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13.2022.2 • TRAC TI 13.2022.2 Generato dall'IA

Appeal and Denial of Justice Complaint Regarding Litigation Costs and Payment Order

Numero d'incarto 13.2022.2
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A defendant appealed a procedural order regarding litigation costs and simultaneously filed a complaint for denial of justice against the lower court judge following a plaintiff's initial action seeking a substantial monetary judgment and the rejection of the defendant's opposition to a payment order. The appellate court determined that the appeal against the procedural order concerning the litigation cost advance should be withdrawn as the judge subsequently reduced the requested advance, while the complaint for denial of justice was rejected because the lower court had not improperly delayed ruling on the suspension request, as it had already indicated the decision would follow receipt of the main response, and the claim regarding the nullity of the cost advance order was premature since the deadline for the plaintiff to respond to exceptions had not yet passed.

Regesto Legislator

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Art. 48b LOG, Art. 48 lett. c cifra, Art. 48 LOG, Art. 241 cpv. 3 CPC, Art. 29 cpv. 1 Cost, Art. 319 lett. c CPC; Appeal and Denial of Justice Complaint Regarding Litigation Costs and Payment Order: The appellate court determined that the appeal against the procedural order concerning the litigation cost advance should be withdrawn as the judge subsequently reduced the requested advance, while the complaint for denial of justice was rejected because the lower court had not improperly delayed ruling on the suspension request, as it had already indicated the decision would follow receipt of the main response, and the claim regarding the nullity of the cost advance order was premature since the deadline for the plaintiff to respond to exceptions had not yet passed.

Parole chiave

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decisioni incidentali anticipo delle spese condanna al pagamento pecuniario cessazione dei pagamenti risoluzione alternativa delle controversie e-justice

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 138 III 706
1 e 2 CPC (DTF 138 III 706 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 29 cpv. 1 Cost.

Cited in the reasoning regarding the claimant's allegation of delayed justice, which implies a violation of the constitutional guarantee of celerity, although this specific article isn't used in the final orders, the application is about the substance of the finding related to the delay.

art. 319 lett. c CPC

Cited in the reasoning as the basis for filing an appeal for delayed justice (denegata giustizia) to the superior authority.

art. 321 cpv. 4 CPC

Cited in the reasoning indicating that an appeal for delayed justice can be filed at any time, unless the delay is due to a formal decision.

art. 241 cpv. 3 CPC

Cited to justify the consequence of the withdrawal of the appeal regarding the procedural order (i.e., striking it from the rolls).

art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG

Used as the procedural basis for the Chamber to decide the appeal in a single-judge composition due to its non-principled nature.

art. 48 lett. c cifra 1 LOG

Cited in the reasoning to establish the jurisdiction of the Third Civil Chamber for appeals against procedural orders.

art. 48 LOG

Cited in the reasoning to establish the jurisdiction of the Civil Chambers for appeals concerning delayed justice.

art. 90 a 93 LTF

Listed in the final section ('Rimedi giuridici') as applicable provisions for appeals to the Federal Tribunal against various types of decisions.

art. 95 a 98 LTF

Listed in the final section ('Rimedi giuridici') as the grounds for appeal applicable when filing an appeal to the Federal Tribunal.

art. 66 cpv. 1 LTF

Although not explicitly cited in the dispositive orders 1-4, costs are mentioned in the context of the Federal Tribunal remedies. However, based strictly on the dispositive orders (1-4), this article is not included as it is only mentioned in the general 'Rimedi giuridici' section, not in the ruling itself.

Art. 64 LTF

Although not explicitly cited in the dispositive orders 1-4, legal aid provisions might be relevant. However, based strictly on the dispositive orders (1-4), this article is not included as it is only mentioned in the general 'Rimedi giuridici' section, not in the ruling itself.

Art. 66 LTF

While point 2 imposes costs, the specific article cited is not present in the dispositive orders 1-4.

art. 66 cpv. 1 LTF

While not explicitly present in the dispositive, Art. 66 LTF generally governs costs in Federal Tribunal proceedings, which is the context of the final section. However, since the costs imposed in point 2 refer to the cantonal level procedure, this article is excluded based on the strict rule.

art. 66 LTF

While the court orders costs (point 2), it does not cite the specific LTF article for costs in the dispositive.

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Testo completo

Incarto n. 13.2022.2 13.2022.3 · Lugano 2 marzo 2022 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La terza Camera civile del Tribunale d'appello composta del giudice: · Walser, presidente, vicecancelliera: · Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2021.83 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa in data 4 maggio 2021 da

CO 1 patrocinato dall’ PA 1 contro RE 1

e ora sul reclamo 4 gennaio 2022 di RE 1 contro la decisione ordinatoria processuale 2 dicembre 2021, rispettivamente sul suo reclamo per denegata giustizia;

ritenuto

in fatto: A. Con petizione 4 maggio 2021 CO 1 ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di € 2'430'044.61 oltre accessori, la restituzione di alcuni titoli e il rigetto dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano.

Con ordinanza 11 maggio 2021 il Pretore ha assegnato all’attore un termine per versare l’importo di fr. 17'500.- quale anticipo delle spese processuali presumibili.

B. Con istanza 11 giugno 2021 RE 1 ha ricusato il Pretore Matteo Pedrotti.

Con osservazioni 15 giugno 2021 il Pretore ha comunicato di non riconoscere motivi di ricusazione. Con osservazioni 23 giugno 2021 CO 1 ha chiesto la reiezione dell’istanza di ricusazione.

Con sentenza 29 settembre 2021 il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano ha respinto l’istanza di ricusazione.

C. Nel frattempo, con istanza 27 luglio 2021 RE 1 ha postulato la rettifica dell’ordinanza 11 maggio 2021 chiedendo al Pretore di fissare l’anticipo delle spese processuali a carico dell’attore tra fr. 80'000.- e fr. 100'000.-.

D. Con ordinanza 27 ottobre 2021 il Pretore, viste le eccezioni e contestazioni sollevate dalla convenuta e rilevato che le stesse non apparivano sufficientemente liquide per poter essere evase subito, ha disposto che la decisione di limitare il procedimento all’esame delle stesse sarebbe se del caso stata presa una volta ricevuta la risposta di causa. Ha quindi assegnato a RE 1 un termine per documentare la sua residenza, anche questa oggetto di contestazione. Con ordinanza 10 novembre 2021 il Pretore le ha poi fissato un ultimo termine per inoltrare la risposta di causa.

E. Con istanza 22 novembre 2021 RE 1 ha chiesto la sospensione del procedimento e sollecitato l’evasione dell’istanza di rettifica 27 luglio 2021.

Con ordinanza 23 novembre 2021 il Pretore, rilevato che l’istanza non presentava elementi nuovi rispetto a quelli già esaminati nell’ambito dell’ordinanza 27 ottobre 2021, ha ribadito che l’opportunità di limitare il procedimento all’esame delle eccezioni sollevate dalla convenuta sarebbe stata valutata una volta ricevuta la risposta di causa.

F. Con risposta 28 novembre 2021 RE 1 si è opposta alla petizione e, in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna dell’attore al pagamento di “almeno” fr. 25'000'000.-.

G. Con ordinanza 2 dicembre 2021 il Pretore ha ritenuto opportuno procedere all’evasione delle eccezioni sollevate dalla convenuta prima di assegnare il termine per la replica. Ha quindi fissato all’attore un termine per presentare le proprie osservazioni in merito a tali eccezioni, e meglio litispendenza, difetto di giurisdizione, nullità dell’autorizzazione a procedere, tardività dell’azione, carenza di un interesse degno di protezione dell’attore, congruità dell’anticipo delle spese chiesto all’attore e carenza di corretta notificazione della petizione.

Con la medesima decisione il primo giudice ha assegnato un termine per versare fr. 2'000.- quale anticipo delle spese per l’esame di queste eccezioni a RE 1, la quale, con istanza 20 dicembre 2021 ha chiesto di annullare la richiesta di anticipo, subordinatamente di rinunciare a prelevare spese, e in via ancor più subordinata di ridurne “massicciamente” l’importo.

Con ordinanza 22 dicembre 2021 il Pretore ha ridotto “provvisoriamente” l’anticipo delle spese a fr. 300.-.

H. Con reclamo 4 gennaio 2022 (indirizzato alla Camera esecuzione e fallimenti) RE 1 ha impugnato la decisione 2 dicembre 2021 chiedendone l’annullamento. In subordine ha postulato che si rinunci a prelevare spese, e in via ancor più subordinata che le stesse siano ridotte “massicciamente”. Con la medesima memoria essa ha presentato un reclamo per ritardata e denegata giustizia nei confronti del Pretore Matteo Pedrotti.

Il reclamo non è stato notificato alla controparte.

Considerato

in diritto: 1. RE 1 si aggrava contro la decisione ordinatoria con cui il Pretore le ha assegnato un termine per versare l’anticipo delle spese e, con il medesimo atto, presenta reclamo per ritardata giustizia nei confronti del Pretore.

I reclami contro decisioni ordinatorie processuali rientrano nella competenza della terza Camera civile del Tribunale d’appello (art. 48 lett. c cifra 1 LOG). I reclami per denegata giustizia nelle procedure civili sono invece di competenza delle Camere civili del Tribunale d’appello a dipendenza del valore e della materia (art. 48 LOG). Eccezionalmente si prescinde tuttavia dall’ordinare la disgiunzione dei reclami ritenuto che, per economia di giudizio, entrambi sono trattati dalla terza Camera civile.

