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13.2021.61 • TRAC TI 13.2021.61 Generato dall'IA

Claimant v. Defendant: Appeal on Interlocutory Order Compelling Production of Inventory Document

Numero d'incarto 13.2021.61
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A claimant sought the return of personal property allegedly left in a leased commercial space after the lease terminated following a prior sale of the operating company shares by the defendant. The defendant appealed an interlocutory procedural order compelling the production of a signed inventory document, arguing the appeal was admissible under a specific clause only if there was a risk of irreparable prejudice, which the court found unsubstantiated because the appellant's claim regarding privacy violation stemming from a potential subsequent expert visit went beyond the scope of the order merely compelling document production; furthermore, the court reasoned that even on the merits, the order was not manifestly erroneous given the obligation of parties to collaborate and produce evidence relevant to the opposing party's claim that the document was never delivered, leading to the appeal being declared inadmissible due to a lack of the required prerequisite risk of irreparable harm.

Regesto Legislator

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Art. 48b LOG, Art. 319 lett. b cifra, Art. 320 CPC, Art. 319 lett. b CPC, Art. 160 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 2 cpv. 1 LTG; Claimant v. Defendant: Appeal on Interlocutory Order Compelling Production of Inventory Document: The defendant appealed an interlocutory procedural order compelling the production of a signed inventory document, arguing the appeal was admissible under a specific clause only if there was a risk of irreparable prejudice, which the court found unsubstantiated because the appellant's claim regarding privacy violation stemming from a potential subsequent expert visit went beyond the scope of the order merely compelling document production; furthermore, the court reasoned that even on the merits, the order was not manifestly erroneous given the obligation of parties to collaborate and produce evidence relevant to the opposing party's claim that the document was never delivered, leading to the appeal being declared inadmissible due to a lack of the required prerequisite risk of irreparable harm.

Parole chiave

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produzione di documenti decisioni incidentali beni mobili privilegio d'inventario decisione incidentale impugnabile cosa locata

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 93 LTF

Cited in the 'Rimedi giuridici' section as the limitation for filing an appeal to the Federal Supreme Court against the decision.

art. 106 cpv. 1 CPC

Cited as the basis for imposing court costs on the appellant due to losing the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 13.2021.61 · Lugano 8 novembre 2021 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La terza Camera civile del Tribunale d'appello composta del giudice: · Walser, presidente, vicecancelliera: · Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SE.2021.76 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 26 febbraio 2021 da

CO 1 patrocinata dall’ PA 2 contro

RE 1 patrocinata dall’ PA 1

e ora sul reclamo 28 maggio 2021 di RE 1 contro l’ordinanza sulle prove 18 maggio 2021;

ritenuto

in fatto: A. Con contratto di compravendita 21 giugno 2018 RE 1 ha ceduto a __________ il pacchetto azionario della CO 1. In data 21 settembre 2018 RE 1, locatrice, e CO 1, conduttrice, hanno stipulato un contratto di locazione dell’esercizio pubblico __________ sito in uno stabile di proprietà della locatrice. Cessata la locazione e riconsegnati i locali alla proprietaria, CO 1 ha chiesto, invano, a RE 1 la consegna dei beni di sua proprietà rimasti all’interno dell’ente locato.

B. Con petizione 26 febbraio 2021 CO 1 ha chiesto che sia fatto ordine a RE 1 di restituirle i beni elencati nell’inventario doc. E.

Con risposta 15 aprile 2021 la convenuta ha chiesto la reiezione della petizione.

C. Con ordinanza 18 maggio 2021 il Pretore ha deciso in merito alle prove, assegnando, tra l’altro, un termine alla convenuta per produrre l’inventario firmato dalle parti, in suo possesso.

D. Con reclamo 28 maggio 2021 RE 1 postula l’annullamento dell’ordine di edizione dell’inventario.

E. La domanda di concedere effetto sospensivo al reclamo è stata respinta con ordinanza 7 giugno 2021, il reclamo risultando d’acchito privo di probabilità di esito favorevole.

Non sono state raccolte osservazioni.

Considerato

in diritto: 1. La decisione con cui il Pretore ha statuito sulle prove è una disposizione ordinatoria processuale (art. 124 e 154 CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv.

2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.

La decisione impugnata è stata consegnata alla reclamante il 18 maggio 2021. Rimesso alla posta il 28 maggio 2021 il reclamo risulta tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

2. Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del

diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

2.1 L’impugnabilità delle decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio,

ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole.

2.2 Va qui ricordato che, di regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901 segg. n. 47c).

3. La reclamante sostiene che la decisione impugnata le cagiona un pregiudizio difficilmente riparabile perché la consegna del documento in questione avrebbe quale conseguenza la successiva visita di un perito, accompagnato dalla controparte e dai suoi rappresentanti, ciò che costituirebbe una violazione della sua sfera privata.

Se non che, il Pretore ha disposto unicamente la produzione del documento, null’altro. L’argomento è quindi destituito di fondamento.

La reclamante non avendo reso verosimile l’esistenza del rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, in mancanza di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile.

4. Comunque sia, anche nel merito il reclamo sarebbe da respingere. L’attrice ha sostenuto di non essere mai entrata in possesso dell’inventario allestito e firmato dalle parti - la cui esistenza peraltro è stata addotta dalla convenuta medesima con la risposta di causa - perché lo stesso non le è mai stato consegnato. Rilevato che il CPC statuisce l’obbligo di collaborazione delle parti, tra cui quello di produrre i documenti (art. 160 cpv. 1 lett. b CPC), la decisione del Pretore che fa obbligo alla convenuta di produrre tale documento non rileva da un manifestamente errato accertamento dei fatti né da un’applicazione errata del diritto.

Il reclamo, al limite del pretesto, sarebbe quindi comunque da respingere.

5. Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 400.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste a carico della reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte.

6. Il presente reclamo, che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 28 maggio 2021 di RE

1 è inammissibile.

2. Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 400.–, sono poste a carico della reclamante.

3. Notificazione (unitamente al reclamo 28 maggio 2021 alla controparte):

- ; - .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore di causa è di fr. 47'050.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF.