Appeal of Interlocutory Order on Expert Witness Testimony Dismissed for Untimeliness and Lack of Statutory Basis
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed an interlocutory order from a lower court that determined the admissible questions for an expert witness in a civil case where the initial claim sought payment of over 83,000 currency units. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible primarily because the appeal was filed after the ten-day deadline, as notification was legally deemed complete seven days after the first failed delivery attempt of the registered mail, making the appeal late by two weeks. Furthermore, even if timely, the appeal was deemed inadmissible because the challenged procedural order did not explicitly permit appeal under the Code of Civil Procedure, and the appellant failed to demonstrate the concrete risk of a serious and irreparable prejudice necessary for such an appeal to be heard under residual grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 48b LOG, Art. 319 lett. b cifra, Art. 320 CPC, Art. 319 lett. b CPC, Art. 2 cpv. 1 LTG, Art. 14 LTG; Appeal of Interlocutory Order on Expert Witness Testimony Dismissed for Untimeliness and Lack of Statutory Basis: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible primarily because the appeal was filed after the ten-day deadline, as notification was legally deemed complete seven days after the first failed delivery attempt of the registered mail, making the appeal late by two weeks. Furthermore, even if timely, the appeal was deemed inadmissible because the challenged procedural order did not explicitly permit appeal under the Code of Civil Procedure, and the appellant failed to demonstrate the concrete risk of a serious and irreparable prejudice necessary for such an appeal to be heard under residual grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in consideration 1 as part of the basis for appealability of the challenged procedural order.
Cited in consideration 1 alongside Art. 319 lett. b cifra 2 CPC as part of the basis for appealability of the challenged procedural order.
Cited in consideration 1 as part of the basis for appealability of the challenged procedural order.
Applied in consideration 2 to establish that the appeal was filed late due to deemed service of the lower court's decision.
Cited in consideration 4 to impose procedural costs on the losing party.
Cited in consideration 5 to justify deciding the appeal by a single judge.
Cited in the 'Rimedi giuridici' section as the limitation for appealing the decision to the Federal Supreme Court.
Testo completo
Incarto n. 13.2021.58 · Lugano 8 novembre 2021 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La terza Camera civile del Tribunale d'appello composta del giudice: · Walser, presidente, vicecancelliera: · Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2017.115 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 26/29 maggio 2017 da
CO 1 patrocinato dall’ PA 1 contro
RE 1 ed __________ Agno
e ora sul reclamo 17 maggio 2021 di RE 1 contro la decisione ordinatoria 21 aprile 2021;
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 26/29 maggio 2017 CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 ed __________ al pagamento della somma di fr. 83'372.05 oltre accessori.
Con risposta 28 agosto 2017 i convenuti hanno postulato la reiezione della petizione.
B. Ammessa la prova peritale, con ordinanza 21 aprile 2021 il Pretore aggiunto ha deciso in merito ai quesiti peritali, ammettendo quelli di parte attrice e alcuni di parte convenuta.
C. Con reclamo 17 maggio 2021 RE 1 si aggrava contro la summenzionata ordinanza, e presenta “un’obiezione all’ordine del tribunale”, chiedendo di “rivedere l’ordine, dirigere la correzione e garantire che le questioni escluse siano ammesse anche per il testimone esperto”.
Considerato
in diritto: 1. L’ordinanza 21 aprile 2021 con cui il Pretore aggiunto ha statuito sui quesiti peritali è una disposizione ordinatoria processuale, la quale, in applicazione dei combinati art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.
2. Nel caso concreto l’ordinanza è stata notificata alla convenuta con plico raccomandato rimesso alla posta il 23 aprile 2021. Va però considerato che, giusta l’art. 138 cpv. 3 lettera a CPC, in caso di invio raccomandato non ritirato, la notificazione è considerata avvenuta il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione. Questa regola vale anche nei casi in cui la raccomandata non ritorna al mittente perché il destinatario ha dato disposizioni alla posta di trattenere la corrispondenza o indicato un indirizzo fermo posta, e la ritira dopo la scadenza dei 7 giorni, ciò in considerazione del fatto che altrimenti una parte avrebbe la possibilità di procrastinare a suo piacimento il corso della procedura. Nel caso concreto la reclamante era a conoscenza dell’esistenza della causa promossa nei suoi confronti, sicché doveva pure aspettarsi la notificazione di un atto giudiziario. Di conseguenza, dovendosi presumere la notifica della decisione al più tardi il 1° maggio 2021, il reclamo, rimesso alla posta il 17 maggio 2021 è tardivo e quindi inammissibile.
3. Comunque sia, quand’anche fosse tempestivo, il reclamo sarebbe inammissibile. Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei
fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2). L’impugnabilità della decisione ordinatoria processuale in oggetto non è prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole.
La reclamante non rende verosimile, e neppure sostiene che la decisione ordinatoria sia in qualche modo suscettibile di arrecarle un pregiudizio difficilmente riparabile, né siffatto pregiudizio appare evidente. Ne discende che in assenza di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame sarebbe comunque inammissibile.
4. Le spese processuali sono disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG) e di conseguenza, ritenuto che giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello è fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.-, nel caso concreto, la stessa è fissata in fr. 100.- ed è posta a carico della reclamante, soccombente (art. 106 CPC).
Non avendo la controparte dovuto inoltrare osservazioni, non si assegnano ripetibili.
5. Il presente reclamo, che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 17 maggio 2021 di RE
1 è inammissibile.
2. Le spese processuali del reclamo, fissate in fr. 100.-, sono poste a carico della reclamante.
3. Notificazione (unitamente al reclamo 17 maggio 2021 alla controparte):
- ; - .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF.