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13.2023.111 • TRAC TI 13.2023.111 Generato dall'IA

Spousal Representation Order Appeal Dismissed for Lack of Finality

Numero d'incarto 13.2023.111
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

In a divorce proceeding initiated by one spouse, the lower court ordered the other spouse to obtain legal counsel, threatening appointment of state-funded counsel if the deadline was missed; the responding spouse appealed this procedural order, but the appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it concerned a non-final procedural decision, and the appellant failed to demonstrate the requisite risk of irreparable prejudice that would justify reviewing such an order under the relevant procedural code, affirming the lower court's broad discretion in determining the need for representation given the complexity of divorce law.

Regesto Legislator

Ufficiale

L'assegnazione di un termine per munirsi di un patrocinatore è una disposizione ordinatoria processuale. Va reso verosimile il rischio di pregiudizio difficilmente riparabile.

Parole chiave

Generato dall'IA
coniuge procedura di divorzio decisioni incidentali rappresentanza legale nomina del difensore revoca dell'esecutore testamentario

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 319 lett. b cifra 2 CPC

Cited as part of the basis for declaring the appeal inadmissible due to the lack of demonstrable risk of irreparable prejudice.

art. 321 cpv. 2 CPC

Cited in conjunction with other provisions regarding the admissibility of the appeal against the procedural order.

art. 48 lett. c cifra 1 LOG

Cited as part of the basis establishing the appealability of the procedural order.

art. 66 al. 1 LTF

Although the decision does not explicitly cite Art. 66 al. 1 LTF in the dispositive, the imposition of costs (Order 2) is governed by the general principle that costs follow the event, which is procedural, but since no specific cost provision from the CPC/LOG was cited in the dispositive, and the underlying document suggests cost assessment follows 'soccombenza' (loser pays), we check the explicit citations. Since the text only mentions that costs follow the 'soccombenza' without citing the specific provision for cost allocation in the dispositive, and the *Remedi giuridici* section mentions LTF provisions that are not part of the operative orders, we strictly adhere to the operative orders 1-3. Order 2 states costs are imposed on the appellant, but does not cite the legal basis for this imposition (like Art. 66 al. 1 LTF). Therefore, no cost provision is included based on strict adherence to the operative orders.

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Testo completo

Incarto n. 13.2023.111 · Lugano 8 gennaio 2024 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La terza Camera civile del Tribunale d'appello composta del giudice: · Walser, presidente, cancelliera: · Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b CPC) per statuire nella causa inc. n. DM.2023.51 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord (azione di divorzio unilaterale) promossa in data 31 ottobre 2023 da

CO 1 patrocinata dall’ PA 1 contro RE 1

e ora sul reclamo 11 novembre 2023 di RE 1 contro la decisione 3 novembre 2023 con cui il Pretore gli ha assegnato un termine per munirsi di un patrocinatore;

ritenuto

in fatto: che con petizione 31 ottobre 2023 CO 1 ha chiesto lo scioglimento del matrimonio contratto il 21 giugno 2013 con RE 1 e la regolamentazione delle conseguenze accessorie del divorzio;

che con ordinanza 3 novembre 2023 il Pretore ha assegnato a RE 1 un termine per munirsi di un patrocinatore, con la comminatoria della nomina di un avvocato d’ufficio in caso di decorso infruttuoso del termine;

che con reclamo 11 novembre 2023 RE 1 si aggrava contro la predetta decisione, chiedendone l’annullamento;

considerato

in diritto: che l’ingiunzione di far capo a un rappresentante legale costituisce una disposizione ordinatoria processuale, la quale, in applicazione dei combinati disposti degli art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di 10 giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello;

che la decisione impugnata è stata notificata al reclamante il 6 novembre 2023 sicché il gravame, datato

11 novembre 2023 ma rimesso alla posta il 10 novembre 2023 è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile;

che con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

che, inoltre, nei casi non espressamente previsti dalla legge, il reclamo secondo l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile soltanto quando v’è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2), dato quando non può, o non può interamente, essere riparato neanche mediante una successiva sentenza finale favorevole;

che il CPC non prevede espressamente l’impugnabilità della decisione qui in esame, sicché il reclamante doveva perlomeno rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio;

che, nel caso in rassegna, il reclamante non ha addotto né tantomeno reso verosimile l’esistenza del rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, né tale rischio appare evidente, considerato come l’assistenza di un patrocinatore è nel suo stesso interesse;

che, ritenuta la mancanza di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame dev’essere dichiarato inammissibile;

che a titolo abbondanziale, si rileva come nella valutazione della capacità di una parte di condurre la causa il giudice gode di un ampio potere d’apprezzamento, bastando il sussistere d’indizi concreti (oggettivi e soggettivi) appalesanti una manifesta incapacità per ordinare a una parte di far capo a un rappresentante;

che, in tal senso, il rilievo del Pretore che, considerata la molteplicità degli aspetti giuridici nella procedura di divorzio il convenuto - che non risulta avere formazione giuridica

- non è in grado di condurre da solo la causa, non pare d’acchito priva di pertinenza;

che le spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria, seguono la soccombenza e sono poste a carico del reclamante;

che il presente reclamo, che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

Per i quali motivi

pronuncia: 1. Il reclamo 11 novembre 2023 di RE 1 è inammissibile.

2. Le spese processuali del reclamo fissate in fr. 300.–, sono poste a carico del reclamante.

3. Notificazione (unitamente al reclamo 11 novembre 2023 alla controparte):

- ; - .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art.

93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Contro le decisioni in materia di misure cautelari il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).