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13.2021.93 • TRAC TI 13.2021.93 Generato dall'IA

Appealability of Procedural Ruling on Evidence Admissibility Without Showing Irreparable Harm

Numero d'incarto 13.2021.93
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A party, seeking reversal of a lower court's decision that rejected its request to admit new evidence, including specific documents, appealed that procedural ruling. The appellate court determined that although the contested decision was generally reviewable by appeal within ten days and the appeal was timely filed, the specific procedural decision was not expressly made appealable under the relevant procedural code unless the appellant could demonstrate a risk of irreparable harm. Since the appellant failed to establish or even assert such a risk, the appeal was declared inadmissible, notwithstanding any potential arguable merit regarding the lower court's handling of the evidence.

Regesto Legislator

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Art. 48b LOG, Art. 319 lett. b cifra, Art. 320 CPC, Art. 319 lett. b CPC, Art. 106 CPC, Art. 48b cpv. 1 lett. a cifra; Appealability of Procedural Ruling on Evidence Admissibility Without Showing Irreparable Harm: The appellate court determined that although the contested decision was generally reviewable by appeal within ten days and the appeal was timely filed, the specific procedural decision was not expressly made appealable under the relevant procedural code unless the appellant could demonstrate a risk of irreparable harm. Since the appellant failed to establish or even assert such a risk, the appeal was declared inadmissible, notwithstanding any potential arguable merit regarding the lower court's handling of the evidence.

Parole chiave

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norme di procedura dimostrazione di un danno irreparabile impugnabilità della decisione di rinvio eccezioni processuali nuovo mezzo di prova diritto alla prova

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 48b LOG

Cited as the procedural basis allowing the Chamber to rule in a single-judge composition, which is mentioned in the reasoning but not the dispositive.

art. 319 lett. b cifra 2 CPC

Cited in the reasoning regarding the general admissibility of the appeal against a procedural order when there is a risk of difficultly reparable prejudice, which is the ground for declaring the appeal inadmissible.

art. 321 cpv. 2 CPC

Cited in the reasoning regarding the deadline for filing the appeal.

art. 106 CPC

Applied in the dispositive to rule on the allocation of procedural costs.

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Testo completo

Incarto n. 13.2021.93 · Lugano 18 gennaio 2022 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La terza Camera civile del Tribunale d'appello composta del giudice: · Walser, presidente, vicecancelliera: · Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2018.230 della Pretura di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 25 ottobre 2018 da

CO 1 rappr. dall’ RA 2 contro RE 1 rappr. dall’ RA 1

e ora sul reclamo 13 agosto 2021 di RE 1;

ritenuto

in fatto: che con petizione

25 ottobre 2018 CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 al pagamento della somma di € 41'000.- a titolo di indebito arricchimento e fr. 1'500.- per risarcimento del danno, oltre accessori;

che con risposta 24 gennaio 2019 la convenuta ha postulato la reiezione della petizione;

che con ordinanza 1° marzo 2021 il Pretore ha respinto le prove non ancora assunte, ha dichiarato chiusa l’istruttoria e convocato le parti per le arringhe finali;

che con istanza 30 giugno 2021 la convenuta ha chiesto l’assunzione di nuovi mezzi di prova, l’audizione del presidente del CdA della convenuta, la raccolta di informazioni scritte presso il Ministero pubblico e i documenti da 4 a 10, postulando inoltre di procedere all’audizione dei testi non ancora assunti;

che con decisione 2 agosto 2021 il Pretore ha respinto l’istanza;

che con reclamo 13 agosto 2021 RE 1 chiede la riforma parziale della suddetta decisione nel senso di ammettere la produzione dei documenti 4-9;

che il reclamo non è stato notificato alla controparte;

considerato

in diritto: che la decisione con cui il Pretore ha respinto l’istanza di assunzione di nuove prove è una disposizione ordinatoria processuale (art. 124, 154, 229 CPC);

che, in applicazione degli art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, la stessa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni;

che la decisione 2 agosto 2021 è pervenuta alla convenuta il 4 agosto 2021 sicché il reclamo, spedito il

13 agosto 2021, è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile;

che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2);

che il CPC non prevede espressamente l’impugnabilità della decisione qui in esame, sicché la reclamante doveva perlomeno rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile;

che la reclamante non ha reso verosimile e neppure ha sostenuto l’esistenza del rischio di un siffatto pregiudizio, né lo stesso può essere considerato evidente;

che di conseguenza, seppure la decisione impugnata sembra non tenga conto dell’effettiva natura dei documenti prodotti, in mancanza di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame va dichiarato inammissibile;

che le spese processuali, stabilite in applicazione dell’art. 14 della Legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), sono poste a carico della reclamante, soccombente (art. 106 CPC);

che il gravame, inammissibile, può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG);

per questi motivi

pronuncia: 1. Il reclamo 13 agosto 2021 di RE 1 è inammissibile.

2. Le spese processuali di fr. 400.- sono poste a carico della reclamante.

3. Notificazione (unitamente al reclamo 13 agosto 2021 alla controparte):

- ; - .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-, contro la presente decisione è dato il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, con i limiti dell’art.

93 LTF, nel termine di 30 giorni dalla sua notificazione.