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13.2022.81 • TRAC TI 13.2022.81 Generato dall'IA

Property Price Reduction Claim: Procedural Expense Advance Upheld

Numero d'incarto 13.2022.81
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appellant challenged a lower court's order requiring the deposit of a procedural expense advance in a claim against a respondent for a CHF 100,000 property price reduction, arguing against the necessity of advancing costs after four years of litigation. The appellate court dismissed the appeal, reasoning that the lower court's decision to require an advance, based on the legal provision allowing a judge to demand cost coverage from the plaintiff, was based on a clear legal foundation and did not involve a manifest error in fact-finding or application of the law, thus affirming the order and allocating appeal costs to the unsuccessful appellant.

Regesto Legislator

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Art. 48b LOG, Art. 103 CPC, Art. 124 CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 48 lett. c cifra, Art. 320 CPC; Property Price Reduction Claim: Procedural Expense Advance Upheld: The appellate court dismissed the appeal, reasoning that the lower court's decision to require an advance, based on the legal provision allowing a judge to demand cost coverage from the plaintiff, was based on a clear legal foundation and did not involve a manifest error in fact-finding or application of the law, thus affirming the order and allocating appeal costs to the unsuccessful appellant.

Parole chiave

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anticipo delle spese riduzione delle spese giudiziarie decisioni incidentali procedura giudiziaria tributaria appuramento dell'elenco oneri ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 106 cpv. 1 CPC

This article was cited to impose the procedural costs of the appeal on the unsuccessful appellant.

art. 2 cpv. 1 LTG

This article was used to fix the amount of the appeal costs based on the value, nature, and complexity of the case.

art. 14 LTG

This article was used to determine the specific fee amount for the decision on the appeal.

art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG

This article was cited as the procedural basis for the Chamber to decide the appeal as a single judge.

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Testo completo

Incarto n. 13.2022.81 · Lugano 6 febbraio 2023 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice: · Walser, presidente

vicecancelliera: · Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2022.5-CM.2020.5 della Pretura del Distretto di Riviera promossa con petizione

14 ottobre 2022 da

RE 1 patrocinata dall’ contro CO 1 patrocinato dall’ PA 1

e ora sul reclamo 25 ottobre 2021 (recte 25 ottobre 2022) di RE 1 contro la decisione 17 ottobre 2022 con cui il Pretore le ha assegnato un termine per versare un anticipo delle spese di causa;

ritenuto

in fatto: A. Con petizione 14 ottobre 2022 RE 1 ha chiesto la condanna di CO 1 al pagamento di fr. 100'000.– quale riduzione del prezzo dell’immobile da essa acquistato.

B. Con ordinanza 17 ottobre 2022 il Pretore ha assegnato all’attrice un termine per versare l’importo di fr. 4'000.- quale anticipo delle spese di causa.

C. Con reclamo datato 25 ottobre 2022 RE 1 insorge contro la precitata decisione chiedendo “… se non ci fosse la possibilità di invalidare tale richiesta di versamento”.

Il reclamo non è stato notificato alla controparte.

Considerando

in diritto: 1. Le decisioni in materia di anticipazione delle spese sono impugnabili mediante reclamo (art.

103 CPC), da proporre, trattandosi di disposizioni di natura ordinatoria (art.

124 CPC), nel termine di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC) alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (art. 48 lett. c cifra 1 LOG).

La decisione impugnata è stata notificata a RE 1 il 20 ottobre 2022 sicché il reclamo, rimesso alla posta il

25 ottobre 2022 è tempestivo e, da questo punto vista, ammissibile.

2. Conformemente all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

3. Giusta l’art. 98 CPC il giudice può esigere che l’attore anticipi un importo a copertura parziale o totale delle spese processuali presumibili e impartisce un termine per la sua prestazione.

Nel caso in oggetto la decisione impugnata, con cui il primo giudice ha assegnato alla procedente il termine per versare l’anticipo delle spese giudiziarie, è quindi fondato su una chiara base legale e, da questo punto di vista, appare conforme al diritto.

3.1 Gli argomenti sollevati dalla reclamante, la quale si dichiara “sconcertata e delusa che per far valere i miei diritti debba nuovamente anticipare delle spese” dopo quattro anni che essa è in causa con il convenuto non sono suscettibili di fare apparire errata la decisione in questione.

3.2 La decisione impugnata non è il frutto di un’errata applicazione del diritto né emana da un manifestamente errato accertamento dei fatti e il reclamo è da respingere.

4. Le spese processuali, fissate in fr. 200.-, giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr. 100.- e fr. 10'000.-), vanno poste a carico della reclamante, qui soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC).

5. Il reclamo non presenta questioni di principio e viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 25 ottobre 2022 di RE 1 è respinto.

2. Le spese processuali del reclamo, stabilite in fr. 200.–, sono poste a carico della reclamante.

3. Notificazione:

- .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.