Estate Cost Advance Dispute Over Fixed Land Sale Price
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn a dispute arising from estate division proceedings, several parties appealed a lower court's order requiring them to jointly advance CHF 4,000 in procedural costs related to their attempt to revise a prior agreement concerning the sale of specific land parcels at a fixed price of CHF 375 per square meter. The appellate court upheld the lower court's decision, reasoning that the initial agreement regarding the sale price, despite the appellants now arguing for a higher market price based on a new appraisal, was fundamentally binding, and the request for revision, which necessitated the cost advance, did not constitute an instance where the lower court misapplied the law or manifestly erred in establishing the facts, thus rendering the appeal unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 48b LOG, Art. 124 CPC, Art. 48 lett. c cifra, Art. 320 lett. a CPC, Art. 98 CPC, Art. 101 cpv. 1 CPC; Estate Cost Advance Dispute Over Fixed Land Sale Price: The appellate court upheld the lower court's decision, reasoning that the initial agreement regarding the sale price, despite the appellants now arguing for a higher market price based on a new appraisal, was fundamentally binding, and the request for revision, which necessitated the cost advance, did not constitute an instance where the lower court misapplied the law or manifestly erred in establishing the facts, thus rendering the appeal unfounded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning (4.2) concerning the binding nature of the agreement that the appeal challenged, although not explicitly in the operative part, it justifies the dismissal of the appeal against the procedural costs imposed on the appeal.
Applied to impose the costs of the present judgment on the appellants because they were unsuccessful.
Cited in the reasoning to establish that decisions regarding the advance of costs are subject to appeal (reclamo).
Cited in the reasoning to establish that decisions regarding the advance of costs are subject to appeal (reclamo).
Cited in the reasoning to establish that decisions regarding the advance of costs are subject to appeal (reclamo).
Cited in the reasoning to define the grounds for challenging the decision through appeal (reclamo).
Cited in the reasoning to establish the basis on which the lower court ordered the advance of procedural costs.
Cited in the reasoning to fix the procedural costs for the appeal judgment.
Cited in the reasoning to fix the procedural costs for the appeal judgment (justice fee).
Cited to justify that the appeal chamber ruled with a single judge.
Cited in the section 'Rimedi giuridici' regarding the limits for appeal to the Federal Tribunal, though this provision is descriptive of future remedies and not used in the operative orders 1-3.
Cited in the section 'Rimedi giuridici' regarding admissibility of appeal to the Federal Tribunal for lower pecuniary values, though this provision is descriptive of future remedies and not used in the operative orders 1-3.
Cited in the section 'Rimedi giuridici' regarding the possibility of a subsidiary constitutional appeal, though this provision is descriptive of future remedies and not used in the operative orders 1-3.
Cited in the section 'Rimedi giuridici' regarding the possibility of a subsidiary constitutional appeal, though this provision is descriptive of future remedies and not used in the operative orders 1-3.
Cited in the section 'Rimedi giuridici' regarding filing both ordinary and constitutional appeals simultaneously, though this provision is descriptive of future remedies and not used in the operative orders 1-3.
Testo completo
Incarto n. 13.2021.60 · Lugano 8 novembre 2021 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La terza Camera civile del Tribunale d'appello composta del giudice: · Walser, presidente, vicecancelliera: · Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SO.2021.403 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa in data 29 aprile 2021 da
1. RE 1 2. RE 2 3. RE 3 4. RE 4 tutti rappr. da RA 1 contro
1. CO 1 2. CO 2 3. CO 3 4. CO 4 5. CO 5 6. CO 6 7. CO 7 8. CO 8 4, 5, 6, 7, 8 patrocinati dall’ PA 1 9. CO 9
e ora sul reclamo 22 maggio 2021 di RE 1, RE 2, RE 3 e RE 4 contro l’ordinanza 14 maggio 2021 con cui il Pretore ha stabilito in fr. 4'000.– l’importo delle spese processuali da anticipare in solido dagli istanti;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito della procedura di divisione ereditaria delle successioni fu __________ (1831-1909), fu __________ (1830-1865) e fu __________ (1840-1927) - cui torna applicabile ancora il CPC-TI - all’udienza 26 agosto 2019 le parti hanno concordato che il Pretore avrebbe autorizzato l’amministratore delle successioni in questione, avv. __________, a vendere le particelle n. __________ e __________ RFD di __________ al prezzo di fr. 375.– al metro quadrato all’acquirente che gli sarebbe stato indicato da RE 1.
B. Con lettera 29 aprile 2021 RE 1, in rappresentanza anche di RE 2, RE 3 e RE 4, ha comunicato al Pretore di non essere d’accordo sulla vendita dei mappali in questione per l’importo di “fr. 450 mq”, non essendo “un prezzo attuale di mercato”.
C. Trattato lo scritto quale istanza di revisione dell’accordo 26 agosto 2019, con decisione 14 maggio 2021 il Pretore ha stabilito in fr. 4'000.– l’importo delle spese processuali da anticipare in solido dagli istanti.
D. Con atto 22 maggio 2021 RE 1, RE 2, RE 3 e RE 4 dichiarano di non essere d’accordo con la decisione di anticipo delle spese.
Il gravame non è stato notificato alle parti.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni in materia di anticipazione delle spese sono impugnabili mediante reclamo (art. 103, 319 lett. b cifra 1 e 321 cpv. 2 CPC), da proporre, trattandosi di disposizioni di natura ordinatoria (art. 124 CPC), nel termine di 10 giorni all’autorità giudiziaria superiore, e meglio alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (art. 48 lett. c cifra 1 LOG).
2. La decisione è pervenuta al reclamante il 18 maggio 2021. Il gravame, spedito il 22 maggio 2021 è quindi tempestivo e, sotto questo profilo, senz’altro ammissibile.
3. Con il reclamo si possono censurare l’applicazione errata del diritto (art. 320 lett. a CPC) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
4. Giusta l’art. 98 CPC, il giudice può esigere che l’attore anticipi un importo a copertura parziale o totale delle spese processuali presumibili, nel qual caso impartisce un termine per la sua prestazione (art. 101 cpv. 1 CPC).
4.1 Il Pretore ha stabilito in fr. 4'000.– l’anticipo delle spese di causa da prestare dagli istanti per la trattazione dell’istanza di revisione, quantificando il valore litigioso in fr. 417'150.–, pari al valore di vendita dei fondi n. __________ e __________ RFD di __________ alla cui vendita essi si oppongono.
I reclamanti si oppongono al versamento dell’anticipo argomentando di non essere d’accordo sul prezzo di vendita di fr. 450.-/mq in quanto non sarebbe un prezzo di mercato. Rilevano al proposito di aver fatto allestire una stima che indica un valore di fr. 570.-/mq.
4.2 Come già detto sopra al considerando B, le parti hanno concordato che il Pretore avrebbe autorizzato l’avv. __________, a vendere i fondi in questione al prezzo di fr. 375.- al metro quadrato. A prescindere dalla questione se tale prezzo sia congruo, esigendo un prezzo superiore essi non intendono ora rispettare l’accordo a suo tempo stipulato. Quell’accordo è però, di principio, vincolante (art. 241 cpv. 2 CPC) e può essere rimesso in discussione con una procedura di revisione. Tale procedura non è però gratuita. Chiedendo alla parte istante di anticipare le relative spese, il Pretore non ha quindi applicato in modo errato il diritto né l’accertato in modo manifestamente errato i fatti, né i reclamanti lo pretendono.
Il reclamo, infondato, è quindi da respingere.
4.3 Di transenna, si rileva che l’utilità della domanda di revisione appare d’acchito perlomeno dubbia. In effetti, l’accordo del 26 agosto 2019 prevede testualmente che il Pretore avrebbe autorizzato l’amministratore delle successioni di cui trattasi, avv. __________, “a vendere i fondi vecchi n. __________ e __________, ora fondi part. N. __________ e __________ RFD di __________ al prezzo di fr. 375 al metro quadrato all’acquirente che gli sarà indicato dal signor RE 1 …”. Non è dato di comprendere per quale oscuro motivo l’avv. __________ dovrebbe vendere il fondo al prezzo di fr. 375.-/mq a un acquirente indicato da RE 1 qualora lo stesso fosse disposto a offrire un prezzo superiore.
5. Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 300.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo) restano a carico dei reclamanti, soccombenti (art. 106 cpv. 1 CPC) in solido. Non si pone la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alle controparti.
6. Il reclamo, che non pone questioni di principio e neppure è di rilevante importanza, viene evaso da questa camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra
3 LOG).
Per i quali motivi
pronuncia: 1. Il reclamo 22 maggio 2021 è respinto.
2. Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 300.–, sono poste a carico dei reclamanti in solido.
3. Notificazione (unitamente al reclamo 22 maggio 2021 alle controparti):
- ; - ; - ; - ; - .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).