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13.2022.70 • TRAC TI 13.2022.70 Generato dall'IA

Claimant Seeks Inheritance Division; Appeal Against Hearing Record Dismissed

Numero d'incarto 13.2022.70
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A claimant, acting on behalf of a bankruptcy estate that had acquired the right to request the division of an inheritance, initiated proceedings to divide the estate of a deceased person, against several interested parties. Following a hearing where the claimant confirmed their requests and presented evidence, one of the defendants submitted a document shortly after the hearing, objecting to the official record of the proceedings as false and demanding a new one, which was treated as an appeal. The Appellate Court dismissed the appeal as manifestly inadmissible because the contested document, which merely expressed disagreement with the hearing minutes, did not constitute a formal decision appealable under procedural law, resulting in the appellant being liable for the appeal costs.

Regesto Legislator

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Art. 48b LOG, Art. 319 CPC, Art. 48b cpv. 1 lett. a cifra, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 2 cpv. 1 LTG, Art. 14 LTG; Claimant Seeks Inheritance Division; Appeal Against Hearing Record Dismissed: Following a hearing where the claimant confirmed their requests and presented evidence, one of the defendants submitted a document shortly after the hearing, objecting to the official record of the proceedings as false and demanding a new one, which was treated as an appeal. The Appellate Court dismissed the appeal as manifestly inadmissible because the contested document, which merely expressed disagreement with the hearing minutes, did not constitute a formal decision appealable under procedural law, resulting in the appellant being liable for the appeal costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
divisione ereditaria audizione delle parti procedura di fallimento diritti procedurali revoca dell'esecutore testamentario diritto d'informazione degli eredi Reclamo inammissibile per difetto di una decisione impugnabile

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG

Used to justify that the appeal could be decided by a single judge because the appeal was manifestly inadmissible.

art. 106 cpv. 1 CPC

Applied to determine that the appeal costs follow the losing party (RE 1).

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Testo completo

Incarto n. 13.2022.70 · Lugano 13 gennaio 2023 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice: · Walser, presidente,

vicecancelliera: · Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nelle cause inc. n. OR.2022.77/78 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promosse in data 14 aprile 2022 da

CO 1 patrocinata dall’ PA 1 e PA 2 rispettivamente da PA 1 contro PI 1 RE 1 PI 2

ritenuto

in fatto: A. Con petizioni 14 aprile 2022 CO 1 (inc. OR.2022.77), rispettivamente PA 1 (inc. OR.2022.78), agenti in nome della massa fallimentare di PI 1 - che aveva ceduto loro il diritto di chiedere la divisione della successione fu __________ - hanno chiesto la divisione dell’eredità fu __________, deceduto il 4 aprile 2019. Convenuti in entrambe le procedure sono PI 1, RE 1 e PI 2.

B. Con ordinanza 28 luglio 2022 il Pretore, constatata la preclusione dei convenuti, ha citato le parti al dibattimento del 7 settembre 2022.

Con scritto 5 settembre 2022 il convenuto PI 1 ha comunicato alla Pretura che non avrebbe potuto presentarsi all’udienza e che neppure gli altri convenuti si sarebbero presentati. Al dibattimento sono poi comparsi i legali PA 1 e PA 2, rispettivamente per sé e per l’attrice CO 1, e il convenuto RE 1. Nel verbale, il Pretore ha anzitutto rilevato che, anche volendo considerare il menzionato scritto di PI 1 quale domanda di rinvio dell’udienza, la stessa sarebbe tardiva. Ha poi proceduto al dibattimento, dove la parte attrice, confermate le proprie domande, ha indicato le prove da assumere. Il verbale indica ancora che il convenuto RE 1 non ha osservazioni alle prove di controparte.

C. Con scritto 7 settembre 2022 RE 1 dichiara quanto segue: “io rigetto e respingo il verbale come scritto, perché farlocco e non veritiero, esigendone uno nuovo, che contenga anche tutte le mie affermazioni”.

L’atto in questione, trattato quale reclamo, non è stato notificato alle parti.

Considerato

in diritto: 1. Giusta l’art. 319 CPC sono impugnabili mediante reclamo le decisioni inappellabili di prima istanza, finali, incidentali, e in materia di provvedimenti cautelari (lett. a). Sono pure impugnabili altre decisioni e decisioni ordinatorie processuali di prima istanza nei casi stabiliti dalla legge (lett. b cifra 1) o quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente irreparabile (lett. b cifra 2).

2. Il verbale d’udienza

7 settembre 2022 non contiene decisioni formali suscettibili di essere impugnate. Vero è che il primo giudice ha rilevato come, anche volendo ipotizzare che lo scritto 5 settembre 2022 possa essere considerato quale domanda di rinvio del dibattimento, la stessa sarebbe tardiva, considerato che la convocazione risale al 28 luglio 2022. Ma su tale questione RE 1 non solleva censure di sorta.

In mancanza di una decisione impugnabile, il reclamo è manifestamente inammissibile e può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

3*. Le spese processuali del reclamo, stabilite in applicazione della legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), seguono la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Per le decisioni su reclamo del Tribunale d’appello la tassa di giustizia - da fissare in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG) - si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– (art. 14 LTG). Essa è stabilita in fr. 50.–. Non si pone la questione delle ripetibili per questa sede di giudizio, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte.

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 7 settembre 2022 di RE

1 è inammissibile.

2. Le spese processuali del reclamo, fissate in fr. 50.– sono poste a carico di RE 1.

3. Notificazione (unitamente al reclamo 7 settembre 2022 alla controparte):

- ; - .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notifica­zione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).