Waiver of Court Costs in Denied Legal Aid Appeals
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party requested the waiver of court costs assessed against them in two prior appeal decisions where their appeals against the denial of legal aid were rejected. The court determined that while it had jurisdiction to consider the waiver request under the relevant civil procedure code, granting such relief is discretionary and requires proper substantiation. Because the request was insufficiently motivated, merely stating precarious economic conditions without sufficient detail, the court declared the request inadmissible, though it exceptionally waived the collection of costs for the current procedure while cautioning against future leniency.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 48b LOG, Art. 112 CPC, Art. 48b cpv. 1 lett. b cifra, Art. 74 cpv. 2 LTF, Art. 116 LTF, Art. 119 LTF; Waiver of Court Costs in Denied Legal Aid Appeals: The court determined that while it had jurisdiction to consider the waiver request under the relevant civil procedure code, granting such relief is discretionary and requires proper substantiation. Because the request was insufficiently motivated, merely stating precarious economic conditions without sufficient detail, the court declared the request inadmissible, though it exceptionally waived the collection of costs for the current procedure while cautioning against future leniency.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed to justify that the request for remission of costs was decided by the Chamber in single-judge composition.
The request for remission of costs was rejected as inadmissible, based on the court's discretion under this article.
Although not explicitly cited in the dispositive, this article is the general basis for cost allocation, and the decision orders no costs to be levied (which is a specific cost ruling, usually linked to procedural discretion but often covered by general cost rules or specific cantonal rules not cited here; however, since the dispositive only contains order 2: 'Non si prelevano spese processuali', we must check if a costs article is cited. No explicit cost article (like Art. 66 LTF) is cited in Order 2, only the substantive outcome. Therefore, only Order 1's implications or procedural rules are relevant if no specific cost article is in the dispositive.)
Testo completo
Incarto n. 13.2021.85 · Lugano 19 gennaio 2022 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La terza Camera civile del Tribunale d'appello composta del giudice: · Walser, presidente,
vicecancelliera: · Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sull’istanza 26 luglio 2021 di
IS 1
chiedente il condono delle spese processuali poste a suo carico con le decisioni su reclamo di cui agli inc. n. 13.2020.108, emessa l’11 gennaio 2021, rispettivamente n. 13.2020.64 emessa l’8 gennaio 2021 dalla terza Camera civile del Tribunale d’appello;
ritenuto
in fatto e in diritto: che con decisione 8 gennaio 2021 la terza Camera civile del Tribunale d’appello (III CCA) ha respinto il reclamo
10 luglio 2020 di IS 1 contro la decisione 30 giugno 2020 con cui il Pretore aveva respinto la sua istanza di gratuito patrocinio nell’ambito della procedura di cui all’inc. n. OR.2020.40 della Pretura di Lugano, sezione 1;
che, contestualmente, questa Camera ha posto a carico della reclamante le relative spese processuali di fr. 500.–;
che con decisione 11 gennaio 2021 la terza Camera civile del Tribunale d’appello (III CCA) ha respinto il reclamo 9 ottobre 2020 di IS 1 contro la decisione 30 settembre 2020 con cui il Pretore aggiunto aveva respinto la sua istanza di gratuito patrocinio nell’ambito dell’inc. n. OR.2020.10 della Pretura del Distretto di Bellinzona;
che, contestualmente, questa Camera ha posto a carico della reclamante le relative spese processuali di fr. 500.–;
che con istanza 26 luglio 2021, inviata all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative (UIPA), IS 1 ha chiesto il condono delle spese poste a suo carico con le menzionate sentenze;
che l’UIPA ha trasmesso per competenza la richiesta alla terza Camera civile del Tribunale d’appello;
che, giusta l’art.
112 CPC, una volta chiusa la procedura è possibile chiedere la dilazione (posticipo della scadenza di un debito o pagamento rateale) o il condono (rinuncia definitiva all’incasso, integrale o parziale) delle spese processuali;
che l’art. 112 CPC conferisce una facoltà al giudice di concedere la dilazione o il condono delle spese processuali, ma non instaura un diritto del richiedente a ottenerli;
che, laddove, come nel Cantone Ticino, mancano specifiche disposizioni di legge, si può ritenere che sia l’autorità che ha fissato le spese processuali a essere competente per deciderne il condono (sentenza III CCA del 14 luglio 2015, inc. n. 13.2015.45), nel caso concreto quindi la III CCA;
che l’istanza di condono delle spese dev’essere debitamente motivata;
che nel caso concreto la sola indicazione fornita dalla richiedente di versare in precarie condizioni economiche non soddisfa le esigenze minime di motivazione sicché l’istanza è da respingere;
che eccezionalmente si prescinde dal prelevare spese processuali per questa procedura, ma la richiedente non potrà contare in futuro su altrettanta comprensione;
che la domanda di condono non pone questioni di principio ed è pertanto evasa dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. La domanda 26 luglio 2021 di IS
1 chiedente il condono delle spese processuali poste a suo carico con le sentenze 8 gennaio 2021 e 11 gennaio 2021 della III CCA è inammissibile.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Notificazione:
- ; - .
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore di causa è di complessivi fr. 1'000.–, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione, solo se la controversia concerne una questione di diritto d’importanza fondamentale (art.
74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile, è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).