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13.2021.87 • TRAC TI 13.2021.87 Generato dall'IA

Appeal Dismissed in Paternity Recognition Contest Where Investigation Phase Was Closed

Numero d'incarto 13.2021.87
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The case involves an appeal against a lower court's decision to close the investigative phase in an action to contest a paternity recognition, which was voluntarily made by the alleged father shortly before the child's arrival in the country. The appellant argued that closing the investigation before allowing further evidence—specifically regarding the biological father's identity—would cause irreparable harm by potentially leading to the cancellation of the recognition and subsequent loss of legal status and support. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible, reasoning that decisions on evidence do not typically cause an irreparable prejudice unless specifically allowed by law, and that the appellant's concerns about future consequences (like losing the right to pursue a biological father claim elsewhere) are irrelevant to the current proceeding, which is solely focused on contesting the existing recognition.

Regesto Legislator

Ufficiale

Reclamo in materia di prove. Va reso verosimile il pregiudizio difficilmente riparabile riferito al processo concreto. Spese. Curatela di rappresentanza del figlio in un'azione indipendente di contestazione di riconoscimento di paternità

Parole chiave

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contestazione della presunzione di paternità prove irrilevanti pregiudizio irreparabile identità dei crediti accertamenti complementari statuto giuridico

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 319 lett. b cifra 2 CPC

The appeal was declared inadmissible because the appellant failed to demonstrate the risk of an irremediably prejudicial harm required under this provision.

art. 48 lett. c cifra 1 LOG

Used in conjunction with Art. 319 lett. b cifra 2 CPC and Art. 321 cpv. 2 CPC to establish the appealability of the procedural order regarding the closing of the evidence phase.

art. 321 cpv. 2 CPC

Used in conjunction with Art. 319 lett. b cifra 2 CPC and Art. 48 lett. c cifra 1 LOG to establish the appealability of the procedural order regarding the closing of the evidence phase.

art. 93 LTF

Cited as the limitation rule for filing an appeal to the Federal Tribunal against this decision.

art. 117 lett. b CPC

Justifies the rejection of the request for legal aid because the appeal was clearly inadmissible, meaning the procedure lacked a favorable outcome from the start.

art. 117 lett. a CPC

Justifies the rejection of the request for legal aid due to the lack of evidence of the appellant's indigence.

art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG

Justifies the decision being rendered by the single judge of the Chamber since the appeal was dismissed as inadmissible.

art. 107 cpv. 1 lett. c CPC

Mentioned in the context of costs, but ultimately rejected as a basis for equitable cost allocation due to the patently inadmissible arguments.

art. 106 cpv. 1 CPC

Applied the principle of being the losing party to impose costs on the appellant.

art. 295 CPC

Cited to classify the action as an independent action, which impacts the procedural rules applicable to the appeal.

art. 145 CPC

Cited for the suspension of time limits applicable to the appeal filing due to judicial holidays.

art. 319 lett. b CPC

The general provision governing the admissibility of the appeal based on the risk of irremediably prejudicial harm, which was not met.

art. 320 CPC

Cited as the general grounds for challenging a decision on appeal (erroneous application of law), but admissibility under Art. 319 lett. b CPC needed to be established first.

art. 124 CPC

Cited to classify the challenged decision as a procedural order regarding evidence.

art. 154 CPC

Cited to classify the challenged decision as a procedural order regarding evidence.

art. 2 LTG

Cited in setting the amount of the court fee for this decision.

art. 14 LTG

Cited in setting the amount of the court fee for this decision.

art. 66 LTF

Impliedly applied through Art. 106 CPC, which governs costs, but not explicitly cited in the dispositive orders 1-6.

Art. 64 LTF

Impliedly applied through Art. 117 CPC, which governs legal aid, but not explicitly cited in the dispositive orders 1-6.

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Testo completo

Incarto n. 13.2021.87 13.2021.88 · Lugano 18 gennaio 2022 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice: · Walser, presidente,

vicecancelliera: · Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SE.2020.1 (azione di contestazione di riconoscimento di paternità) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 9 gennaio 2020 da

CO 1 patrocinato dall’ RA 2 contro RE 1 patrocinata dalla curatrice RA 1

e ora sul reclamo 10 agosto 2021 di RE 1 contro la decisione 5 luglio 2021 con cui il Pretore aggiunto ha dichiarato chiusa l’istruttoria e, conseguentemente, fissato l’udienza per le arringhe finali;

ritenuto

in fatto: A. Il 13 maggio 2018, a __________ (Cuba), __________, cittadina cubana residente a __________, Italia, ha dato alla luce RE 1.

Con dichiarazione di paternità datata 28 maggio 2018, formalizzata innanzi ad un notaio di Cuba, CO 1, cittadino svizzero, ha riconosciuto RE 1 come sua figlia. Terminata la procedura di trascrizione della paternità negli atti di stato civile svizzeri e ottenuti i documenti ufficiali per il viaggio, il 28 dicembre 2018 RE 1 è giunta in Svizzera, domiciliata presso il padre.

B. Con petizione 9 gennaio 2020 promossa innanzi la Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna nei confronti di RE 1, CO 1 ha contestato il riconoscimento di paternità e chiesto di sopprimere il rapporto di filiazione con effetto retroattivo.

Con decisione 13/25 febbraio 2020 l’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: ARP) ha istituito una curatela di rappresentanza personale a favore di RE 1 e in veste di curatrice ha designato l’avv. RA 1.

Con osservazioni 26 marzo 2020 RE 1 ha chiesto di respingere l’istanza [correttamente: petizione]. In via subordinata ne ha chiesto l’accoglimento e che sia fatto ordine all’Ufficio di stato civile di provvedere alle relative cancellazioni dagli atti una volta cresciuta in giudicato la sentenza.

CO 1, con replica 2 giugno 2020, e RE 1, con duplica 15 luglio 2020, hanno entrambi ribadito le rispettive richieste.

C. Al dibattimento 20 settembre 2020 le parti hanno chiesto l’assunzione delle rispettive prove, che il Pretore aggiunto ha ammesso “di principio”, decidendo di assumere dapprima la prova peritale.

La perizia 10 novembre 2020, allestita dal Laboratorio di Diagnostica Molecolare, ha concluso che “i risultati ottenuti confermano quindi che il signor CO 1 NON è il padre biologico della bambina RE 1”.

In data 17 maggio 2021 è ancora stata sentita quale teste la Dottoressa __________.

D. Con ordinanza 5 luglio 2021 il Pretore aggiunto ha deciso di non assumere le prove non ancora esperite e ha dichiarato chiusa l’istruttoria, citando infine le parti per le arringhe finali.

E. Con reclamo 10 agosto 2021RE 1 chiede, previa concessione dell’effetto sospensivo al reclamo, la riforma della decisione 5 luglio 2021 nel senso di assumere le restanti prove. In via subordinata ne chiede l’annullamento con rinvio della causa al Pretore aggiunto per nuova decisione. Postula inoltre che le spese giudiziarie della procedura di reclamo siano poste a carico dello Stato e che, in via sussidiaria, le sia concesso il beneficio del gratuito patrocinio rispettivamente che quelle spese siano poste a carico di CO 1 e di __________ in ragione di metà ciascuno.

La richiesta di effetto sospensivo è stata respinta con decisione 12 agosto 2021 del presidente di questa Camera.

Il reclamo non è stato notificato alla controparte.

Considerando

in diritto: 1. La decisione con cui il Pretore aggiunto ha rinunciato ad assumere ulteriori prove e dichiarato chiusa l’istruttoria è una disposizione ordinatoria processuale in materia di prove (art. 124 e 154 CPC). In applicazione dei combinati art. 319 lett. b cifra 2 e

321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.

La decisione impugnata è pervenuta alla reclamante il 6 luglio 2021. Rilevato che, in quanto azione indipendente, la causa di contestazione del riconoscimento di paternità è retta dalla procedura semplificata (art. 295 PC) cui torna applicabile la sospensione dei termini giusta l’art. 145 CPC, il gravame, rimesso alla posta il 10 agosto 2021, risulta tempestivo per effetto delle ferie giudiziarie valide tra il 15 luglio e il 15 agosto incluso, e quindi, da questo punto di vista, ammissibile.

2. Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del

diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

2.1 L’impugnabilità delle decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio,

ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. In altre parole, la decisione impugnata deve pregiudicare la posizione complessiva del reclamante in relazione al processo senza che a tale pregiudizio possa essere posto rimedio successivamente, la stessa non essendo suscettibile di essere modificata mediante la decisione di merito. La rilevanza del pregiudizio nel processo deve essere esaminata secondo il libero e ampio potere di apprezzamento del giudice alla luce del principio di celerità perseguito dal CPC.

2.2 Va qui ricordato che, di regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901 segg. n. 47c).

3. Per la reclamante il rifiuto di assumere la testimonianza in via rogatoriale di __________ residente a Cuba e la dichiarazione raccolta da un notaio in cui questi si sarebbe dovuto riconoscere quale possibile padre biologico e finanche l’interrogatorio dell’attore, è costitutivo di un pregiudizio difficilmente riparabile. La critica è manifestamente infondata.

