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13.2021.51 • TRAC TI 13.2021.51 Generato dall'IA

Appeal Dismissed for Failure to Address Grounds of Legal Aid Denial in Tenancy Dispute

Numero d'incarto 13.2021.51
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant, challenging a lower court's rejection of their request for legal aid in a tenancy dispute concerning accessory expense adjustments, filed a complaint that was deemed inadmissible because it failed to specifically address the grounds upon which the initial denial was based—namely, that the main action lacked a prospect of success—and instead contained only generic criticisms of the lower court's decision-making process. Consequently, the appellate court dismissed the appeal, rejected the appellant's subsequent request for legal aid for the appeal proceedings due to the appeal's manifest lack of merit, and ordered the appellant to pay the appeal costs.

Regesto Legislator

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Art. 48b LOG, Art. 121 CPC, Art. 319 lett. b cifra, Art. 248 lett. a CPC, Art. 119 cpv. 3 prima, Art. 321 cpv. 2 CPC; Appeal Dismissed for Failure to Address Grounds of Legal Aid Denial in Tenancy Dispute: Consequently, the appellate court dismissed the appeal, rejected the appellant's subsequent request for legal aid for the appeal proceedings due to the appeal's manifest lack of merit, and ordered the appellant to pay the appeal costs.

Parole chiave

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procedura di gratuito patrocinio legittimazione a ricorrere omissione di soccorso cosa accessoria pretesa abusiva del locatore motivi di rigore

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 117 lett. b. CPC

Used to reject the application for legal aid concerning the appeal due to lack of probability of success.

Art. 106 cpv. 1 CPC

Applied to impose court costs on the appellant because they lost the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 13.2021.51 13.2021.53 · Lugano 5 novembre 2021 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice: · Walser, presidente,

vicecancelliera: · Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SE.2021.13 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con petizione 21 aprile 2021 da

RE 1 contro

CO 1

e ora sul reclamo 5 maggio 2021 di RE 1 contro la sentenza 3 maggio 2021 con cui il Pretore ha respinto la sua istanza di gratuito patrocinio;

ritenuto

in fatto: A. In data 2/3 maggio 2018 CO 1, locatrice, e RE 1, conduttrice, hanno stipulato un contratto di locazione per un appartamento sito in __________ a __________.

B. Con istanza 5 ottobre 2020 RE 1 ha chiesto all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Chiasso (in seguito UC) di convocare le parti “per un esperimento conciliatorio”. Constatata la mancata conciliazione, in data 24 marzo 2021 l’UC ha rilasciato a RE 1 l’autorizzazione ad agire.

C. Con petizione 21 aprile 2021 RE 1 si è rivolta alla Pretura di Mendrisio-Sud, sollevando generiche contestazioni in merito ad alcune voci del conguaglio delle spese accessorie dell’appartamento. Con istanza di medesima data essa ha chiesto di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio.

D. Con ordinanza 22 aprile 2021 il Pretore, constatato che la petizione mancava dei requisiti indispensabili al raggiungimento dello scopo, ha assegnato a RE 1 un termine per rimediare alle carenze riscontrate. Con scritto 30 aprile 2021 essa ha indicato che chiedeva “di condannare la parte convenuta a restituire l’importo del conguaglio versati in eccedenza con gli acconti. La cifra sarà quantificata non appena emersa dalle risultanze delle istruttorie”.

E. Con decisione 3 maggio 2021 il Pretore ha respinto l’istanza di gratuito patrocinio di RE 1.

F. Con reclamo 5 maggio 2021 RE 1 chiede che l’istanza sia accolta “con rinvio a nuovo giudizio”.

Con istanza 10 maggio 2021 RE 1 ha chiesto di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio in sede di reclamo.

Il reclamo non è stato notificato agli interessati.

Considerando

in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La domanda di gratuito patrocinio è trattata in procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine d’impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di

10 giorni.

2. La decisione impugnata è stata notificata il 3 maggio 2021 ed è pervenuta l’indomani alla reclamante. Rimesso alla posta il 5 maggio 2021, il gravame è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

3. Conformemente all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

4. Il Pretore ha respinto l’istanza di gratuito patrocinio di RE 1. Ad un esame sommario dei motivi da lei esposti, ha ritenuto la causa priva di possibilità di successo.

La reclamante rimprovera al Pretore “di sorvolare acriticamente sulle osservazioni pertinenti espresse non di poco conto”, aggiungendo che le motivazioni per la concessione o meno del gratuito patrocinio devono essere concise, oggettivamente motivate con semplice conclusione. Non è il caso della presente decisione impugnata repleta, come di consuetudine, di allegazioni fuorvianti”.

4.1 Giusta l’art. 321 CPC il reclamo dev’essere scritto e motivato. La reclamante avrebbe quindi dovuto spiegare, confrontandosi con le motivazioni della decisione impugnata, perché la stessa sarebbe frutto di un manifestamente errato accertamento dei fatti o di un’errata applicazione del diritto. Essa però neppure si confronta con gli argomenti esposti dal Pretore, segnatamente con i motivi che lo hanno indotto a respingere l’istanza. Le generiche contestazioni della reclamante non solo appaiono manifestamente insufficienti a sostenere il reclamo, ma neppure sono idonee a far apparire errata la decisione impugnata. Il reclamo va di conseguenza respinto.

5. La richiesta di gratuito patrocinio per la procedura di reclamo va respinta. Manifestamente infondato, il gravame non presentava infatti sin dall’inizio probabilità di esito favorevole (art. 117 lett. b. CPC).

6. La procedura di reclamo contro la decisione di diniego del gratuito patrocinio non è, diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Le spese processuali, fissate in fr. 100.- in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (considerando il valore, la natura e la complessità della causa) e 14 LTG (ovvero una tassa di giustizia tra fr. 100.- e fr. 10'000.- per le decisioni su reclamo), seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC).

7. Il reclamo, trattato in procedura sommaria (art. 119 cpv. 3 CPC), è evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b. cifra 2 LOG).

Per i quali motivi

pronuncia 1. Il reclamo 5 maggio 2021 di RE

1 è respinto.

2. L’istanza di gratuito patrocinio 10 maggio 2021 è respinta.

3. Le spese processuali del reclamo, fissate in fr. 100.-, sono poste a carico della reclamante.

4. Notificazione (unitamente al reclamo 5 maggio 2021 alla controparte):

- ; - .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).