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13.2021.86 • TRAC TI 13.2021.86 Generato dall'IA

Appeal Dismissed for Failure to Demonstrate Error in Procedural Amendment Grant

Numero d'incarto 13.2021.86
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The appellant challenged a lower court decision that granted a deadline to amend an initial petition which was deficient for failing to clearly state the opposing parties, specify facts supporting the claims, and define the value of the case. The appellate court found the appeal inadmissible because it was not properly reasoned, failing to address why the lower court erred in law or fact, and because the appellant did not demonstrate a risk of irreparable prejudice necessary for an appeal against this type of procedural order when not expressly provided for by statute. The court upheld the lower court's decision that the initial filing was substantially incomplete and that granting a correction period was appropriate.

Regesto Legislator

Ufficiale

L'assegnazione di un termine per emendare l'atto introduttivo della causa è una disposizione ordinatoria processuale. Rischio di pregiudizio difficilmente riparabile da rendere verosimile. Il gravame deve essere scritto e motivato

Parole chiave

Generato dall'IA
modificazione delle conclusioni termine processuale perentorio difetto di motivazione censure procedurali errore di fatto decisione incidentale impugnabile

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG

Used to justify the decision to resolve the appeal in its single-judge composition because the appeal was manifestly inadmissible.

art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC

Cited in the reasoning section regarding the appealability of the procedural order, although the main ground for inadmissibility was established later.

art. 132 CPC

Cited in the reasoning section as the provision the lower court applied to grant time to amend the petition.

art. 106 cpv. 1 CPC

Applied to order the appellant to pay the court costs because they lost the case.

art. 2 cpv. 1 LTG

Cited in the reasoning section for determining the amount of court costs based on the nature and complexity of the case.

art. 14 LTF

Cited in the reasoning section for determining the amount of the judicial fee.

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Testo completo

Incarto n. 13.2021.86 · Lugano 18 gennaio 2022 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La terza Camera civile del Tribunale d'appello composta del giudice: · Walser, presidente,

vicecancelliera: · Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art.48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2021.19 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 26 luglio 2021 da

RE 1

e ora sul reclamo 6 agosto 2021 di RE 1 contro la decisione 28 luglio 2021 con cui il Pretore gli ha assegnato un termine per emendare la petizione;

ritenuto

in fatto: A. Ottenuta in data 27 aprile 2021 l’autorizzazione ad agire, con atto 26 luglio 2021 RE 1 ha esposto quanto segue:

“mi riferisco all’autorizzazione sopraccitata e le riconfermo le pretese, a nome mio e __________, __________, __________/__________

1) Aggiornamento quote e nominativi rispettivi eredi

2) Sfr. 1 al mq annui per sfalcio incolti (totale mq 5000) a partire dall’anno 2000, fr. 5000 annui

3) 3% sul pezzo di vendita dei fondi nr. __________ e nr. __________ per ricerca acquirenti (verbale del 1994)

4) Prezzo di vendita dei mappali __________ e __________ adeguato al prezzo di mercato attuale

5) Rimborso spese anticipate dai miei genitori (imposte, raggruppamento terreni, contributi parcheggi per mappali __________-__________, altre spese anticipate

6) Sfr 10'000.- per tempo concesso per mostrare mappali nr. __________ e nr. __________, fotocopie documenti e lettere per acquirenti e lettere Comune __________ per permuta sentiero

7) Esigo venga rispettato accordo con i signori __________ e __________ per lo scambio dei mappali __________ e __________ (nr. Attuali) a loro assegnati in compenso di denaro dell’equivalente prezzo stabilito dalla stima cantonale del 1985

8) Valore attribuito al mappale nr. __________

In attesa di una sua risposta in merito la ringrazio e porgo distinti saluti”.

B. Con decisione 28 luglio 2021 il Pretore ha assegnato a RE 1 un termine per presentare la petizione e i documenti in un numero di copie sufficienti, per motivare la petizione e completarla, in particolare per indicare contro chi sia diretta, con l’avvertenza che, trascorso infruttuoso il termine, la petizione sarebbe stata considerata come non avvenuta (dispositivo pto 1), e lo ha altresì invitato a rivolgersi a un patrocinatore (dispositivo pto 2).

C. Con reclamo 28 luglio 2021 RE 1 così si esprime: “in riferimento alla decisione del Pretore di Locarno Campagna del 28 luglio 2021 (…) vi comunico che non siamo d’accordo con quanto scritto”.

Considerando

in diritto: 1. La decisione 28 luglio 2021 con cui il Pretore, in applicazione dell’art. 132 CPC, ha assegnato un termine per emendare l’atto introduttivo della causa è una disposizione ordinatoria processuale ai sensi dell’art. 124 cpv. 1 CPC, la quale, in applicazione dei combinati disposti art.

319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di 10 giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.

Il giudizio impugnato è pervenuto a RE 1 il 30 luglio 2021. Spedito il 6 agosto 2021, il reclamo è quindi tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

2. Giusta l’art. 326 CPC in sede di reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né allegazione di fatti nuovi o la produzione di mezzi di prova. Di conseguenza, i documenti n. 2 e 4 prodotti con il reclamo non possono essere presi in considerazione.

3. Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

Poiché l’impugnabilità della decisione di cui trattasi non è espressamente prevista dal CPC, era da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile. Il reclamante non ha però sostenuto né reso verosimile l’esistenza di siffatto pregiudizio. In assenza di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame è quindi inammissibile.

4. Il gravame è poi inammissibile anche per un altro motivo. L’art. 321 cpv. 1 CPC prescrive che il reclamo dev’essere scritto e motivato. Deve, tra l’altro, contenere i motivi di fatto sui quali esso si fonda, indicando in particolare dove il primo giudice abbia accertato in modo manifestamente errato i fatti, rispettivamente perché abbia applicato in modo errato il diritto.

Nel caso in rassegna, il reclamante non si è in alcun modo confrontato con la decisione impugnata e non ha spiegato in cosa consisterebbe l’applicazione errata del diritto o l’accertamento manifestamente errato dei fatti da parte del giudice di prime cure. Egli non contesta la decisione nella misura in cui essa accerta che non è dato di comprendere contro chi è diretta l’azione, quali sono i fatti a sostegno delle pretese fatte valere, quale il valore di causa e quali i mezzi di prova indicati né, ancora, la mancanza di una spiegazione dei

fatti. Neppure contesta che, come presentata, la petizione è incomprensibile. Il reclamo sarebbe quindi inammissibile anche perché non sufficientemente motivato.

Comunque sia, rilevato che l’art. 221 CPC prescrive il contenuto minimo della petizione, e che è compito del procedente fornire tutte le indicazioni necessarie, già un esame sommario dell’atto 26 luglio 2021 di RE 1 permette agevolmente di confermare le mancanze evidenziate dal Pretore, al quale non si può rimproverare un manifestamente errato accertamento dei fatti o un’errata applicazione del

diritto per avergli assegnato un termine per emendarlo e completarlo.

5. Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 200.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000. – per le decisioni su reclamo), sono poste a carico del reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC).

6. Il presente reclamo, la cui inammissibilità è manifesta viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 6 agosto 2021 di RE 1 contro la decisione 28 luglio 2021 è inammissibile.

2. Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 200.–, sono poste a carico del reclamante.

3. Notificazione:

- .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).