Insurance Indemnity Appeal Regarding Expert Report Sufficiency
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appeal concerns a claim for daily indemnity payments under an insurance policy where the lower court judge rejected the appellant's motion to order a new expert report or supplement the existing one, despite the appellant arguing the initial multidisciplinary report did not fully answer a crucial question regarding the capacity for alternative employment based on medical and psychiatric conditions. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because decisions on the admissibility of evidence, such as supplementing an expert report, generally do not cause an irrecoverably difficult prejudice requiring immediate appeal, and the appellant failed to plausibly demonstrate such prejudice; furthermore, the court found that the original expert had adequately addressed the question concerning the appellant's capacity for work within the scope of the medical assessment covered by the policy, rendering the appeal unfounded even on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 48b LOG, Art. 124 CPC, Art. 319 lett. b cifra, Art. 319 lett. b CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 322 CPC; Insurance Indemnity Appeal Regarding Expert Report Sufficiency: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because decisions on the admissibility of evidence, such as supplementing an expert report, generally do not cause an irrecoverably difficult prejudice requiring immediate appeal, and the appellant failed to plausibly demonstrate such prejudice; furthermore, the court found that the original expert had adequately addressed the question concerning the appellant's capacity for work within the scope of the medical assessment covered by the policy, rendering the appeal unfounded even on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision, along with others mentioned in the reasoning, established the conditions under which the interlocutory decision was appealable, leading to the finding of inadmissibility because the condition of risk of hard-to-repair prejudice was not met.
This provision established the appellate jurisdiction of the Third Civil Chamber of the Court of Appeal over the challenged procedural order.
This provision defined the type of decision being challenged (procedural order).
This provision, in conjunction with Art. 319 lett. b CPC and Art. 48 lett. c cifra 1 LOG, defined the appealability of the challenged procedural order.
This provision limits the admissibility of an appeal to the Federal Supreme Court (mentioned in the 'Rimedi giuridici' section, which is outside the dispositive but is the procedural consequence of the final ruling).
This provision was used to impose court costs on the appellant.
These provisions were cited to determine the amount of the court costs.
Testo completo
Incarto n. 13.2021.63 · Lugano 6 dicembre 2021 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La terza Camera civile del Tribunale d'appello composta del giudice: · Walser, presidente, vicecancelliera: · Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2019.22 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con petizione 3 dicembre 2019 da
RE 1 patrocinato dall’ PA 1 contro CO 1 patrocinata dall’ PA 2
e ora sul reclamo 10 giugno 2021 di RE 1 contro l’ordinanza sulle prove 27 maggio 2021;
ritenuto
in fatto: che con petizione 3 dicembre 2019 RE 1 ha chiesto la condanna di CO 1 a versargli le indennità giornaliere di fr. 140.- previste dalla polizza n. __________ sino al 31 dicembre 2020;
che conrisposta
10 gennaio 2020 la convenuta si è opposta alla petizione;
che con i successivi allegati le parti hanno confermato le rispettive domande;
che nell’ambito dell’istruttoria il __________ ha allestita la perizia pluridisciplinare 30 marzo 2021;
che con istanza 7 maggio 2021 l’attore ha rilevato che la perizia non rispondeva al suo quesito n. 3 chiedendo di incaricare un altro perito per rispondevi, in subordine di ordinare il completamento della perizia;
che con istanza 11 maggio 2021 la convenuta ha anch’essa chiesto la delucidazione della perizia;
che con ordinanza 27 maggio 2021 il Pretore ha statuito sulle istanze di delucidazione, ammettendo quella di parte convenuta, e respingendo quella dell’attore;
che con reclamo 10 giugno 2021 l’attore chiede l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio dell’incarto al Pretore affinché decida in merito alla sua richiesta di allestimento di una nuova perizia, rispettivamente sulla domanda subordinata di completamento della stessa;
che il reclamo non è stato notificato alla controparte;
considerato
in diritto: che l’ordinanza 27 maggio 2021 con la quale il Pretore ha statuito sull’istanza di nuova perizia, rispettivamente di complemento/delucidazione della perizia è una decisione ordinatoria processuale ai sensi dell’art. 124 CPC, la quale, in applicazione dei combinati art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello;
che nel caso concreto la decisione impugnata è stata notificata al reclamante il 31 maggio 2021, sicché il gravame qui in esame, rimesso alla posta 10 giugno 2021, è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile;
che il reclamo secondo l’art.
319 lett. b CPC è ammissibile soltanto nei casi stabiliti dalla legge (cifra 1), oppure quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2);
che il CPC non prevede espressamente l’impugnabilità della decisione qui in esame, sicché il reclamante doveva perlomeno rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile;
che il reclamante non ha reso verosimile l’esistenza del rischio di un siffatto pregiudizio;
che le decisioni mediante le quali il giudice decide in merito all’ammissibilità delle prove, segnatamente della delucidazione e del complemento della perizia, non provocano di principio un danno irreparabile e la mancata o errata assunzione di una prova va contestata, di regola, tramite l’impugnazione della decisione finale;
che, al di là delle citazioni di dottrina e giurisprudenza, il reclamante si limita a sostenere che la decisione impugnata viola norme procedurali sostanziali tanto da influire sull’esito del processo e quindi genera un pregiudizio irreparabile;
che, come proposta, la censura è insufficiente per rendere verosimile l’esistenza di un pregiudizio difficilmente riparabile;
che, costatata la mancanza di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile;
che, comunque sia, il reclamo sarebbe comunque da respingere;
che il quesito posto al perito era di determinare “… considerato il curriculum vitae del signor RE 1, segnatamente la sua età e le sue condizioni mediche e psichiche, se egli è in grado di svolgere un’attività - ragionevolmente esigibile - nell’ambito di una professione o sfera di competenza diversa da quella abitualmente svolta a sapere di gessatore”;
che, contrariamente a quanto sostiene il reclamante, il perito ha risposto compiutamente al quesito in questione (perizia 30 marzo 2021, pag. 74- 75);
che il perito ha spiegato dal punto di vista reumatologico quali sono le capacità/possibilità di movimento di RE 1, e da un punto di vista psichiatrico in che misura lo stesso è in grado di svolgere attività confacenti al suo grado d’istruzione e formazione;
che, in merito ai fattori non considerati dal perito, va rilevato che trattasi di elementi relativi alla possibilità di inserimento nel mercato del lavoro, questione che esula chiaramente dal contesto della perizia medica di cui trattasi;
che a ben vedere questi fattori neppure sono coperti dalla polizza assicurativa, considerato che la stessa copre unicamente i danni alla salute fisica, mentale o psichica ma non i rischi derivanti dalla situazione del mercato del lavoro;
che di conseguenza, il rilievo del Pretore che i fattori non esaminati non sono coperti dalla polizza ed esulano dalla specifica tematica peritale non rileva comunque da un accertamento manifestamente errato dei fatti né da un’applicazione errata del
diritto, sicché anche nel merito il reclamo, manifestamente infondato, sarebbe da respingere;
che le spese processuali sono stabilite in fr. 600.– (art. 2 cpv. 1 e 14 LTG), a carico del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC); mentre, non avendo la controparte dovuto inoltrare osservazioni, non si assegnano ripetibili;
che il gravame, manifestamente inammissibile, non è stato notificato alla controparte per osservazioni (art. 322 CPC) e può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG);
per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 10 giugno 2021 è inammissibile.
2. Le spese processuali di fr. 600.- sono poste a carico del reclamante.
3. Notificazione (unitamente al reclamo 10 giugno 2021 alla controparte):
- ; - .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.–, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.