

3. Il reclamante contesta la decisione del Pretore aggiunto sostenendo di aver contestato le disdette inviategli perché non è parte al contratto con CO 1. A suo dire non gli si può negare l’accesso alla giustizia per una disdetta nulla. L’importo richiesto quale anticipo delle spese sarebbe poi sproporzionato e irrispettoso della LTG. Inoltre, la procedura potrebbe essere congiunta con altre due procedure già pendenti, avviate dalla moglie V__________, la quale ha anch’essa contestato le disdette inviatele da CO 1.

3.1 Nel Canton Ticino, le spese processuali sono disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) del

30 novembre 2010 (art. 1 cpv. 1) che prevede esborsi forfettari stabiliti in modo scalare a dipendenza delle differenti fasce di valore di causa. Per le cause trattate in procedura semplificata la tariffa è uguale a quella della procedura ordinaria (art. 8 cpv. 1 LTG).

3.2 Il valore litigioso è determinato dalla domanda (art. 91 cpv. 1 CPC). Trattandosi di rendite e prestazioni periodiche fa stato il valore del capitale che rappresentano (art.

92 cpv. 1 CPC). In concreto il reclamante contesta la validità della disdetta del contratto d’affitto la cui scadenza è fissata al 31 dicembre 2030. Il valore litigioso corrisponde quindi alla pigione per il periodo dalla disdetta (1° settembre 2022) fino al termine contrattualmente previsto, vale a dire 8 anni e 4 mesi (non già 7 anni come sostiene il reclamante). Tenuto conto del canone d’affitto annuale di fr. 50'000.- il valore di causa è pari a fr. 416'666.-.

3.3 L’art. 7 cpv. 1 LTG stabilisce una tassa di giustizia che va da un minimo di fr. 8'000.– ad un massimo di fr. 20'000.– per la fascia di valore litigioso tra fr. 200'000.- e 500'000.-. Nella misura in cui il Pretore aggiunto ha fissato l’anticipo in fr. 25'000.- egli ha superato il limite massimo della tariffa, senza peraltro spiegarne il motivo. Da questo punto di vista il reclamo è quindi fondato e la decisione impugnata è da annullare.

4. Il reclamante adduce che tra le parti sono pendenti varie procedure che potrebbero essere congiunte sicché l’anticipo richiesto potrebbe ammontare per tutte al massimo a fr. 14'000.-. Rileva di aver avviato la procedura per ovviare a un errore di CO 1 al quale sono da addossare tutti i costi e chiede di conseguenza che non gli sia chiesto l’anticipo delle spese.

Va anzitutto rilevato che se, come sostiene, il reclamante non è parte al contratto di locazione, allora neppure ha interesse a contestare le disdette inviategli, perché le stesse sarebbero comunque prive d’efficacia. Se è parte nel contratto di locazione non vi sono motivi per esentarlo dal versare gli anticipi per le spese dell’azione di contestazione della disdetta.

Per quanto concerne le ulteriori cause pendenti sullo stesso oggetto, promosse dalla moglie del reclamante, intese anch’esse ad annullare le disdette, va rilevato che RE 1 e V__________ hanno deciso di procedere con più azioni separate. Il modo di procedere del primo giudice, che ha prelevato un anticipo per ciascuna procedura senza tener conto delle altre non può quindi essere considerato a priori errato. Allo stato attuale le procedure sono di per sé ancora da trattare separatamente, tanto più che neppure risulta che ne sia chiesta la congiunzione, nel qual caso una moderazione potrebbe essere opportuna.

5. Ciò premesso, considerato che, per i motivi esposti sopra (consid. 3.3) la decisione è comunque da annullare, si prescinde dal fissare l’importo delle spese che dovranno nuovamente essere fissate dal primo giudice.

Per quanto concerne il problema della richiesta di rateazione, la stessa va sottoposta, se del caso, al Pretore aggiunto. In questa sede la domanda è invece inammissibile.

6. Le spese processuali, stabilite in fr. 400.- in applicazione dell’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo del Tribunale d’appello tra fr. 100.- e fr. 10'000.-), sono poste a carico del reclamante. Le spese giudiziarie non possono essere poste a carico della controparte, cui il reclamo neppure è stato notificato e non può quindi essere considerato soccombente.

7. Non trattandosi di questioni di principio, il gravame può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).

Per i quali motivi

pronuncia: 1. Il reclamo 27 gennaio 2023 di RE 1 è parzialmente accolto. La decisione 17 gennaio 2023 è annullata. L’incarto è ritornato al Pretore aggiunto per nuova decisione.

2. Le spese processuali di fr. 400.- sono poste a carico del reclamante.

3. Notificazione (unitamente al reclamo 27 gennaio 2023 alla controparte):

- ; - .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF.