Legislator Giurisprudenza & Legislazione
13.2021.84 • TRAC TI 13.2021.84 Generato dall'IA

Appeal Costs Waiver Denial Due to Insufficient Substantiation

Numero d'incarto 13.2021.84
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A party sought the waiver of court costs imposed following the rejection of their appeal against a prior decision denying them free legal aid, with the request being transferred to the appellate court that originally imposed the costs. The court reasoned that while the law grants the court the discretion to grant a waiver or deferral of costs after proceedings close, this is not an automatic right; furthermore, the request was deemed inadmissible because the mere assertion of precarious economic conditions failed to meet the minimum requirement for proper substantiation, although no court fees would be collected for the current proceeding.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 48b LOG, Art. 112 CPC, Art. 48b cpv. 1 lett. b cifra, Art. 74 cpv. 2 LTF, Art. 116 LTF, Art. 119 LTF; Appeal Costs Waiver Denial Due to Insufficient Substantiation: The court reasoned that while the law grants the court the discretion to grant a waiver or deferral of costs after proceedings close, this is not an automatic right; furthermore, the request was deemed inadmissible because the mere assertion of precarious economic conditions failed to meet the minimum requirement for proper substantiation, although no court fees would be collected for the current proceeding.

Parole chiave

Generato dall'IA
rinuncia al diritto procedura di gratuito patrocinio dispensa dal versamento delle spese anticipo delle spese ripetibili diritto economico Condono delle spese processuali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 112 CPC

This article establishes the possibility for requesting deferral or remission of court costs after the conclusion of proceedings, although the request here was denied based on lack of motivation.

art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG

This provision authorized the Chamber to decide on the request for cost remission by a single judge.

art. 116 LTF

Cited as a potential remedy (subsidiary constitutional appeal) in case the main appeal is not granted.

art. 119 LTF

Cited regarding the concurrent submission of ordinary and constitutional appeals.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 13.2021.84 · Lugano 19 gennaio 2022 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice: · Walser, presidente,

vicecancelliera: · Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sull’istanza 26 luglio 2021 di

IS 1

chiedente il condono delle spese processuali poste a suo carico con la decisione su reclamo di cui all’inc. n. 13.2020.106 emessa l’11 gennaio 2021 dalla terza Camera civile del Tribunale d’appello;

ritenuto

in fatto e in diritto: che con decisione 11 gennaio 2021 la terza Camera civile del Tribunale d’appello (III CCA) ha respinto il reclamo 9 ottobre 2020 di IS 1 contro la decisione 30 settembre 2020 con cui il Pretore aggiunto aveva respinto la sua istanza di gratuito patrocinio nell’ambito della procedura di cui all’inc. n. OR.2020.11 della Pretura del Distretto di Bellinzona;

che, contestualmente, questa Camera ha posto a carico della reclamante le relative spese processuali di fr. 500.–;

che con istanza 26 luglio 2021, inviata all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative (UIPA), IS 1 ha chiesto il condono delle spese poste a suo carico con la menzionata sentenza;

che l’UIPA ha trasmesso per competenza la richiesta alla terza Camera civile del Tribunale d’appello;

che, giusta l’art.

112 CPC, una volta chiusa la procedura è possibile chiedere la dilazione (posticipo della scadenza di un debito o pagamento rateale) o il condono (rinuncia definitiva all’incasso, integrale o parziale) delle spese processuali;

che l’art. 112 CPC conferisce una facoltà al giudice di concedere la dilazione o il condono delle spese processuali, ma non instaura un diritto del richiedente a ottenerli;

che, laddove, come nel Cantone Ticino, mancano specifiche disposizioni di legge, si può ritenere che sia l’autorità che ha fissato le spese processuali a essere competente per deciderne il condono (sentenza III CCA del 14 luglio 2015, inc. n. 13.2015.45), nel caso concreto quindi la III CCA;

che l’istanza di condono delle spese dev’essere debitamente motivata;

che nel caso concreto la sola indicazione fornita dalla richiedente di versare in precarie condizioni economiche non soddisfa le esigenze minime di motivazione sicché l’istanza è da respingere;

che eccezionalmente si prescinde dal prelevare spese processuali per questa procedura;

che la domanda di condono non pone questioni di principio ed è pertanto evasa dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. L’istanza 26 luglio 2021 di IS

1 chiedente il condono delle spese processuali poste a suo carico con la sentenza 11 gennaio 2021 della III CCA è inammissibile.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Notificazione:

- ; - .

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore di causa è di fr. 500.–, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione, solo se la controversia concerne una questione di diritto d’importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile, è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).