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13.2021.75 • TRAC TI 13.2021.75 Generato dall'IA

Appealability of Evidentiary Rulings in Fee Dispute

Numero d'incarto 13.2021.75
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant challenged a lower court's evidentiary ruling that admitted four out of five expert witness questions sought by the claimant in a dispute over unpaid fees for the supply and installation of window and door frames. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because decisions on evidence are generally not immediately appealable unless they risk causing a prejudice that is difficult to repair, and the appellant failed to demonstrate such concrete and essential prejudice beyond the mere possibility of an unfavorable final judgment, which any losing party faces and which a favorable final judgment could retroactively remedy.

Regesto Legislator

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Art. 48b LOG, Art. 319 lett. b cifra, Art. 320 CPC, Art. 319 lett. b CPC, Art. 2 cpv. 1 LTG, Art. 106 cpv. 1 CPC; Appealability of Evidentiary Rulings in Fee Dispute: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because decisions on evidence are generally not immediately appealable unless they risk causing a prejudice that is difficult to repair, and the appellant failed to demonstrate such concrete and essential prejudice beyond the mere possibility of an unfavorable final judgment, which any losing party faces and which a favorable final judgment could retroactively remedy.

Parole chiave

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impugnabilità di decisioni incidentali testimone-perito motivi probatori oggetto della lite sentenze interpretative procedimento pregiudiziale d'urgenza

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 319 lett. b cifra 2 CPC

The appeal was declared inadmissible because the prerequisite for admissibility concerning the risk of irreparable prejudice was not met.

art. 106 cpv. 1 CPC

The costs of the proceedings were imposed on the appellant as the unsuccessful party.

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Testo completo

Incarto n. 13.2021.75 · Lugano 7 dicembre 2021 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La terza Camera civile del Tribunale d'appello composta del giudice: · Walser, presidente, vicecancelliera: · Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2019.10 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord, promossa con petizione 5 marzo 2019 da

CO 1 rappr. dall’ RA 2 contro RE 1 rappr. dall’ RA 1

e ora sul reclamo 16 luglio 2021 di RE 1 contro l’ordinanza sulle prove 8 luglio 2021;

ritenuto

in fatto: A. Con petizione 5 marzo 2019 CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 al pagamento di fr. 218'461.62 e € 23'533.70 oltre accessori quale mercede per la fornitura e posa di serramenti.

Con risposta 2 maggio 2019 RE 1 si è opposta alla petizione.

B. Con ordinanza 27 agosto 2019 il Pretore ha statuito sulle prove ammettendo, tra l’altro, la perizia chiesta dalla parte attrice. L’attrice ha quindi formulato i propri quesiti peritali in data 27 aprile 2021, ai quali la convenuta si è opposta con osservazioni 14 maggio 2021.

C. Con ordinanza 8 luglio 2021 il Pretore ha deciso in merito ai quesiti peritali, ammettendo i quesiti 1 - 4, escludendo invece il quesito n. 5.

D. Con reclamo 16 luglio 2021 RE 1 insorge contro la citata decisione, chiedendone la riforma nel senso di respingere anche i quesiti 1 - 4.

Non sono state raccolte osservazioni.

Considerato

in diritto: 1. La decisione con cui il Pretore ha statuito sui quesiti peritali è una disposizione ordinatoria processuale (art. 124 e 154 CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.

La decisione impugnata è pervenuta al reclamante il 9 luglio 2021. Rimesso alla posta il 17 luglio 2021 il reclamo risulta tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

2. Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del

diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

2.1 L’impugnabilità delle decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio,

ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole.

2.2 Va qui ricordato che, di regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901 segg. n. 47c).

2.3 Nel caso in esame la reclamante sostiene che la decisione impugnata gli causa il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile perché la risposta del perito ai quesiti comporterebbe l’acquisizione agli atti di dati essenziali e determinanti a sostegno delle tesi dell’attrice senza che questa abbia fatto fronte al suo onere allegatorio. Ritiene che tal modo di procedere costituisce un’errata applicazione del

diritto che influisce concretamente e negativamente sull’esito del processo sfociando in un giudizio di merito sfavorevole.

L’argomentazione della reclamante si fonda sull’ipotesi di un eventuale giudizio di merito negativo. Tale ipotesi non configura tuttavia un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, considerato che il rischio di un giudizio di merito negativo è insito in tutte le cause. La mera possibilità che il Pretore possa ammettere o respingere una pretesa perché non è stato dimostrato un fatto che con l’assunzione della prova rifiutata avrebbe potuto essere provato, oppure perché vengono assunte prove che non sarebbero da assumere - segnatamente a dipendenza di un impianto allegatorio carente - non costituisce un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi della legge. Infatti una sentenza finale favorevole potrebbe riparare tale pregiudizio, e fino al momento dell’emanazione della decisione di merito non è dato a sapere se l’assunzione di una pregiudica la posizione complessiva del reclamante in relazione al processo. Di conseguenza il pregiudizio non può essere ritenuto concreto e di essenziale rilievo per l’andamento del processo nel momento in cui il Pretore decide di assumere, o non assumere, una prova.

In mancanza di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile.

3. Di transenna si rileva che nella petizione la parte attrice ha spiegato in modo chiaro come ha calcolato il danno (p.to 14, pag. 6-7) e la perizia è, appunto, volta a quantificare il danno come allegato, nulla più. L’accertamento del Pretore su questo punto non rileva quindi da un manifestamente errato accertamento dei

fatti né da un’errata applicazione del diritto. Anche nel merito il gravame sarebbe quindi infondato.

4. Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 400.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste a carico della reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte.

5. Il presente reclamo, che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 16 luglio 2021 di RE

1 è inammissibile.

2. Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 400.–, sono poste a carico del reclamante.

3. Notificazione (unitamente al reclamo 16 luglio 2021 alla controparte):

- ; - .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.- Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF.