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13.2022.30 • TRAC TI 13.2022.30 Generato dall'IA

Appeal Regarding Security for Costs and Violation of Right to Be Heard

Numero d'incarto 13.2022.30
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The defendant in a suit seeking damages for breach of administrative duties appealed the lower court's decision, which dismissed their request for the plaintiff to post security for costs amounting to CHF 40,000. The appellate court sustained the appeal, annulling the lower court's decision and remitting the case for a new ruling because the first judge had violated the defendant's right to be heard by ruling on the security request immediately after the plaintiff submitted a reply brief, failing to allow the defendant sufficient time (generally ten days) to spontaneously respond to that submission before making a decision.

Regesto Legislator

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Art. 48b LOG, Art. 754 CO, Art. 142 cpv. 3 CPC, Art. 320 CPC, Art. 99 CPC, Art. 229 cpv. 1 CPC; Appeal Regarding Security for Costs and Violation of Right to Be Heard: The appellate court sustained the appeal, annulling the lower court's decision and remitting the case for a new ruling because the first judge had violated the defendant's right to be heard by ruling on the security request immediately after the plaintiff submitted a reply brief, failing to allow the defendant sufficient time (generally ten days) to spontaneously respond to that submission before making a decision.

Parole chiave

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diritto di essere sentito violazione del dovere prestazione di garanzia spese amministrative legittimazione a ricorrere sindacato giurisdizionale

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 144 III 117
Appellate Review and the Scope of Factual Submissions in Summary Procedure
DTF 144 III 119
Ciò non consente loro però di addurre nuovi fatti o mezzi di prova (DTF 144 III 119 consid.
DTF 146 III 243
1 CPC (DTF 146 III 243 consid.
DTF 142 III 54
Il giudice non è tenuto a fissare un termine al riguardo, ma deve soltanto lasciare, tra l’ultimo atto di una parte e la decisione, un lasso di tempo sufficiente perché la controparte abbia la possibilità di depositare osservazioni spontanee se lo ritiene necessario (DTF 142 III 54 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 48b cpv. 2 CPC

The judgment was based on the application of procedural rules relating to appeal admissibility and the composition of the bench, specifically citing articles that govern the final decision structure (though the connection to the final order numbering itself is procedural context established in the reasoning for appeal handling, the primary substantive/procedural basis for the final action is found in the grounds for annulling the lower court decision).

art. 321 cpv. 2 CPC

This article was cited to confirm the admissibility and procedure of the appeal leading to the decision to annul the lower court's order.

art. 319 lett. b cifra 1 CPC

This article was cited to confirm the admissibility and procedure of the appeal leading to the decision to annul the lower court's order.

art. 103 CPC

This article was cited in conjunction with others to confirm the admissibility and procedure of the appeal leading to the decision to annul the lower court's order.

art. 48 lett. c cifra 1 LOG

This article was cited to confirm the admissibility and procedure of the appeal, specifically regarding the jurisdiction of the Appellate Court for this type of decision.

art. 66 cpv. 1 LTF

This provision governs the imposition of court costs for the appeal, which are specified in order no. 2.

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Testo completo

Incarto n. 13.2022.30 · Lugano 5 settembre 2022 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice: · Walser, presidente,

vicecancelliera: · Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2021.22 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con petizione

25 giugno 2021 da

CO 1 patrocinato dall’ PA 2 contro RE 1 patrocinata dall’ PA 1

e ora sul reclamo 23 aprile 2022 di RE 1 contro la decisione 11 aprile 2022 con cui il Pretore ha respinto la sua istanza chiedente che all’attore fosse imposta la prestazione di una cauzione per le spese ripetibili di fr. 40'000.–;

ritenuto

in fatto: A. Con petizione 25 giugno 2021 CO 1 ha chiesto, sulla base dell’art. 754 CO, la condanna di RE 1 al pagamento di fr. 131'152.40 a titolo di risarcimento del danno da essa causato nella sua veste di amministratrice unica della società __________.

B. Con risposta 16 agosto 2021 la convenuta ha chiesto, oltre alla reiezione della petizione, di obbligare l’attore a prestare una cauzione per spese ripetibili di fr. 40'000.-.

C. Con osservazioni 15 marzo 2022 CO 1 si è opposto all’istanza di cauzione. Con replica 28 marzo 2022 la convenuta ha confermato la domanda di cauzione, nuovamente avversata dall’attore con duplica 5 aprile 2022.

D. Con decisione 11 aprile 2022 il Pretore ha respinto l’istanza di cauzione (dispositivo n. 1) e assegnato alla parte attrice un termine di 30 giorni per presentare il memoriale di replica (dispositivo n. 2).

E. Con reclamo 23 aprile 2022 la convenuta chiede l’annullamento della decisione impugnata e di rinviare l’incarto al primo giudice affinché emetta un nuovo giudizio sull’istanza di cauzione e si determini sulla trattazione in via preliminare dell’eccezione di prescrizione.

La controparte non è stata invitata a formulare osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. Il giudizio impugnato è una decisione in materia di prestazione di cauzione ai sensi degli art. 99 segg. CPC che, in applicazione dei combinati art. 103, 319 lett. b cifra 1 e 321 cpv.

2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello. La decisione impugnata è pervenuta alla reclamante il 13 aprile 2022. Rimesso alla posta il 23 aprile 2022, il gravame è tempestivo (art. 142 cpv. 3 CPC) e da questo punto di vista ammissibile.

2. L’art. 320 CPC dispone che con il reclamo si possono censurare l’applicazione errata del

diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

3. Giusta l’art. 99 CPC, su richiesta del convenuto, l’attore deve prestare cauzione per le spese ripetibili se non ha domicilio o sede in Svizzera (lett. a), se risulta insolvente, segnatamente se nei suoi confronti è stato dichiarato fallimento o è in corso una procedura concordataria o a suo carico vi sono attestati di carenza di beni (lett. b), se è ancora debitore delle spese giudiziarie relative a una precedente procedura (lett. c) oppure se per altri motivi il pagamento delle ripetibili risulta seriamente compromesso (lett. d).

4. La reclamante chiede l’annullamento della decisione impugnata rimproverando al Pretore una violazione del diritto di essere sentita. Essa rileva di aver ricevuto la duplica all’istanza di cauzione l’8 aprile 2022. L’11 aprile il Pretore ha deciso l’istanza, senza quindi neppure darle il tempo di prendere posizione in merito alla duplica. Essa ha rimesso alla posta le osservazioni alla duplica (triplica) il 13 aprile 2022, e lo stesso giorno le è pervenuta la decisione 11 aprile qui impugnata.

5. In virtù del diritto di essere sentiti, sancito segnatamente dagli art. 6 n. 1 CEDU, 29 cpv. 2 Cost. e 53 cpv. 1 CPC, le parti hanno il diritto incondizionato di formulare spontaneamente osservazioni su ogni atto o documento presentato dall’altra, a prescindere che contenga argomenti di fatto o di diritto nuovi o che si presti concretamente a influire sul giudizio. In particolare l’istante ha la facoltà d’inoltrare una replica spontanea sulle eventuali osservazioni del convenuto, e quest’ultimo una duplica spontanea su un’eventuale replica (DTF 144 III 117 consid. 2.1; sentenza del Tribunale federale 6B_959/2020 del 22 ottobre 2020 consid. 4). Ciò non consente loro però di addurre nuovi fatti o mezzi di prova (DTF 144 III 119 consid. 2.3), se non alle condizioni dell’art. 229 cpv. 1 CPC (DTF 146 III 243 consid. 3.1), cioè allorquando il fatto o il mezzo di prova nuovo sia stato immediatamente addotto e sia sorto dopo l’ultimo scambio di allegati oppure, qualora sia sorto prima, non sia stato possibile addurlo nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze.

Il giudice non è tenuto a fissare un termine al riguardo, ma deve soltanto lasciare, tra l’ultimo atto di una parte e la decisione, un lasso di tempo sufficiente perché la controparte abbia la possibilità di depositare osservazioni spontanee se lo ritiene necessario (DTF 142 III 54 consid. 4.1.1). Questo lasso di tempo dev’essere almeno di dieci giorni dalla notifica dell’atto (sentenza del Tribunale federale 5D_74/2019 del 29 maggio 2019 consid. 4.1; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed., 2017, n. 26 ad art. 53 CPC, con i rinvii; contra Chabloz, in: Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, Petit commentaire CPC, 2020, n. 23 ad art.

53 CPC, che lasciano intendere che tale termine di attesa potrebbe essere inferiore a dieci giorni in procedura sommaria, ciò che però dal profilo della sicurezza del diritto appare problematico). Il destinatario deve organizzarsi per far pervenire un’eventuale replica spontanea entro tale scadenza, eventualmente prorogata fino al primo giorno feriale seguente ove l’ultimo giorno del termine sia un sabato, una domenica o un giorno festivo ufficiale (sentenza del Tribunale federale 5D_81/2015 del 4 aprile 2016, consid 2.4, dove però al consid. 2.5 è stata lasciata aperta la questione se il termine rimane sospeso durante le ferie).

Nel caso concreto il Pretore ha pronunciato la propria decisione prima che la convenuta potesse prendere posizione sulla duplica di controparte. Per i motivi illustrati sopra, il punto n. 1 del dispositivo deve quindi essere annullato e l’incarto retrocesso al primo giudice per nuova decisione, previa notifica della triplica alla controparte. Visto il contenuto della triplica, ci si può invero interrogare sulla necessità e sull’utilità della medesima, ma la questione sarà da valutare al momento dell’attribuzione delle spese giudiziarie da parte del Pretore.

Invero, prima di procedere all’annullamento della decisione impugnata, proprio in virtù del diritto di essere sentiti, il reclamo avrebbe dovuto essere notificato alla controparte per osservazioni. Se non che, stante l’inevitabile esito del reclamo, per una questione di economia di giudizio, non vi si è proceduto, perché sarebbe stato un mero esercizio di stile non suscettibile di influire sulla decisione finale. La parte attrice avrà comunque la possibilità di inoltrare a sua volta osservazioni alla triplica prima che il Pretore decida nuovamente.

6. L’annullamento del dispositivo no 1 comporta pure l’annullamento del punto no 3, ritenuto che prima di procedere con lo scambio degli allegati dovrà essere nuovamente decisa la cauzione.

7. Per quanto concerne le spese giudiziarie del reclamo, si rileva che le stesse non possono essere poste a carico di CO 1 cui il gravame neppure è stato notificato e non può quindi essere considerato soccombente. Le spese processuali del reclamo, stabilite in applicazione della legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), anticipate dalla reclamante, restano quindi a suo carico. Non si attribuiscono ripetibili.

8. Il reclamo non pone questioni di principio ed è pertanto evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 23 aprile 2022 di RE

1 è accolto.

La decisione 11 aprile 2022 è annullata.

L’incarto è rinviato al Pretore per nuova decisione.

2. Le spese processuali del reclamo, fissate in fr. 400.– e già anticipate dalla reclamante, restano a suo carico.

3. Notificazione (unitamente al reclamo 23 aprile 2022 alla controparte):

- ; - .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di

diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).