Legislator Giurisprudenza & Legislazione
13.2022.42 • TRAC TI 13.2022.42 Generato dall'IA

Appeal Dismissed for Interlocutory Order on Service of Process

Numero d'incarto 13.2022.42
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A party appealed a lower court's interlocutory order that rejected their request to avoid service of process via registered mail after being ordered to elect domicile within the jurisdiction; the appellate court deemed the appeal inadmissible primarily because the appellant failed to demonstrate the risk of an irremediably difficult prejudice necessary to appeal a procedural order not explicitly provided for by law, and further found that the lower court correctly applied the law by mandating registered mail service as required by statute and correctly rejected other related procedural requests, ultimately dismissing the appeal and assigning costs to the appellant.

Regesto Legislator

Ufficiale

Reclamo contro disposizione ordinatoria processuale. Invio raccomandato della corrispondenza. Va reso verosimile il pregiudizio difficilmente riparabile

Parole chiave

Generato dall'IA
decisione incidentale decisioni incidentali notificazione di atti decisione quadro impugnabilità della decisione di rinvio sindacato giurisdizionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 48b LOG
Cited in the reasoning section (point 1 and point 6) regarding the composition of the chamber, which underpins the procedural framework for the decision.
Art. 320 CPC
Giusta l’art. 320 CPC, con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett.
Art. 319 lett. b CPC
Inoltre, nei casi non espressamente previsti dalla legge, il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).
Art. 138 CPC
Si rileva al proposito che, per l’art. 138 CPC la notificazione di citazioni, ordinanze e decisioni è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta, sicché il Pretore è tenuto per legge a procedere come fatto.
Art. 2 cpv. 1 LTG
Le spese processuali sono disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG) e di conseguenza, ritenuto che giusta l’art.
Art. 14 LTG
1 LTG) e di conseguenza, ritenuto che giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello è fissata tra fr.
Art. 106 CPC
Cited in point 5 as the basis for ordering the appellant to bear the costs of the appeal proceedings.
Art. 48b cpv. 1 lett. a cifra
Il presente reclamo, che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 319 lett. b cifra 2 CPC

Cited in the reasoning section to define the condition for admissibility of the appeal when the law does not explicitly provide for it, which leads to the finding of inadmissibility in order 1.

art. 48b LOG

Cited in the reasoning section (point 1 and point 6) regarding the composition of the chamber, which underpins the procedural framework for the decision.

art. 124 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning section (point 1) regarding the nature of the decision as an interlocutory procedural order subject to appeal.

art. 321 cpv. 2 CPC

Cited in the reasoning section (point 1) regarding the procedure applicable to the appeal.

art. 106 CPC

Cited in point 5 as the basis for ordering the appellant to bear the costs of the appeal proceedings.

art. 93 LTF

Mentioned in the 'Rimedi giuridici' section as the limitation for further appeal to the Federal Tribunal.

art. 66 al. 1 LTF

Not explicitly cited in the dispositive orders 1, 2, or 3, therefore it is excluded based on the rules.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 13.2022.42 · Lugano 16 settembre 2022 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La terza Camera civile del Tribunale d'appello composta del giudice: · Walser, presidente, vicecancelliera: · Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2017.115 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa in data 29 maggio 2017 da

CO 1 patrocinato dall’ PA 1 contro K__________ e RE 1

e ora sul reclamo 12 luglio 2022 di RE 1 contro la decisione 7 luglio 2022 del Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto: A. Con petizione 26/29 maggio 2017 CO 1 ha chiesto la condanna di K__________ ed RE 1 al pagamento della somma di fr. 83'372.05 oltre accessori.

Con risposta 28 agosto 2017 i convenuti hanno postulato la reiezione della petizione.

B. Con ordinanza 8 giugno 2022 il Pretore aggiunto ha assegnato ai convenuti un termine di 20 giorni per eleggere domicilio nella giurisdizione del Cantone Ticino con l’avvertenza che in caso d’inosservanza dell’ordine avrebbe fatto ricorso alla notificazione per via edittale, eventualmente prescindendo da qualsiasi notificazione.

Con scritto 3 luglio 2022 RE

1 ha indicato quale indirizzo in Svizzera per la notifica: “__________ c/o __________”. Ha però rilevato che la segreteria della società in questione non è presidiata in modo permanente sicché il ritiro della corrispondenza non poteva essere garantito tempestivamente, chiedendo quindi di non inviargli lettere raccomandate.

C. Con ordinanza 7 luglio 2022 il Pretore aggiunto ha respinto la richiesta di non procedere con invii raccomandati.

D. Con reclamo 12 luglio 2022 RE 1 ha chiesto che l’incarto “… sia assegnato a un giudice imparziale e neutrale”, che la moglie “… sia rappresentata nel presente procedimento principale e in tutti i provvedimenti accessori ….” e infine che “… l’ordinanza del 7 luglio 2022 sia annullata, compresa la nota spese, e che sia accettato il domicilio in Svizzera indicato nella mia lettera del 3 luglio 2022”.

Considerato

in diritto:1. La decisione con cui il Pretore aggiunto ha respinto la richiesta del reclamante di non inviargli la corrispondenza con plico raccomandato è una disposizione ordinatoria processuale, la quale, in applicazione dei combinati art. 124 cpv. 1, 319 lett. b cifra 2, 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG è impugnabile mediante reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.

Nel caso concreto la decisione impugnata è pervenuta al reclamante il 12 luglio 2022 e, di conseguenza, il reclamo qui in esame, rimesso alla posta il 13 luglio 2022, è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile.

2. Giusta l’art. 320 CPC, con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Inoltre, nei casi non espressamente previsti dalla legge, il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

3. Il CPC non prevede esplicitamente l’impugnabilità della decisione oggetto di contestazione, di modo che l’ammissibilità del gravame in esame esige anzitutto di rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile.

In concreto il reclamante non ha reso verosimile e neppure ha sostenuto l’esistenza del rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, né lo stesso può essere considerato evidente. Il gravame è quindi già per questo inammissibile.

4. Comunque sia, si rileva che il modo del procedere del Pretore aggiunto non rileva da un’applicazione errata del diritto e non pare censurabile. In merito alle varie doglianze e conclusioni del reclamante, si osserva quanto segue:

4.1 La richiesta di assegnare l’incarto ad altro giudice non rientra nelle competenze di questa Camera. Peraltro, ad un sommario esame le generiche doglianze invocate a sostegno di questa richiesta neppure paiono fondate.

4.2 Il Pretore aggiunto non ha rifiutato la rappresentanza della convenuta da parte del marito. Anzi, nella decisione impugnata egli ha accertato che la richiesta 3 luglio 2022 era stata presentata da RE 1 “… per sé e in rappresentanza della moglie …”. Su questo punto il reclamo è manifestamente privo di consistenza.

4.3 Il primo giudice non ha rifiutato di procedere alle notifiche all’indirizzo indicato dal reclamante. Il rifiuto concerne unicamente la richiesta di non procedere alla notifica mediante plico raccomandato. Si rileva al proposito che, per l’art. 138 CPC la notificazione di citazioni, ordinanze e decisioni è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta, sicché il Pretore è tenuto per legge a procedere come fatto. È semmai compito del reclamante organizzarsi in modo tale da poter ricevere la corrispondenza. Ancora una volta il reclamo è infondato.

4.4 Per quanto riguarda le spese che il primo giudice ha posto a carico di RE 1, questi non si confronta minimamente con le relative motivazioni della decisione impugnata. Da qui l’inammissibilità del reclamo su questo punto.

5. Le spese processuali sono disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG) e di conseguenza, ritenuto che giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello è fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.-, nel caso concreto, la stessa è fissata in fr. 300.- ed è posta a carico del reclamante, soccombente (art. 106 CPC).

Non avendo la controparte dovuto inoltrare osservazioni, non si assegnano ripetibili.

6. Il presente reclamo, che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 12 luglio 2022 di RE

1 è inammissibile.

2. Le spese processuali del reclamo, fissate in fr. 300.-, sono poste a carico del reclamante.

3. Notificazione (unitamente al reclamo 12 luglio 2022 alla controparte):

- ; - .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF.