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13.2021.37 • TRAC TI 13.2021.37 Generato dall'IA

Appealability of Evidentiary Decisions in Marital Protection Actions

Numero d'incarto 13.2021.37
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

In an action for the protection of the marital union where the lower court ordered an expert evaluation of parental capacities and subsequently rejected a request for a new expert report while partially granting a request for clarification of the existing one, the appellate court declared the appellant's appeal inadmissible because decisions on evidence, unless explicitly permitted by law, are generally not appealable via this remedy unless the appellant demonstrates a concrete risk of prejudice that cannot be remedied later, and the appellant's concerns about an adverse final judgment based solely on the existing expert opinion or reputational damage do not meet this high threshold for immediate appealability.

Regesto Legislator

Ufficiale

Reclamo in materia di prove. L'ipotesi di un eventuale giudizio di merito negativo è insito in tutte le cause e non configura un pregiudizio difficilmente riparabile

Parole chiave

Generato dall'IA
protezione dell'unione coniugale perizia giudiziaria ordinanze probatorie impugnabilità di decisioni incidentali limitazione del potere cognitivo nuovo mezzo di prova

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 319 lett. b cifra 2 CPC

The appeal was declared inadmissible because the prerequisite risk of irreparable prejudice for appealing a decision on evidence (which is not explicitly regulated) was not met.

art. 106 cpv. 1 CPC

The costs of the proceedings were placed on the losing party (the appellant).

art. 93 LTF

Cited in the section on legal remedies as the procedural limitation for appealing the decision to the Federal Tribunal.

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Testo completo

Incarto n. 13.2021.37 · Lugano 17 agosto 2021 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La terza Camera civile del Tribunale d'appello composta del giudice: · Walser, presidente, vicecancelliera: · Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SO.2019.1046 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza a protezione dell’unione coniugale 26 febbraio 2019 da

RE 1 patrocinata dall’ PA 1 contro

CO 1 patrocinato dall’ PA 2

e ora sul reclamo 6 aprile 2021 dell’istante contro l’ordinanza sulle prove 24 marzo 2021;

ritenuto

in fatto: A. Con istanza a protezione dell’unione coniugale 26 febbraio 2019 RE 1 ha chiesto l’autorizzazione a vivere separata, l’assegnazione in uso dell’alloggio coniugale, l’affidamento dei figli, la regolamentazione del diritto di visita paterno, nonché contributi alimentari per sé e per i figli.

B. Visti i problemi in merito all’affidamento dei figli, con decisione 24 agosto 2020 il Pretore ha conferito mandato alla Dr. __________ di procedere con una valutazione delle capacità genitoriali dei coniugi RE 1 e CO 1.

C. Notificata la perizia

27 novembre 2020 alle parti, l’istante ha chiesto l’allestimento di una nuova perizia giudiziale, formulando, in via subordinata (come da essa precisato con scritto 12 febbraio 2021) una richiesta di completamento/delucidazione della perizia della Dr. __________, domande cui il convenuto si è opposto.

D. Con decisione 24 marzo 2021 il Pretore ha respinto la domanda di nuova perizia, accogliendo parzialmente la domanda di completamento della perizia.

E. Con reclamo 6 aprile 2021 RE 1 chiede che la decisione menzionata sia riformata nel senso di accogliere la domanda di nuova perizia.

Il reclamo non è stato notificato alla controparte.

Considerato

in diritto: 1. L’ordinanza 24 marzo 2021 con la quale il Pretore ha statuito sull’istanza di nuova perizia, rispettivamente sulla delucidazione/complemento della stessa è una decisione ordinatoria processuale ai sensi dell’art. 124 CPC, la quale, in applicazione dei combinati art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.

2. Nel caso concreto la decisione impugnata è stata notificata alla reclamante il 25 marzo 2021, sicché il gravame qui in esame, rimesso alla posta il 6 aprile 2021, è - per effetto dell’art. 142 cpv. 3 CPC - tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

3. Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del

diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

3.1 L’impugnabilità delle decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio,

ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole.

3.2 Va qui ricordato che, di regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901 segg. n. 47c).

3.3 La reclamante sostiene che il pregiudizio difficilmente riparabile è dato perché la perizia contestata lede i suoi diritti quale persona e madre. Ritiene che il Pretore deciderà in base alla sola perizia giudiziaria, senza tener conto delle altre prove e in particolare del parere dei professionisti che già si erano occupati della questione giungendo a conclusioni contrapposte a quelle del perito giudiziario. Inoltre, anche nell’ipotesi di una decisione favorevole, la perizia si rifletterà in futuro negativamente sulla sua immagine verso altre persone e verso i figli.

La reclamante si fonda di fatto sull’ipotesi di un eventuale giudizio di merito negativo, partendo dall’ipotesi che il Pretore fonderà la propria decisione unicamente sulla perizia giudiziaria, senza tener conto dell’opinione di altri professionisti che si sono espressi sul medesimo tema. Tale ipotesi non configura tuttavia un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC poiché il rischio di un giudizio negativo è comunque insito in tutte le cause. In merito all’argomento che la perizia giudiziaria è suscettibile di ledere la sua immagine nei confronti di terzi, tale fatto non reca pregiudizio alla posizione complessiva della reclamante in relazione al processo. In mancanza di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame deve quindi essere dichiarato inammissibile.

4. Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 400.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste a carico della reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte.

5. Il gravame, manifestamente inammissibile, non è stato notificato alla controparte per osservazioni (art. 322 CPC) e può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 6 aprile 2021 contro l’ordinanza sulle prove 24 marzo 2021 è inammissibile.

2. Le spese processuali di fr. 400.- sono poste a carico della reclamante.

3. Notificazione (unitamente al reclamo 6 aprile 2021 alla controparte):

- ; - .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.