3.1 Per quanto dato di capire, ammesso che l’attore sembra effettivamente non essere il padre biologico della convenuta, la reclamante sostiene che l’accoglimento dell’azione di contestazione del riconoscimento di paternità senza avere certezza dell’identità del padre biologico è suscettibile di crearle un pregiudizio difficilmente riparabile perché potrebbe essere privata di un padre per lungo tempo, oltre che della cittadinanza svizzera e del domicilio svizzero, del relativo sostegno finanziario, del rapporto affettivo con lui e il nonno paterno e della propria routine quotidiana.

L’argomentazione della reclamante si fonda qui sull’ipotesi di un giudizio di merito negativo. Tale ipotesi non configura tuttavia un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, considerato che il rischio di un giudizio di merito negativo è insito in tutte le cause.

3.2 Non solo, ma è da rilevare che la mancata assunzione della prova neppure è suscettibile di arrecare alla reclamante un pregiudizio concreto e di essenziale rilievo per l’andamento di questo processo, che ha per oggetto la contestazione del riconoscimento della paternità nei confronti della convenuta. In questo contesto la mancanza di sufficienti informazioni in merito alla paternità biologica non è rilevante. Lo potrebbe essere, semmai, in una futura causa di accertamento della paternità.

Non è dato di comprendere, né la reclamante lo spiega, perché la mancata assunzione delle prove di cui trattasi possa causare un aggravamento a scapito della posizione complessiva della reclamante in seno a questo processo. E questo esclude a priori l’ipotesi di un pregiudizio difficilmente riparabile.

3.3 Sostiene la reclamante che con l’annullamento del legame di filiazione andrebbe perso il foro in Svizzera per promuovere un’eventuale procedura di accertamento della paternità biologica indicata dall’attore in tale __________ residente a Cuba. Poiché si sarebbe allora dovuta ricongiungere con la madre, madre che risiedeva in Italia e che verosimilmente non avrebbe promosso causa avendo essa negato qualsiasi relazione fisica con questi durante il concepimento, l’attuale procedimento era il solo mezzo per la reclamante di tutelare i propri interessi, da cui il pregiudizio difficilmente riparabile. Se non che, per i medesimi motivi già illustrati nel considerando precedente, anche questi argomenti sono estranei alla presente procedura. La questione non merita quindi ulteriore disamina. Sembra sfuggire alla reclamante che, l’azione di contestazione del riconoscimento di paternità - per la quale la reclamante si è appunto vista istituire una curatela di rappresentanza (doc. 1) - non ha quale scopo la costituzione di un foro giuridico per un’eventuale futura azione di accertamento di paternità, e neppure quello di anticipare accertamenti istruttori in quest’ottica. Peraltro, la reclamante neppure spiega perché la pretesa impossibilità a poi promuovere in Svizzera quella precisa causa verrebbe meno facendo gli accertamenti in punto al padre biologico.

3.4 Gli argomenti sollevati dalla reclamante, tutti estranei al processo di cui trattasi, non sono idonei a configurare il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile. In assenza di una premessa fondamentale il reclamo, la cui natura pretestuosa non sfugge, dev’essere dichiarato inammissibile.

4. Le spese processuali del presente giudizio sono fissate in fr. 300.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo).

Il reclamo è proposto nell’ambito di un’azione indipendente ai sensi dell’art. 295 CPC (sopra, consid. 1) - estranea ad una controversia matrimoniale (cfr. art. 95 cpv. 2 lett. e CPC) - di cui la reclamante è a tutti gli effetti parte. A fronte di argomenti palesemente inammissibili, non si ravvisano elementi per una ripartizione secondo equità (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC) degli oneri processuali, sicché richiamato il principio della soccombenza tali costi restano a carico della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte.

5. A fronte di un gravame palesemente inammissibile, la procedura davanti a questa Camera risultava sin dall’inizio sprovvista di esito favorevole (art. 117 lett. b CPC). Inoltre non vi è traccia di elementi che consentano di concludere all’esistenza di un suo stato d’indigenza (art. 117 lett. a CPC). La contestuale domanda di gratuito patrocinio avanzata in questa sede di giudizio va di conseguenza respinta.

6. Il reclamo, che sempre stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 10 agosto 2021 di RE

1 è inammissibile.

2. La richiesta di gratuito patrocinio 10 agosto 2021 di RE 1 è respinta.

3. Le spese processuali del reclamo sono stabilite in fr. 300.– e sono poste a carico della reclamante.

4. Notificazione (unitamente al reclamo 10 agosto 2021 alla controparte):

- ; - .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Trattandosi di causa senza carattere pecuniario, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF.

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