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13.2022.95 • TRAC TI 13.2022.95 Generato dall'IA

Former Counsel's Appeal on Behalf of Client Denied for Lack of Standing

Numero d'incarto 13.2022.95
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The appeal, filed by a former legal representative challenging a lower court's decision that partially denied the client free legal aid coverage for that representative while granting it for the current one, was deemed inadmissible because the right to legal aid is personal to the party, and the former representative lacked the requisite authority to appeal on behalf of the client who was already represented by new counsel and failed to cite exceptional personal or professional grounds for an individual appeal. Consequently, the appellate court dismissed the appeal in its entirety, including the appeal lodged by the former representative "on their own behalf," and ordered the former representative to bear the appeal costs because the filing lacked the necessary procedural prerequisite of proper representation.

Regesto Legislator

Ufficiale

Salvo eccezioni, il patrocinatore non può insorgere a titolo personale contro la decisione di diniego del gratuito patrocinio del suo assistito

Parole chiave

Generato dall'IA
legittimazione a ricorrere rappresentanza legale gratuito patrocinio difetto di legittimazione del ministero pubblico patrocinatore di controparte diritti procedurali

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 107 CPC

The article was applied to impose the costs of the appeal proceedings entirely on lawyer PA 1.

art. 2 cpv. 1 LTG

Cited for the calculation of the procedural costs in the appeal, which were set at Fr. 400.

art. 14 LTG

Cited for the calculation of the justice fee component of the procedural costs.

art. 48 cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG

Cited as the procedural basis allowing the single-judge panel to rule on the inadmissibility of the appeal.

art. 48 cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG

Cited as the procedural basis for handling the appeal in summary procedure before a single judge.

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Testo completo

Incarto n. 13.2022.95 · Lugano 13 marzo 2023 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La terza Camera civile del Tribunale d'appello composta del giudice: · Walser, presidente, vicecancelliera: · Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SO.2021.3319 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza di misure a protezione dell’unione coniugale 20 luglio 2021 da

CO 1 patrocinato dall’ PA 2 contro RE 1 già patrocinata dall’ PA 1

e ora sul reclamo 7 dicembre 2022 dell’avv. PA 1 contro la decisione 24 novembre 2022 con cui il Pretore aggiunto ha negato il beneficio del gratuito patrocinio a RE 1;

ritenuto

in fatto: A. Con istanza di misure a protezione dell’unione coniugale 20 luglio 2021 CO 1 ha chiesto l’autorizzazione a vivere separato dalla moglie e la regolamentazione delle conseguenze accessorie della separazione.

Con istanza 4 agosto 2021 RE

1 ha chiesto di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio.

In corso di procedura, con scritto 19 settembre 2022 l’avv. PA 1 ha comunicato al Pretore aggiunto che RE

1 aveva conferito mandato di rappresentanza a un altro legale per la causa di cui trattasi.

Con scritto 21 settembre 2022 si è manifestata l’avv. PA 3 quale nuovo patrocinatore della convenuta, chiedendo a sua volta il beneficio del gratuito patrocinio per la propria cliente.

B. Con decisione 24 novembre 2022 il Pretore aggiunto ha accolto l’istanza di gratuito patrocinio di RE 1, comprensivo del gratuito patrocinio nella persona dell’avv. PA 3. Ha per contro respinto la richiesta di gratuito patrocinio riferita all’avv. PA 1.

C. Con reclamo 7 dicembre 2022 presentato “per sé e per RE 1” l’avv. PA 1 chiede ora la riforma di quest’ultima decisione nel senso di concedere a RE 1 il gratuito patrocinio anche con la sua rappresentanza e di riconoscerle integralmente la nota d’onorario per la somma di fr. 5'384.50.

Non sono state raccolte osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La domanda di gratuito patrocinio è trattata in procedura sommaria (art.

248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine di impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.

La decisione impugnata è pervenuta alla reclamante il 29 novembre 2022. Consegnato alla cancelleria del Tribunale d’appello il 7 dicembre 2022, il gravame è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

2. Conformemente all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

3. Il giudice esamina d’ufficio se sono dati i presupposti processuali (art. 60 CPC), segnatamente la validità della rappresentanza.

3.1 Posto come RE 1 è attualmente rappresentata dall’avv. PA 3, nulla agli atti indica che essa abbia incaricato l’avv. PA 1 di interporre reclamo contro la decisione qui impugnata che respinge l’istanza di gratuito patrocinio 4 agosto 2021 con la designazione di quest’ultima a sua rappresentante legale. Pertanto, in quanto proposto a nome di RE 1 il reclamo deve essere dichiarato inammissibile per carenza del presupposto processuale della rappresentanza (Zingg, Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 62 ad art. 59).

4. Il diritto all’assistenza giudiziaria è di natura strettamente personale (*“höchstpersönlicher Anspruch”*) e titolare del diritto è esclusivamente la parte al processo che adempie i requisiti di legge, vale a dire che è sprovvista dei mezzi necessari e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (decisione del Tribunale federale 5P.220/2003 del 23 dicembre 2003 e 5P.164/2005 del 29 luglio 2005). Pertanto, a differenza del titolare di tale diritto, il suo patrocinatore non può insorgere a titolo personale avverso la decisione che nega il gratuito patrocinio al proprio assistito, a meno che ricorrano casi eccezionali, segnatamente se motivi personali o professionali sono stati alla base della sua mancata nomina a patrocinatore d’ufficio (IIICCA 13.2017.49 del

5 dicembre 2017, 13.2012.69 del 6 settembre 2012; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 1 ad art. 121; Emmel, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 2 ad art. 121; Bühler, in: Berner Kommentar, ZPO, vol. I, 2012, n. 11 ad art. 121).

4.1 Per quanto si è appena detto, nella misura in cui non sono eccepiti motivi personali o professionali legati alla sua mancata nomina a gratuito patrocinatore, non può entrare in considerazione l’ipotesi di un diritto eccezionale del patrocinatore ad impugnare a titolo personale la decisione di diniego del gratuito patrocinio della sua assistita. Inoltrato dall’avv. PA 1 “per sé” il reclamo è quindi inammissibile.

5. La procedura di reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio non essendo, diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6), le spese processuali sono fissate in fr. 400.– giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–) e poste a carico dell’avv. PA 1 in applicazione dell'art. 107 CPC, avendo essa presentato un reclamo che difettava del necessario presupposto processuale della rappresentanza.

Non si pone la questione delle ripetibili, la procedura di gratuito patrocinio opponendo il richiedente allo Stato e, comunque sia, non essendo state raccolte osservazioni.

6. Vista la procedura sommaria (art. 48 cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG) oltre al presente esito di inammissibilità (art. 48 cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG), il reclamo è evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico.

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 7 dicembre 2022 dell’avv. PA 1 è inammissibile.

2. Il reclamo 7 dicembre 2022 di RE 1 è inammissibile.

3. Le spese processuali del reclamo, fissate in fr. 400.–, sono poste integralmente a carico dell’avv. PA 1.

4. Notificazione:

- .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notifica­zione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di

diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).