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13.2021.29 • TRAC TI 13.2021.29 Generato dall'IA

Appealability of Interlocutory Evidentiary Order

Numero d'incarto 13.2021.29
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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In a civil case where one party sought damages and the other counterclaimed, the lower court judge issued an order on evidence, specifically striking the responding party's proposed expert witness questions because they exceeded the scope for which the expert was requested. The appealing party filed an appeal against this interlocutory order regarding evidence, but the appellate court found the appeal inadmissible because decisions concerning evidence admissibility are procedural orders reviewable only by a specific form of appeal (reclamo) within ten days, and even if treated as the correct appeal, the challenging party failed to demonstrate the requisite risk of irreparable prejudice necessary for appealing such non-expressly appealable evidence rulings under the relevant procedural code.

Regesto Legislator

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Art. 48b LOG, Art. 319 lett. b cifra, Art. 142 cpv. 3 CPC, Art. 320 CPC, Art. 319 lett. b CPC, Art. 2 cpv. 1 LTG; Appealability of Interlocutory Evidentiary Order: The appealing party filed an appeal against this interlocutory order regarding evidence, but the appellate court found the appeal inadmissible because decisions concerning evidence admissibility are procedural orders reviewable only by a specific form of appeal (reclamo) within ten days, and even if treated as the correct appeal, the challenging party failed to demonstrate the requisite risk of irreparable prejudice necessary for appealing such non-expressly appealable evidence rulings under the relevant procedural code.

Parole chiave

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impugnabilità di decisioni incidentali ordinanze probatorie domanda riconvenzionale questioni processuali testimone-perito oggetto della lite

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 48b cifra 1 LOG

Applied for the decision to be made by a single judge since the appeal was declared inadmissible.

art. 106 cpv. 1 CPC

Basis for imposing court costs on the losing party (the appellant/claimant).

art. 2 cpv. 1 LTG

Used in conjunction with Art. 14 LTG to fix the amount of court costs based on the value and nature of the case.

art. 14 LTG

Used in conjunction with Art. 2 LTG to determine the amount of the court fee for the decision on the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 13.2021.29 · Lugano 16 agosto 2021 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice: · Walser, presidente, vicecancelliera: · Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2018.248 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 11 dicembre 2018 da

AO 1 patrocinato dall’ PA 2 contro

AP 1 patrocinato dall’ PA 1

e ora sull’“appello” 29 marzo 2021 di AP 1 contro l’ordinanza sulle prove 17 marzo 2021;

ritenuto

in fatto: A. Con petizione 11 dicembre 2018 AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 221'406.60 oltre accessori a titolo di risarcimento del danno.

Con risposta 14 febbraio 2019 il convenuto ha chiesto la reiezione della petizione chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna dell’attore al pagamento di fr. 51'049.59 oltre accessori.

Con gli ulteriori allegati le parti hanno confermato le rispettive domande, l’attore postulando la reiezione della domanda riconvenzionale.

B. Al dibattimento di prime arringhe le parti hanno indicato le prove, tra cui la perizia. Con ordinanza 27 ottobre 2020 il Pretore ha quindi assegnato alle parti un termine per presentare i rispettivi quesiti peritali. Con ordinanza 17 marzo 2021 il Pretore ha stralciato i quesiti peritali di parte convenuta rilevando che i medesimi esulavano dal tema per il quale il convenuto medesimo aveva chiesto la perizia.

C. Con “appello” 29 marzo 2021 AP 1 insorge contro la citata decisione, chiedendone l’annullamento e postulando che siano ammessi i quesiti peritali rifiutati dal primo giudice.

Il gravame non è stato notificato alla controparte.

Considerato

in diritto: 1. La decisione con cui il Pretore ha statuito sui quesiti peritali è una disposizione ordinatoria processuale (art. 124 e 154 CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.

La decisione impugnata è pervenuta al reclamante il 18 marzo 2021. Rimesso alla posta il 29 marzo 2021 il gravame - per effetto dell’art. 142 cpv. 3 CPC - risulta tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

2. AP 1 ha impugnato la decisione del Pretore mediante appello. Considerato che contro le decisioni ordinatorie processuali non è dato il rimedio dell’appello bensì, come illustrato, del reclamo, l’impugnativa appare d’acchito inammissibile.

3. Comunque sia, in applicazione del CPC con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

3.1 L’impugnabilità delle decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio,

ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole.

3.2 Va qui ricordato che, di regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901 segg. n. 47c).

3.3 Nel caso in esame il reclamante non ha reso verosimile e neppure ha sostenuto l’esistenza del rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, né lo stesso può essere considerato evidente. Anche qualora si volesse trattare il gravame quale reclamo, in mancanza di una premessa fondamentale esso sarebbe quindi comunque inammissibile.

4. Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 300.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste a carico del reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte.

5. Il presente “appello”, che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. L’“appello” 29 marzo 2021 di AP

1 è inammissibile.

2. Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 300.–, sono poste a carico del reclamante.

3. Notificazione (unitamente all’“appello” 29 marzo 2021 alla controparte):

- ; - .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).