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13.2023.128 • TRAC TI 13.2023.128 Generato dall'IA

Appeal Regarding Advance Payment for Bankruptcy Claim Challenge Dismissed

Numero d'incarto 13.2023.128
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant contested a lower court order requiring an advance payment of CHF 1,250 for expenses related to the principal action, which sought the removal of a respondent's claim from a bankruptcy schedule, a claim which the appellant argued should have a litigation value of zero, as the estimated dividend was zero, thereby rendering the advance payment request arbitrary. The court dismissed the appeal, first finding it procedurally inadmissible because the appellant failed to specify the desired amount for the cost advance, but alternatively ruling on the merits that the lower court correctly determined the litigation value based on the challenged claim amount (CHF 38,847.20) as the appellant's real interest was avoiding execution on a legal mortgage securing the contested debt, and the requested advance of CHF 1,250 was not excessive, being below the minimum fee set by the cantonal tariff schedule for that litigation value.

Regesto Legislator

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Art. 103 CPC, Art. 124 CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 320 CPC, Art. 326 cpv. 1 CPC, Art. 321 cpv. 1 CPC; Appeal Regarding Advance Payment for Bankruptcy Claim Challenge Dismissed: The court dismissed the appeal, first finding it procedurally inadmissible because the appellant failed to specify the desired amount for the cost advance, but alternatively ruling on the merits that the lower court correctly determined the litigation value based on the challenged claim amount (CHF 38,847.20) as the appellant's real interest was avoiding execution on a legal mortgage securing the contested debt, and the requested advance of CHF 1,250 was not excessive, being below the minimum fee set by the cantonal tariff schedule for that litigation value.

Parole chiave

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credito nel fallimento anticipo delle spese anticipo azione di contestazione della graduatoria debito principale spese di trasloco

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 140 III 67
Nelle azioni di contestazione della graduatoria, il valore litigioso non corrisponde all’importo nominale del credito contestato, bensì al dividendo stimato dall’amministrazione del fallimento o dai liquidatori per quella pretesa (DTF 140 III 67 consid.
DTF 138 III 675
Creditor Challenge to Advance Court Costs in Bankruptcy: Value in Dispute Based on Administration's Estimated Dividend
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 321 cpv. 2 CPC

Cited in paragraph 1 as the provision establishing the appeal deadline and the competent higher judicial authority for challenging decisions on expense advances.

art. 103 CPC

Cited in paragraph 1 as the provision stating that decisions regarding expense advances are challengeable by appeal (reclamo).

art. 320 CPC

Cited in paragraph 2 to define the grounds upon which the appeal can be challenged (erroneous application of law or manifest error in fact-finding).

art. 327 cpv. 1 e 2 CPC

Cited in paragraph 3, indicating that the Chamber decides based on the case files from the lower court.

art. 326 cpv. 1 CPC

Cited in paragraph 3, indicating the inadmissibility of new conclusions, factual allegations, and evidence in the appeal.

art. 321 cpv. 1 CPC

Cited in paragraph 4, specifying the formal requirements for the appeal, specifically the need for concrete requests (which were missing regarding the exact cost amount).

art. 98 CPC

Cited in paragraph 5 as the basis allowing the judge to demand an advance payment to cover presumed procedural costs.

art. 96 CPC

Cited in paragraph 5 and 5.1, establishing that Cantons set the tariffs for judicial costs, adhering to constitutional principles.

art. 5 cpv. 2 Cost.

Cited in paragraph 5 as a constitutional principle that Cantonal tariffs must adhere to (proportionality).

art. 9 Cost.

Cited in paragraph 5 as a constitutional principle that Cantonal tariffs must adhere to (prohibition of arbitrariness).

art. 250 cpv. 2 LEF

Cited in paragraph 5.1 as the legal basis for the underlying action (challenging another creditor's claim in the bankruptcy ranking).

art. 2 cpv. 1 LTG

Cited in paragraph 5.1 and 9 as the basis for fixing the judicial fee based on the value, nature, and complexity of the case.

art. 7 LTG

Cited in paragraph 5.1 regarding the flat-rate disbursements for decisions, tiered according to case value.

art. 91 CPC

Cited in paragraph 6 as the provision that determines the case value based on the claim.

art. 250 cpv. 1 LEF

Cited in paragraph 6, referring to the other type of ranking contestation action.

art. 260 LEF

Cited in paragraph 6 when discussing the possibility of avoiding that the defendant receives more than due from the bankruptcy estate.

art. 221 cpv. 1 lett. c CPC

Cited in paragraph 7, indicating that the petition must specify the case value.

art. 63 cpv. 1 CPC

Cited in paragraph 7.2, relevant if the case were rejected for lack of jurisdiction (transfer obligation).

art. 2 cpv. 1 LTG

Cited again in paragraph 9 to set the appeal costs based on the value, nature, and complexity of the case.

art. 14 LTG

Cited in paragraph 9 to set the judicial fee for decisions on appeals within a specific value range.

art. 100 cpv. 1 LTF

Cited in the concluding section, relevant for the deadline for appealing to the Federal Tribunal.

art. 93 LTF

Cited in the concluding section, relevant for the limitations on appealing to the Federal Tribunal.

