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13.2022.57 • TRAC TI 13.2022.57 Generato dall'IA

Appeal Regarding Procedural Order and Delay in Divorce Proceedings

Numero d'incarto 13.2022.57
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The appellant challenged a lower court's procedural order scheduling a hearing in a divorce case and also complained about delayed justice by seeking an order for the lower court to swiftly issue final judgments on the divorce and a related matter concerning children's identity documents. The appellate court found the appeal against the scheduling order inadmissible because the appellant failed to demonstrate the required risk of irreparable prejudice necessary for appealing such a non-expressly appealable procedural decision, especially since the hearing was intended to advance the proceedings. Furthermore, the complaint regarding delayed justice was deemed moot because the lower court had taken a step toward progressing the case by scheduling the hearing, and imposing immediate deadlines for final judgments was deemed inappropriate while the evidentiary phase remained incomplete.

Regesto Legislator

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Art. 48b LOG, Art. 319 lett. b cifra, Art. 320 CPC, Art. 319 lett. b CPC, Art. 48b cpv. 1 lett. a cifra, Art. 93 LTF; Appeal Regarding Procedural Order and Delay in Divorce Proceedings: The appellate court found the appeal against the scheduling order inadmissible because the appellant failed to demonstrate the required risk of irreparable prejudice necessary for appealing such a non-expressly appealable procedural decision, especially since the hearing was intended to advance the proceedings. Furthermore, the complaint regarding delayed justice was deemed moot because the lower court had taken a step toward progressing the case by scheduling the hearing, and imposing immediate deadlines for final judgments was deemed inappropriate while the evidentiary phase remained incomplete.

Parole chiave

Generato dall'IA
ritardi procedurali procedura di divorzio procedure connesse ordinanze probatorie tempestività dell'istanza di ricusazione impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG

The court uses this provision to justify deciding the appeal in a single-judge composition.

art. 319 lett. b CPC

This article concerns the inadmissibility of the appeal against the procedural order for setting the hearing date, as the condition of risk of irreparable prejudice was not met.

art. 64 LTF

The court addresses the request for free legal aid, which is ruled upon in the dispositive by rejection.

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Testo completo

Incarto n. 13.2022.57 13.2022.58 · Lugano 16 settembre 2022 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice: · Walser, presidente, vicecancelliera: · Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. DM.2018.21 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa in data 21 aprile 2018 da

RE 1 contro CO 1 patrocinato dall’ PA 1

e ora sul reclamo 17 agosto 2022 di RE 1;

ritenuto

in fatto: che con petizione 21 aprile 2018 RE 1 ha postulato lo scioglimento del matrimonio per divorzio e la regolamentazione delle conseguenze accessorie (inc. DM.2018.21);

che con risposta 6 settembre 2018 il convenuto ha postulato l’accoglimento della domanda di divorzio, chiedendo una diversa regolamentazione delle conseguenze accessorie;

che, nel frattempo, con istanza 18 giugno 2018 CO 1 ha chiesto in via cautelare il ripristino delle relazioni personali con i figli e, in via supercautelare che fosse fatto ordine a RE 1 di depositare i documenti d’identità dei figli, domanda quest’ultima accolta in via supercautelare con decisione 27 giugno 2018;

che, nell’ambito dell’istruttoria, con ordinanza 16 maggio 2022 le parti sono state citate dal Pretore per l’udienza per incombenti del 22 giugno 2022, udienza poi rinviata con ordinanza 22 giugno a data da stabilire e poi nuovamente fissata con ordinanza 12 luglio 2022 per giovedì 22 agosto 2022. Con scritto 4 agosto 2022 il Pretore ha poi rettificato la data ritenuto che il giovedì in questione era il 25 agosto e non il 22;

che con scritto datato 17 agosto 2022 al Tribunale d’appello, rimesso alla posta il 23 agosto 2022, RE 1 chiede, tra l’altro, che non si tenga alcuna udienza e inoltre che sia “… fatto ordine alla istanza inferiore di provvedere alla definizione giudiziale (sentenza) dei due gravami di cui ai considerandi entro 10 … giorni per l’incarto che pertocca il sequestro dei passaporti / carte d’identità dei minori CA.2018.11 nonché entro 15 giorni per la procedura che concerne l’incarto divorzile DM.2018.21” e postula di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio;

che non sono state raccolte osservazioni;

che la decisione con cui il giudice cita le parti per un’udienza è una disposizione ordinatoria processuale (art. 124 e 133 CPC) che, in applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni;

che a norma del CPC con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2);

che l’impugnabilità dell’ordinanza di cui trattasi in concreto non è espressamente prevista dal CPC;

che la reclamante doveva pertanto rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale;

che nel caso in esame la reclamante neppure ha sostenuto l’esistenza del rischio di un siffatto pregiudizio, né lo stesso appare evidente, considerato che l’udienza era intesa a far progredire la procedura, come peraltro auspicato dalla medesima reclamante;

che, di conseguenza, in mancanza di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame contro la citazione all’udienza è inammissibile;

che, nella misura in cui la reclamante lamenta invece una denegata/ritardata giustizia - postulando che sia fatto ordine al Pretore di pronunciare le decisioni di sua competenza - pur dando atto della dilatazione dei tempi della procedura si rileva che egli ha dato un impulso al procedimento, citando le parti all’udienza in questione;

che di conseguenza il reclamo per ritardata giustizia già appariva privo d’oggetto ancor prima di essere inoltrato;

che, dovendo completare l’istruttoria di causa e aggiornare la situazione, neppure si può imporre al Pretore un termine di 10 giorni per “provvedere alla definizione giudiziale” delle procedure ancora pendenti;

che, stante l’esito del gravame, la domanda di gratuito patrocinio sarebbe da respingere perché, oltre a non essere minimamente motivata né documentata, il reclamo si appalesava sin dall’inizio sprovvisto di probabilità di esito favorevole;

che comunque la richiesta diventa priva d’oggetto, ritenuto che, eccezionalmente, si prescinde dal prelevare spese per la procedura di reclamo;

che il reclamo, manifestamente inammissibile e comunque infondato, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo contro la decisione ordinatoria processuale 12 luglio/4 agosto 2022 è inammissibile.

2. Il reclamo per denegata giustizia è privo d’oggetto.

3. La domanda di gratuito patrocinio in quanto non già priva d’oggetto è respinta.

4. Non si prelevano spese processuali.

5. Notificazione (unitamente al reclamo 17 agosto 2022 alla controparte):

- ; - .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notifica­zione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).