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13.2022.88 • TRAC TI 13.2022.88 Generato dall'IA

Provisional Waiver of Cost Collection Granted Due to Applicant's Financial Situation

Numero d'incarto 13.2022.88
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A party who previously had their appeals dismissed and was ordered to pay procedural costs of CHF 450 per case in two separate matters in October 2020, subsequently requested a provisional waiver of collection of these costs, citing a favorable outcome on a similar request to a higher federal court. The court, acting as a single judge, reasoned that based on the applicant's current financial situation, granting a provisional waiver of collection (a form of deferral under the relevant code) was appropriate, meaning the debt remains enforceable but payment is postponed until the financial circumstances improve, and consequently, the request was granted without imposing further judicial costs.

Regesto Legislator

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Art. 48b LOG, Art. 112 CPC, Art. 48b cpv. 1 lett. b cifra, art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG, Non si prelevano spese giudiziarie; Provisional Waiver of Cost Collection Granted Due to Applicant's Financial Situation: The court, acting as a single judge, reasoned that based on the applicant's current financial situation, granting a provisional waiver of collection (a form of deferral under the relevant code) was appropriate, meaning the debt remains enforceable but payment is postponed until the financial circumstances improve, and consequently, the request was granted without imposing further judicial costs.

Parole chiave

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pagamento provvisorio incasso situazione finanziaria spese di procedura rinuncia al reddito riduzione delle tasse Condono delle spese processuali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 48b LOG
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sull'istanza 3 novembre 2022 di
Art. 112 CPC
The request for postponement (dilazione) of the payment of court costs, which is a form of condono, was granted based on this article.
Art. 48b cpv. 1 lett. b cifra
che la domanda di dilazione non pone questioni di principio ed è pertanto evasa dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).
art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG
This procedural rule allowed the Chamber to decide the non-principle matter (request for cost postponement) with a single judge.
Non si prelevano spese giudiziarie
No judicial costs are levied for the current decision on the request for cost postponement.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 112 CPC

The request for postponement (dilazione) of the payment of court costs, which is a form of condono, was granted based on this article.

art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG

This procedural rule allowed the Chamber to decide the non-principle matter (request for cost postponement) with a single judge.

Non si prelevano spese giudiziarie.

No judicial costs are levied for the current decision on the request for cost postponement.

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Testo completo

Incarto n. 13.2022.88 · Lugano 23 febbraio 2023 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La terza Camera civile del Tribunale d'appello composta del giudice: · Walser, presidente, vicecancelliera: · Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sull'istanza 3 novembre 2022 di

IS 1

chiedente il condono delle spese processuali poste a suo carico con le decisioni su reclamo di cui agli inc. 13.2020.35 e 13.2020.78 emesse il 27 ottobre 2020 dalla terza Camera civile del Tribunale d'appello;

ritenuto

in fatto e in diritto:

che con decisioni

27 ottobre 2020 la terza Camera civile del Tribunale d'appello ha respinto – per quanto ricevibili – i reclami presentati da IS 1 l’8 maggio 2020 contro la sentenza 27 aprile 2020 con cui il Pretore aggiunto ha respinto la sua istanza di gratuito patrocinio nell’ambito del procedimento da essa avviato nei confronti della __________ rispettivamente l’11 agosto 2020 contro la sentenza 31 luglio 2020 con cui il Pretore aggiunto ha respinto la sua domanda di gratuito patrocinio nell’ambito della procedura da essa promossa nei confronti del __________;

che, contestualmente, questa Camera ha posto a suo carico le relative spese processuali di fr. 450.– per ciascun procedimento;

che in data 3 novembre 2022, inviata all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative (UIPA), IS 1 ha chiesto di rinunciare provvisoriamente all’incasso del credito delle spese processuali, ciò con riferimento all’esito di una sua richiesta in tal senso al Tribunale federale, che l’aveva accolta;

che l’UIPA ha trasmesso per competenza la richiesta alla III CCA;

che giusta l’art. 112 CPC, una volta chiusa la procedura è possibile chiedere la dilazione (posticipo della scadenza di un debito o pagamento rateale) o il condono (rinuncia definitiva all’incasso, integrale o parziale) delle spese processuali;

che, stante l’attuale situazione finanziaria della richiedente pare opportuno rinunciare provvisoriamente all’incasso del credito in questione, che tuttavia resta esigibile e dovrà essere onorato quando la sua situazione lo permetterà;

che la domanda di dilazione non pone questioni di principio ed è pertanto evasa dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. La domanda di dilazione

3 novembre 2022 di IS 1 è accolta nel senso dei considerandi.

2. Non si prelevano spese giudiziarie.

3. Notificazione:

– .

Comunicazione all'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Piazza Governo 7, 6501 Bellinzona.

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera