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13.2021.66 • TRAC TI 13.2021.66 Generato dall'IA

Appellant Fee Prepayment Requirement Upheld in Tenancy Dispute

Numero d'incarto 13.2021.66
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An appellant, challenging a lower court order that required the prepayment of judicial fees for a tenancy dispute regarding accessory costs, appealed that order after their prior request for legal aid had been denied. The appellate court reasoned that the requirement for an advance payment of costs is generally mandatory unless the litigant benefits from legal aid, and since the appellant's request for legal aid had been rejected, the lower court's decision to demand the fee advance was not contrary to law or based on a clearly erroneous finding of fact, leading to the dismissal of the appeal, though costs of appeal were waived.

Regesto Legislator

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Art. 48b CPC, Art. 103 CPC, Art. 319 lett. b CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 98 CPC, Art. 104 CPC; Appellant Fee Prepayment Requirement Upheld in Tenancy Dispute: The appellate court reasoned that the requirement for an advance payment of costs is generally mandatory unless the litigant benefits from legal aid, and since the appellant's request for legal aid had been rejected, the lower court's decision to demand the fee advance was not contrary to law or based on a clearly erroneous finding of fact, leading to the dismissal of the appeal, though costs of appeal were waived.

Parole chiave

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spese legali versamento dell'anticipo spese diritto processuale gratuito patrocinio favoreggiamento pagamento del canone di locazione

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 106 cpv. 1 CPC

Cited as the basis for imposing costs on the unsuccessful appellant.

art. 319 lett. b CPC

Cited to establish the type of decision against which the appeal (reclamo) is permissible.

art. 321 cpv. 2 CPC

Cited to confirm the deadline for filing the appeal (reclamo).

art. 103 CPC

Cited to classify the challenged order as an appealable decision regarding costs.

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Testo completo

Incarto n. 13.2021.66 · Lugano 5 novembre 2021 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La terza Camera civile del Tribunale d'appello composta del giudice: · Walser, presidente, vicecancelliera: · Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b CPC) per statuire nella causa inc. n. SE.2021.13 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con petizione 21 aprile 2021 da

RE 1 contro

CO 1

e ora sul reclamo 15 giugno 2021 di RE 1 contro l’ordinanza 7 giugno 2021 con cui il Pretore le ha assegnato un termine per versare l’anticipo delle spese;

ritenuto

in fatto: A. In data 2/3 maggio 2018 CO 1, locatrice, e RE 1, conduttrice, hanno stipulato un contratto di locazione per un appartamento sito in __________ a __________.

B. Con istanza 5 ottobre 2020 RE 1 ha chiesto all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Chiasso (in seguito UC) di convocare le parti “per un esperimento conciliatorio”. Constatata la mancata conciliazione, in data 24 marzo 2021 l’UC ha rilasciato a RE 1 l’autorizzazione ad agire.

C. Con petizione 21 aprile 2021 RE 1 si è rivolta alla Pretura di Mendrisio-Sud, sollevando generiche contestazioni in merito ad alcune voci del conguaglio delle spese accessorie dell’appartamento. Con istanza di medesima data essa ha chiesto di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio.

D. Con ordinanza 22 aprile 2021 il Pretore, constatato che la petizione mancava dei requisiti indispensabili al raggiungimento dello scopo, ha assegnato a RE 1 un termine per rimediare alle carenze riscontrate. Con scritto 30 aprile 2021 essa ha indicato che chiedeva “di condannare la parte convenuta a restituire l’importo del conguaglio versati in eccedenza con gli acconti. La cifra sarà quantificata non appena emersa dalle risultanze delle istruttorie”.

E. Con decisione 3 maggio 2021 il Pretore ha respinto l’istanza di gratuito patrocinio di RE 1. La decisione è stata da essa impugnata con reclamo 5 maggio 2021. Con decisione odierna il reclamo è stato respinto.

F. Con ordinanza 7 giugno 2021 il Pretore ha assegnato a RE 1 un termine di 10 giorni per versare l’importo di fr. 200.- quale anticipo delle spese giudiziarie.

G. Con reclamo 15 giugno 2021 RE 1 impugna questa decisione e chiede di essere esentata dall’anticipo delle spese giudiziarie.

Il reclamo non è stato notificato alle parti.

Considerando

in diritto: 1. La decisione 7 giugno 2021 con cui il Pretore ha assegnato a RE 1 un termine per versare un anticipo per le spese giudiziarie è una decisione in materia di spese impugnabile mediante reclamo (art. 103 CPC).

2. La decisione impugnata è una decisione ordinatoria processuale, contro la quale è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. b CPC) nel termine di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC), rimedio con il quale si possono censurare unicamente l'applicazione errata del

diritto (art. 320 lett. a) CPC) e l'accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b).

3. La decisione impugnata è stata recapitata alla reclamante il 10 giugno 2021. Rimesso alla posta il 15 giugno 2021, il gravame è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

4. Gusta l'art. 98 CPC il giudice può esigere che l'attore anticipi un importo a copertura parziale o totale delle spese processuali presumibili, ritenuto che le stesse saranno poi definitivamente ripartite con il giudizio finale (art. 104 CPC) secondo i principi dell'art. 106 CPC, e meglio a dipendenza dell'esito della procedura. Accanto alle procedure dove il CPC dispone che non sono addossate alle parti le spese processuali (art. 113, 114 e 116 CPC), l’esenzione dal loro anticipo è previsto laddove la parte di principio tenutavi è posta al beneficio del gratuito patrocinio. Il beneficio del gratuito patrocinio è concesso a condizione che la parte richiedente sia sprovvista dei mezzi necessari (art.

117 lett. a CPC) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b).

5. La reclamante osserva di aver chiesto il beneficio del gratuito patrocinio, negatole dal Pretore, e di aver impugnato la relativa decisione. Sostiene di non disporre di mezzi economici per far fronte alle spese di giudizio e chiede di esserne esentata.

Per le controversie fino a un valore litigioso di 30'000 franchi in materia di locazione e affitto di abitazioni la tassa è fissata tra 100 e 200 franchi. In siffatte controversie, senza riguardo al valore litigioso, il giudice può esentare la parte soccombente che agisce senza malafede o temerarietà processuali dalle spese dell’assunzione delle prove se queste hanno effetti finanziariamente gravosi (art. 8 LTG). La legge prevede quindi esplicitamente il prelievo di spese processuali. Rilevato che l’istanza di gratuito patrocinio dell’attrice è stata respinta, la decisione del Pretore di chiederle l’anticipo delle spese non pare quindi contraria al diritto né rileva da un manifestamente errato accertamento dei fatti. Di transenna si rileva che il reclamo introdotto contro quella decisione - respinto in data odierna - neppure aveva effetto sospensivo (art.

325 CPC).

6. Il reclamo è quindi da respingere. Le spese seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC) e andrebbero poste a carico della medesima ma, eccezionalmente, si rinuncia a prelevarle.

7. Il reclamo non pone questioni di principio ed è evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b. cifra 3 LOG).

Per i quali motivi

pronuncia 1. Il reclamo 15 giugno 2021 di RE

1 è respinto.

2. Non si prelevano spese.

3. Notificazione (unitamente al reclamo 15 giugno 2021 alla controparte):

- ; - .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).