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13.2021.5 • TRAC TI 13.2021.5 Generato dall'IA

Marital Protective Measures Withdrawal Renders Proceedings Moot, Appeal Inadmissible

Numero d'incarto 13.2021.5
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A party that filed an initial request for protective measures in a marital union matter subsequently withdrew that request after the parties reconciled, leading the lower court to strike the main proceedings and the associated request for legal aid as moot. The appellate court dismissed the appeal against the striking order because a decision to strike due to acquiescence or withdrawal is not appealable, and any challenge to the underlying basis for the withdrawal (that the legal aid request was no longer relevant) must be raised through a specific application for review, not an appeal, thus rendering the appeal inadmissible and rejecting the request for further legal aid.

Regesto Legislator

Ufficiale

Stralcio della richiesta di gratuito patrocinio perché priva d'interesse, a seguito di uno stralcio della causa per intervenuta desistenza. Revisione

Parole chiave

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revoca del gratuito patrocinio procedura a tutela dell'unione coniugale unione coniugale divorzio su richiesta comune opposizione al divorzio domanda di ricusazione

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 139 III 133
Remedies Against Court-Approved Settlement and Discontinuance Order
DTF 139 III 134
c CPC), e ciò indipendentemente dalla natura del vizio - materiale o processuale - censurato (DTF 139 III 134 consid.
DTF 137 III 470
Cantonal Court Decision on Pro Bono Legal Aid Upheld in Appeal Proceedings
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 328 cpv. 1 lett. c CPC

Used to declare the appeal inadmissible because the challenge related to the merits of the withdrawal/dismissal, which must be raised via a request for revision.

art. 117 lett. b CPC

Used to reject the request for legal aid in the appeal procedure because the appeal had no prospect of favorable outcome due to inadmissibility.

art. 106 cpv. 1 CPC

Used to impose court costs on the appellant following the appeal being declared inadmissible.

art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG

Procedural basis for this Chamber to decide the appeal in a summary procedure as a single judge.

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Testo completo

Incarto n. 13.2021.5 13.2021.6 · Lugano 29 aprile 2021/rg · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La terza Camera civile del Tribunale d'appello composta del giudice: · Walser, presidente, vicecancelliera: · Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG), per statuire nella causa inc. n. SO.2020.1750 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza 28 aprile 2020 da

RE 1 patrocinata dall’ PA 1 contro

CO 1 patrocinato dall’ PA 2

e ora sul reclamo 21 gennaio 2021 di RE 1 contro il decreto 18 gennaio 2021 con cui il Pretore ha stralciato dai ruoli la sua istanza di gratuito patrocinio;

ritenuto

in fatto: A. Con istanza 28 aprile 2020 RE

1 ha chiesto l’adozione di misure a protezione dell’unione coniugale. Essa ha altresì postulato di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio con la nomina dell’avv. PA 1 quale suo patrocinatore.

Con decisione supercautelare

29 aprile 2020 il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza di misure a protezione dell’unione coniugale.

B. Al dibattimento del 18 gennaio 2021 le parti hanno deciso di tornare a vivere assieme. L’istante ha quindi ritirato l’istanza di misure a protezione dell’unione coniugale. Le parti hanno altresì concordato di porre le spese processuali a carico del convenuto.

C. Con decreto 18 gennaio 2021, in calce al verbale, il Pretore ha stralciato dal ruolo la procedura per desistenza. Ha pure stralciato l’istanza di gratuito patrocinio di RE 1 perché divenuta priva d’interesse.

D. Con reclamo21 gennaio 2021 RE 1 chiede l’accoglimento della sua istanza di gratuito patrocinio e, inoltre, che sia riconosciuta la nota d’onorario di complessivi fr. fr. 5'230.45 dell’avv. PA 1. Essa chiede pure di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio in sede di reclamo.

Considerato

in diritto: 1. Undecreto di stralcio per intervenuta acquiescenza, desistenza o transazione (art. 241 cpv. 2 CPC) ha natura meramente dichiarativa e, in quanto tale, non è impugnabile. Unicamente il relativo dispositivo sulle spese giudiziarie può formare oggetto di reclamo in virtù dell’art. 110 CPC (DTF 139 III 133 consid. 1.2). L’esistenza di un’acquiescenza, di una desistenza o di una transazione all’origine dello stralcio di una causa può essere contestata solo con domanda di revisione (art. 328 cpv. 1 lett. c CPC), e ciò indipendentemente dalla natura del vizio - materiale o processuale - censurato (DTF 139 III 134 consid. 1.3).

2. Nel caso di cui trattasi la reclamante non impugna il dispositivo sulle spese e le ripetibili - che neppure sono state messe a suo carico - ma la decisione di stralcio come tale, contestando che la richiesta di gratuito patrocinio fosse diventata priva d’interesse. La contestazione in oggetto può però unicamente formare oggetto di una domanda di revisione giusta l’art. 328 cpv. 1 lett. c CPC, e non di reclamo, che va quindi dichiarato inammissibile.

3. La richiesta di gratuito patrocinio per la procedura di reclamo va respinta. Stante il presente giudizio di inammissibilità, il gravame non presentava sin dall’inizio probabilità di esito favorevole (art. 117 lett. b CPC).

4. La procedura di reclamo contro la decisione di stralcio della domanda di gratuito patrocinio non è, diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Le spese processuali, fissate in fr. 100.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (considerando il valore, la natura e la complessità della causa) e

14 LTG (ovvero di una tassa di giustizia tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC).

5. Il reclamo, trattato in procedura sommaria (art. 119 cpv. 3 CPC), è evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

Per i quali motivi

pronuncia: 1. Il reclamo è inammissibile.

2. L’istanza di gratuito patrocinio 21 gennaio 2021 di RE 1 è respinta.

3. Le spese processuali del reclamo, fissate in fr. 100.– sono poste a carico della reclamante. Non si assegnano ripetibili.

4. Notificazione:

- ; - .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notifica­zione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).