Reclamo contro la decisione ordinatoria 2 dicembre 2021 (anticipo spese)

2. Con scritto 26 gennaio 2022 RE 1, rilevato che il Pretore ha ridotto l’anticipo delle spese da fr. 2'000.- a fr. 300.-, ha dichiarato di ritirare il relativo gravame. La desistenza comporta lo stralcio del reclamo dai ruoli (art. 241 cpv. 3 CPC).

Reclamo per denegata giustizia

3. La reclamante rimprovera al Pretore di non aver deciso la sua istanza di sospensione del procedimento, rispettivamente di aver omesso di pronunciarsi in merito alla sua domanda d’accertamento della nullità del provvedimento 11 maggio 2021.

3.1 Il diniego di giustizia consiste nel rifiuto dell’autorità di occuparsi di un procedimento. Vi è invece ritardata giustizia quando l’autorità procrastina in modo inabituale e senza giustificazioni legittime la trattazione di un caso che rientra nelle sue attribuzioni. L’autorità commette una ritardata giustizia - e viola dunque il precetto costituzionale della celerità sancito all’art. 29 cpv. 1 Cost. - quando non prende una decisione che le incombe in un termine previsto dalla legge o in un termine che la natura del procedimento e tutte le altre circostanze del caso fanno apparire ragionevole.

3.2 Se la giurisdizione adita rifiuta o protrae indebitamente l’emanazione di una decisione che rientra nelle sue competenze, può essere interposto reclamo all’autorità superiore per ritardata giustizia (art. 319 lett. c CPC). A parte il caso in cui la remora sia dovuta a una decisione formale del primo giudice - nel qual caso occorre impugnare tale decisione entro i termini dell’art. 321 cpv. 1 e 2 CPC (DTF 138 III 706 consid. 2.1) - un reclamo per ritardata giustizia è possibile in ogni tempo (art. 321 cpv. 4 CPC).

4. In merito alla mancata decisione sulla domanda di sospensione del procedimento va rilevato che con ordinanza 27 ottobre 2021 il Pretore aveva disposto che la decisione se limitare il procedimento all’esame delle eccezioni e contestazioni sollevate dalla convenuta - litispendenza, difetto di giurisdizione, nullità dell’autorizzazione a procedere, tardività dell’azione, carenza di un interesse degno di protezione dell’attore e da ultimo, “misura dell’anticipo richiesto all’attore sulle spese” - sarebbe stata presa una volta ricevuta risposta di causa. Per quanto concerne l’istanza di sospensione 22 novembre 2021 il Pretore, con ordinanza 23 novembre 2021, rilevato che la stessa non presentava elementi nuovi rispetto a quelli già considerati nell’ambito della precedente ordinanza

27 ottobre 2021, ha ribadito che le eccezioni sollevate dalla convenuta sarebbero state evase una volta ricevuta la risposta di causa. Ha quindi evaso l’istanza “come a’considerandi” (punto 1 del dispositivo dell’ordinanza 23 novembre 2021) e disposto la continuazione del procedimento, assegnando a RE 1 un termine per presentare una traduzione del certificato di domicilio croato da essa prodotto.

Il rimprovero mosso al primo giudice di non aver deciso l’istanza di sospensione è quindi manifestamente infondato.

4.1 Per quanto concerne la richiesta di accertamento della nullità dell’ordinanza relativa all’anticipo delle spese processuali, nella decisione 27 ottobre 2021 il Pretore ha rilevato che doveva essere data all’attore la possibilità di esprimersi sulle eccezioni sollevate dalla convenuta, ciò che la reclamante neppure contesta. Quando essa ha inoltrato il reclamo per denegata giustizia, il termine per inoltrare le osservazioni

- assegnato con ordinanza 2 dicembre 2021 e poi prorogato con ordinanza 9 dicembre 2021 - ancora non era scaduto, sicché il Pretore neppure avrebbe potuto decidere. Ancora una volta il reclamo è manifestamente infondato.

4.2 Per quanto concerne la ricusazione del Pretore Matteo Pedrotti, - a prescindere che la mancata evasione della relativa istanza non potrebbe comunque essergli imputata, la decisione sulla ricusazione non essendo di sua competenza - l’istanza è stata evasa con decisione 29 settembre 2021. Constatato che la ricusante non aveva provveduto a versare l’anticipo delle spese processuali neppure nel termine suppletorio assegnatole, il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza per mancanza di un presupposto processuale. Nuovamente il reclamo è manifestamente infondato.

5. Da quanto precede risulta che le censure sollevate dalla reclamante sono tutte manifestamente infondate. Il reclamo per denegata giustizia 4 gennaio 2022, inoltrato non senza leggerezza, è quindi da respingere.

Non trattandosi di questioni di principio, il reclamo può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo per denegata giustizia 4 gennaio 2022 di RE 1 è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 400.- è posta a carico di RE 1.

3. Il reclamo 4 gennaio 2022 contro la decisione ordinatoria 2 dicembre 2021 (anticipo spese) è stralciato dai ruoli per desistenza.

4. Notificazione:

- ; - .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata.