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13.2022.93 • TRAC TI 13.2022.93 Generato dall'IA

Appeal Dismissed for Untimely Filing and Lack of Restitution Request

Numero d'incarto 13.2022.93
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant in a civil case, where the initial action sought payment of a sum of money, appealed a lower court's decision to proceed with the first hearing despite the appellant's absence, which was justified by alleged health reasons deemed insufficient by the first judge. The appellate court dismissed the appeal as manifestly inadmissible because it was filed nearly a month after the hearing (which occurred on October 13, 2022, with the appeal filed on November 17, 2022), well beyond the ten-day deadline for appealing procedural decisions, and noted the lack of a timely request for restitution under the relevant procedural code, resulting in the appellant being ordered to pay the costs of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 48b LOG, Art. 124 CPC, Art. 319 lett. b cifra, Art. 148 CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC, Art. 48b cpv. 1 lett. a cifra; Appeal Dismissed for Untimely Filing and Lack of Restitution Request: The appellate court dismissed the appeal as manifestly inadmissible because it was filed nearly a month after the hearing (which occurred on October 13, 2022, with the appeal filed on November 17, 2022), well beyond the ten-day deadline for appealing procedural decisions, and noted the lack of a timely request for restitution under the relevant procedural code, resulting in the appellant being ordered to pay the costs of the appeal.

Parole chiave

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deposito tardivo precetto esecutivo termine processuale perentorio ritiro delle conclusioni civili restituzione della proprietà termini di ricorso

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG

Used to justify the final decision by the single judge to declare the appeal inadmissible.

art. 106 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning for imposing court costs on the unsuccessful appellant in the dispositive.

art. 93 LTF

Cited in the 'Rimedi giuridici' section regarding the possibility of a further appeal, which implies a procedural rule, although it is not directly used in orders 1-3 regarding the current decision itself.

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Testo completo

Incarto n. 13.2022.93 · Lugano 7 febbraio 2023 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice: · Walser, presidente,

vicecancelliera: · Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2021.95 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 19 maggio 2021 da

CO 1 patrocinata dallo PA 1 contro RE 1 patrocinato da RA 1

e ora sul reclamo 17 novembre 2022 di RE 1 contro “le decisioni di svolgimento delle prime arringhe del 13 ottobre 2022”;

ritenuto

in fatto: che con petizione 19 maggio 2021 CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 al pagamento di fr. 73'076.88 oltre accessori;

che con risposta 30 agosto 2021 il convenuto si è opposto;

che con replica 21 gennaio 2022 l’attrice ha confermato le proprie domande;

che al dibattimento delle prime arringhe 13 ottobre 2022 il convenuto non è comparso;

che il Pretore, considerato lo scritto con cui il convenuto preannunciava la propria assenza non atto a dimostrare la sua impossibilità a comparire all’udienza per ragioni di salute, ha proceduto al dibattimento alla sola presenza della parte attrice;

che successivamente il Pretore ha emesso le necessarie disposizioni ordinatorie processuali, segnatamente le ordinanze 20, 24, 25 ottobre 2022;

che con scritto 17 novembre 2022 alla Pretura il convenuto dichiara di presentare reclamo contro le decisioni di svolgimento delle prime arringhe del 13 ottobre 2022” e chiede “la rinnovazione delle prime arringhe in presenza del mio mandante”;

che la Pretura, rilevato che la parte convenuta ha indicato di voler far reclamo, ha trasmesso l’atto al Tribunale d’appello;

che l’atto non è stato notificato alla controparte;

considerato

in diritto: che la decisione con cui il giudice dispone la tenuta del dibattimento in assenza di una sola parte è una disposizione ordinatoria processuale (art. 124 CPC) che, in applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni;

che, in concreto, il dibattimento si è tenuto il 13 ottobre 2022 sicché il reclamo, introdotto il 17 novembre 2022 - peraltro dopo che il primo giudice aveva già dato corso alla fase istruttoria con l’emanazione di varie ordinanze - è manifestamente tardivo;

che, nella misura in cui il convenuto fa riferimento a una richiesta di restituzione secondo l’art. 148 CPC, va anzitutto rilevato che le motivazioni addotte per la sua assenza al dibattimento erano state valutate e ritenute insufficienti dal primo giudice, sicché è da chiedersi se una domanda di restituzione sia ancora ammissibile;

che, comunque sia, per l’art. 148 cpv. 1 CPC, a istanza della parte che non ha osservato un termine, il giudice può concedere un termine suppletorio o fissarne uno nuovo se la parte rende verosimile di non aver colpa dell’inosservanza o di averne solo in lieve misura;

che la domanda di restituzione dev’essere presentata entro dieci giorni dalla cessazione del motivo dell’inosservanza (cpv. 2) all’autorità avanti alla quale era pendente il procedimento nell’ambito del quale vi è stata l’inosservanza del termine;

che in concreto neppure risulta una tempestiva domanda di restituzione del termine;

che il reclamo appare quindi manifestamente inammissibile ed è quindi evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG);

che le spese, fissate in fr. 200.– per gli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo) sono poste a carico del reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC); non si pone la questione delle ripetibili, la controparte non essendo stata interpellata.

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 17 novembre 2022 di RE 1 è inammissibile.

2. Le spese del presente giudizio di fr. 200.- sono poste a carico di RE 1.

3. Notificazione (unitamente al reclamo 17 novembre 2022 alla controparte):

- ; - .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).