Representative's Appeal of Denial of Legal Aid Inadmissible
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appeal concerned a challenge to a lower court's decision denying an individual legal aid in a labor contract dispute seeking unpaid wages and a certificate of employment, where the initial claim had been partially settled and the principal claim resulted in a monetary award. The appellate court ruled the appeal inadmissible because the right to legal aid is personal to the party, and the appeal was filed by the party's representative acting in their own capacity without demonstrating exceptional personal or professional reasons justifying their right to appeal the denial of aid to their client.
Regesto Legislator
UfficialeSalvo eccezioni, il patrocinatore non può insorgere a titolo personale avverso la decisione di diniego del gratuito patrocinio al proprio assistito
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision establishes the appealability of decisions denying legal aid, which is the subject of the final ruling.
Cited in conjunction with Art. 121 CPC to confirm the jurisdiction for appealing decisions on legal aid.
Cited in conjunction with Art. 121 CPC to confirm the jurisdiction for appealing decisions on legal aid before the Court of Appeal.
Cited to establish that the request for legal aid is treated in summary proceedings.
Cited to establish that the request for legal aid is treated in summary proceedings.
Used to determine the appeal deadline (10 days) for decisions on legal aid appeals.
Cited as the procedural framework for reviewing the merits of the appeal (erroneous application of law or clearly erroneous finding of facts).
Applied to determine that the appeal is decided by a single judge panel.
Applied to exempt the proceedings from court fees because the dispute arises from an employment relationship.
Cited in the 'Rimedi giuridici' section as the limit for a potential appeal to the Federal Supreme Court against the current decision.
Testo completo
Incarto n. 13.2021.32 · Lugano 17 agosto 2021 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice: · Walser, presidente,
vicecancelliera: · Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SE.2019.344 (procedura semplificata - contratto di lavoro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 7 ottobre 2019 da
RE 1 patrocinata dall’ PA 1 contro
CO 1 patrocinata dall’ PA 2
e ora sul reclamo 1° aprile 2021 dell’avv. PA 1 contro la decisione 17 marzo 2021 (inc. n. SO.2019.4814) con cui il Pretore ha negato a RE 1 il beneficio del gratuito patrocinio;
ritenuto
in fatto: A. Ottenuta l’autorizzazione ad agire, con petizione 7 ottobre 2019 introdotta innanzi la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, RE 1 ha chiesto la condanna di CO 1 al pagamento di fr. 16'301.80 oltre interessi al 5% dal 1° dicembre 2018 e il rilascio di un certificato di lavoro. La richiesta riguarda pretese salariali per il lavoro svolto quale cameriera presso l’esercizio pubblico gestito da quest’ultima. L’attrice ha contestualmente chiesto di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio con la rappresentanza legale nella persona dell’avv. PA 1.
B. La convenuta si è opposta alla petizione con osservazioni 22 novembre 2019. Le parti hanno ribadito il loro punto di vista al dibattimento dell’11 dicembre 2019. Chiusa l’istruttoria, la convenuta ha confermato i suoi argomenti con scritto 16 dicembre 2020. Il 17 dicembre 2020, previa rinuncia all’indennità per disdetta abusiva (art. 336a CO), l’attrice ha limitato le pretese a fr. 7'001.80 oltre interessi al 5% dal 1° dicembre 2018 e all’attestato di lavoro.
C. Stralciata dai ruoli per desistenza la petizione in ragione di fr. 9'300.–, con decisione 17 marzo 2021 il Pretore ha condannato la convenuta a pagare all’attrice fr. 1'817.75 con interessi del 5% dal 1° dicembre 2018 e a rilasciarle un attestato di lavoro completo.
Con separata decisione 17 marzo 2021 il Pretore ha respinto la domanda di gratuito patrocinio.
D. Con reclamo 1° aprile 2021 l’avv. PA 1 chiede ora la riforma di quest’ultima decisione nel senso di concedere a RE 1 il gratuito patrocinio con la sua rappresentanza, riconoscerle un adeguato importo per le sue prestazioni legali e, in via subordinata, rinviare l’incarto al Pretore per la tassazione di rito della nota professionale.
Non sono state raccolte osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La domanda di gratuito patrocinio è trattata in procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine di impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.
La decisione impugnata è pervenuta alla reclamante il 22 marzo 2021 sicché, rimesso alla posta il 1° aprile 2021, il gravame è tempestivo e, da questo punto di vista, senz’altro ammissibile.
2. Conformemente all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
3. Il diritto all’assistenza giudiziaria è di natura strettamente personale (*“höchstpersönliche Anspruch”*) e titolare del diritto è esclusivamente la parte al processo che adempie i requisiti di legge, vale a dire che è sprovvista dei mezzi necessari e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (decisione del Tribunale federale 5P.220/2003 del 23 dicembre 2003 e 5P.164/2005 del 29 luglio 2005). Pertanto, a differenza del titolare di tale diritto, il suo patrocinatore non può insorgere a titolo personale avverso la decisione che nega il gratuito patrocinio al proprio assistito, a meno che concorrano casi eccezionali, segnatamente se motivi personali o professionali sono stati alla base della sua mancata nomina a patrocinatore d’ufficio (IIICCA 13.2017.49 del
5 dicembre 2017, 13.2012.69 del 6 settembre 2012; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 1 ad art. 121; Emmel, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 2 ad art. 121; Bühler, in: Berner Kommentar, ZPO, vol. I, 2012, n. 11 ad art. 121).
3.1 In concreto il reclamo in esame risulta presentato dall’avv. PA 1. E, per quanto si è appena detto, nella misura in cui non sono eccepiti motivi personali o professionali legati alla sua mancata nomina a gratuito patrocinatore, non può entrare in considerazione l’ipotesi di un suo diritto eccezionale ad impugnare a titolo personale la decisione di diniego del gratuito patrocinio della sua assistita. L’interesse giuridico dell’assistita RE 1, qui invocato dalla reclamante, nulla cambia a questa constatazione. Il reclamo è quindi inammissibile.
4. La gratuità delle controversie derivanti da un rapporto di lavoro fino ad un valore litigioso di fr. 30'000.– (art. 114 lett. c CPC) vale per la procedura decisionale in tutti i gradi di giudizio cantonali e anche in relazione ai litigi riguardanti aspetti processuali secondari, segnatamente per il reclamo contro il rifiuto di concedere il gratuito patrocinio (Trezzini, op. cit., n. 8 ad art. 114). Di conseguenza, per questa sede di giudizio, non si prelevano spese processuali. Non si pone la questione delle ripetibili.
5. Il reclamo, trattato in procedura sommaria, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 1° aprile 2021 dell’avv. PA 1 è inammissibile.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Notificazione (unitamente al reclamo 1° aprile 2021 alla controparte):
- ; - .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).