Art. 66 al. 1 LTF

Implicitly referenced by order 3, which imposes court costs on the losing party (standard cost provision in the LTF system, though the text specifically cites Art. 99 CPC/LTG for setting the amount).

Art. 99 CPC

Although not explicitly numbered in the dispositive, the costs were established based on Art. 2 cpv. 1 LTG and Art. 14 LTG, which govern judicial fees, analogous to procedural cost rules.

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Testo completo

Incarto n. 13.2023.128 · Lugano 26 febbraio 2024 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Walser, presidente, Olgiati e Giamboni

cancelliera: · Locatelli

sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2023.184 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 11 dicembre 2023 da

RE 1 patrocinato dall’ PA 1 contro CO 1

e ora sul reclamo 28 dicembre 2023 di RE 1 contro la decisione 15 dicembre 2023 con cui il Pretore gli ha assegnato un termine per versare l’anticipo delle spese di causa;

ritenuto

in fatto: A. RE 1 è proprietario del mappale __________ RFD di __________ sul quale sorge uno stabile abitativo.

__________ Sagl in liquidazione è una società iscritta a RC l’8 maggio 2014, il cui scopo è “l’esercizio di un’impresa generale di costruzione per opere dell’edilizia e del genio civile. Ai fini dello scopo sociale potrà esercitare l’attività quale generale-contractor, acquistare, detenere, amministrare, gestire e vendere fondi, fabbricati e immobili in generale. Potrà acquisire, rappresentanze e mandati sia commerciali che tecnici quale studio di Architettura, studio Ingegneria, direzione lavori e ufficio tecnico”. __________ è socio e gerente della società.

CO 1 è una società iscritta a RC il 18 ottobre 1998. Scopo è “la progettazione, l’esecuzione, il servizio riparazioni di: impianti sanitari, riscaldamenti, piscine, impianti di irrigazione per giardini, impianti di ventilazione, di condizionamento, come pure di impianti per lo sfruttamento di energie alternative”.

B. CO 1 ha eseguito sul mappale di proprietà di RE 1 opere di sanitario e risaldamento. Le sue prestazioni non essendo state integralmente pagate, essa ha chiesto dapprima l’annotazione di un’ipoteca legale per gli artigiani sul mappale n. __________ RFD di __________ e, ottenutala, con petizione 14 giugno ha chiesto l’iscrizione dell’ipoteca legale definitiva. RE 1 si è opposto, sostenendo - tra l’altro - di non aver stipulato alcun contratto con CO 1, la quale sarebbe intervenuta quale subappaltatrice della __________ Sagl.

Con sentenza 5 ottobre 2023 la petizione è stata accolta e l’ipoteca legale iscritta per l’importo di fr. 23'624.35.

La sentenza è stata dedotta in appello da RE 1 e il gravame è tuttora pendente.

C. Nel frattempo, in data 27 settembre 2022 è stato pronunciato il fallimento di __________ Sagl. CO

1 ha insinuato nel fallimento un proprio credito ammesso in graduatoria per l’importo di fr. 38'847.20 nella classe 3, con l’indicazione della causale “Fattura del 25.07.2019 re. 4° acconto RE 1 __________”. Il 24 novembre 2023 l’Ufficio dei fallimenti ha depositato la graduatoria inerente al fallimento.

D. Con petizione 11 dicembre 2023 RE 1 ha contestato la graduatoria, chiedendo che il credito di fr. 38'847.20 di CO 1 sia stralciato dalla graduatoria.

Con ordinanza 15 dicembre 2023 il Pretore ha assegnato all’attore un termine di 30 giorni per versare l’importo di fr. 1'250.- quale anticipo delle spese giudiziarie.

Con istanza 27 dicembre 2023 l’attore ha chiesto al Pretore di annullare la sua decisione.

E. Con reclamo 28 dicembre 2023 RE 1 insorge contro la precitata decisione, chiedendo che, previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame, la stessa sia annullata e l’incarto ritornato al Pretore per nuova decisione.

Il reclamo non è stato notificato alla controparte.

Considerato

in diritto: 1. Le decisioni in materia di anticipazione delle spese sono impugnabili mediante reclamo (art.

103 CPC) da proporre, trattandosi di disposizioni di natura ordinatoria (art.

124 CPC), nel termine di 10 giorni all’autorità giudiziaria superiore (art. 321 cpv. 2 CPC).

Nel caso concreto la decisione impugnata è pervenuta all’interessato il 19 dicembre 2023 e, di conseguenza, il reclamo qui in esame, rimesso alla posta il 28 dicembre 2023, è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

2. Giusta l’art. 320 CPC, con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

3. La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC),

limitando il suo esame alle censure contenute nel reclamo. Sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova

nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Il doc. D va quindi estromesso dagli atti.

4. Giusta l’art. 321 cpv. 1 CPC il reclamo dev’essere scritto e motivato e deve contenere una concreta domanda. In particolare laddove è impugnata una decisione sulle spese giudiziarie, la richiesta di giudizio dev’essere cifrata. Il reclamante però non indica quale dovrebbe essere nel caso concreto l’ammontare delle spese. Il reclamo è quindi inammissibile.

5. Comunque sia, anche nel merito il reclamo sarebbe destinato all’insuccesso.

Giusta l’art. 98 CPC, il giudice può esigere che l’attore anticipi un importo a copertura parziale o totale delle spese processuali presumibili. Le tariffe per le spese giudiziarie sono fissate dai Cantoni (art. 96 CPC), i quali devono attenersi ai principi costituzionali, segnatamente il principio della copertura dei costi, e il principio dell’equivalenza - che concretizza i principi della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.) e del divieto d’arbitrio (art. 9 Cost.) - secondo cui la tassa non può essere sproporzionata all’oggettivo valore della prestazione e deve rientrare entro limiti ragionevoli. Nei limiti dei menzionati principi l’autorità giudicante dispone di un ampio potere di apprezzamento e l’istanza superiore chiamata a verificarne la legittimità interviene solo in caso di eccesso o di abuso di siffatto potere.

5.1 Nel caso di cui trattasi, RE

1 ha inoltrato un’azione di contestazione della graduatoria fondata sull’art.

250 cpv. 2 LEF, intesa a ottenere lo stralcio dalla graduatoria del credito di fr. 38'847.20 di CO 1, inserito nella classe 3.

Basandosi su questa domanda, il Pretore, ritenuto un valore litigioso di fr. 38'847.20, ha fissato l’anticipo delle spese in fr. 1'250.- applicando la legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG). Dando poi seguito ai dettami dell’art. 96 CPC, l’art. 7 LTG ha quindi previsto degli esborsi forfettari per le decisioni, stabiliti in modo scalare per differenti fasce di valore di causa. Così, l’art. 7 cpv. 1 LTG dispone che la tassa di giustizia delle decisioni del pretore nella procedura ordinaria è fissata, per valori litigiosi da fr. 30'000.- a fr. 50'000.- tra fr. 2'500.- e fr. 5'000.-.

Tenuto conto di un valore di causa di fr. 38'847.20, l’anticipo di fr. 1'250.- richiesto non presta quindi il fianco a critiche, essendo inferiore al minimo previsto dalla LTG.

6. Il reclamante rimprovera al Pretore un manifestamente errato accertamento dei fatti e un’applicazione errata del diritto per aver accertato in modo errato il valore litigioso. Egli sostiene che nelle cause di contestazione della graduatoria il valore litigioso non corrisponde all’importo del credito contestato bensì al dividendo stimato dall’amministrazione del fallimento che, nel caso concreto, è pari zero.

6.1 L’art. 91 CPC dispone che il valore litigioso è determinato dalla domanda, ritenuto che gli interessi e le spese del procedimento in corso o di un’eventuale pubblicazione della decisione, nonché eventuali conclusioni subordinate non sono computati (cpv. 1).

Nelle azioni di contestazione della graduatoria, il valore litigioso non corrisponde all’importo nominale del credito contestato, bensì al dividendo stimato dall’amministrazione del fallimento o dai liquidatori per quella pretesa (DTF 140 III 67 consid. 3.2 con rinvii). Nell’azione fondata sull’art. 250 cpv. 1 LEF (ove il creditore chiede di ammettere un suo credito rigettato o non collocato nel grado rivendicato) è quindi determinante l’aumento che, per effetto dell’azione medesima, spetterà alla parte che ha promosso contestazione. Se fondata sull’art. 250 cpv. 2 LEF (contestazione del credito o del grado di un altro creditore), il valore litigioso dell’azione sarà invece costituito dall’aumento che spetterà a chi l’ha promossa oltre, una volta coperta totalmente la sua pretesa, all’eventuale eccedenza spettante alla massa fallimentare (Hierholzer/Sogo, in: Staehelin/Bauer/Lorandi, Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed., 2021, n. 49 segg. ad art. 250). Tuttavia, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 138 III 675, consid. 3.4; sentenza 5A_878/2012 del 26 agosto 2013, consid. 1.2.1.2) anche nel caso in cui è ipotizzabile un

dividendo fallimentare dello 0% il creditore può avere un interesse (indiretto) a promuovere l’azione di contestazione

della graduatoria, specie se intende evitare che il convenuto riceva più del dovuto nel processo in cui per ipotesi fa valere diritti della massa in virtù dell’art. 260 LEF. In tali circostanze, il valore litigioso non è però quello della riduzione del credito del convenuto chiesta dall’attore bensì il valore litigioso minimo corrispondente all’interesse simbolico che presenta la lite, interesse che secondo il Tribunale federale è indipendente dall’esito diretto del processo (DTF 138 III 675, consid. 3.5).

7. L’art. 221 cpv. 1 lett. c CPC dispone che la petizione deve contenere l’indicazione del valore litigioso. L’attore ha chiesto lo stralcio dalla graduatoria del credito di fr. 38'847.20 vantato dalla CO 1. Non ha però ritenuto di dover indicare un valore litigioso diverso da quello, segnatamente a quanto sarebbe stimato il dividendo che gli pertoccherebbe. In mancanza di siffatte indicazioni non si può seriamente rimproverare al primo giudice di aver considerato quale valore litigioso l’importo indicato nella domanda. Incombeva semmai alla parte attrice indicare un diverso valore. Neppure era compito del Pretore indagare in merito, non con interpello né tantomeno con indagine presso l’ufficio fallimenti.

7.1 A prescindere da ciò, va poi rilevato che, indicando quale valore di causa “zero”, sorge il problema dell’interesse nella lite, che ha da essere esaminato d’ufficio. In questo caso non si tratta invero di un interesse meramente simbolico. L’attore medesimo ha infatti indicato il suo interesse, sostenendo che a garanzia del credito in oggetto la creditrice CO 1 ha ottenuto l’iscrizione sul fondo di sua proprietà di un’ipoteca legale pari al credito oggetto di causa, sicché egli teme che qualora essa non venga tacitata nell’ambito della procedura fallimentare egli possa essere escusso sulla base della garanzia ipotecaria. Considerato che il dividendo che CO 1 può attendersi è stimato pari a zero, il suo interesse in causa è quindi pari all’importo dell’ipoteca legale. Anche da questo punto di vista quindi non è ravvisabile un manifestamente errato accertamento dei fatti o un’applicazione errata del diritto.

7.2 Di transenna si rileva ancora che, qualora il Pretore dovesse ritenere che il valore litigioso è inferiore a fr. 5'000.- nel qual caso sarebbe data la competenza del Giudice di pace, ciò non comporta un suo obbligo di trasmissione degli atti al giudice di pace. Dovesse l’azione essere respinta per incompetenza, spetterà all’attore procedere a norma dell’art. 63 cpv. 1 CPC.

8. Per i motivi che precedono, il Pretore ha quindi determinato correttamente il valore litigioso. Neppure l’importo dell’anticipo, fissato sotto il minimo della tariffa, appare esorbitante per rapporto all’importanza della causa nè è tale da configurare gli estremi dell’eccesso nell’esercizio del potere di apprezzamento da parte del medesimo, al quale non si può rimproverare di aver accertato in modo errato i fatti né di aver applicato in modo errato il diritto. Il reclamo è pertanto da respingere.

9. Le spese processuali, fissate in fr. 300.- giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr. 100.- e fr. 10'000.-) sono poste a carico del reclamante, soccombente. Non si pone la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte.

10. La presente decisione rende priva d’oggetto la domanda di concedere effetto sospensivo al gravame.

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 28 dicembre 2023 di RE 1 è respinto.

2. La domanda di concedere effetto sospensivo al gravame è priva d’oggetto.

3. Le spese processuali del reclamo, stabilite in fr. 300.-, sono poste a carico del reclamante.

4. Notificazione (unitamente al reclamo 28 dicembre 2023 alla controparte):

- ; - .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), con i limiti dell’art. 93 LTF.