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13.2021.22 • TRAC TI 13.2021.22 Generato dall'IA

Security for Costs: Foreign Plaintiff and Treaty Obligations

Numero d'incarto 13.2021.22
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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The appellant, domiciled in Italy, challenged a lower court order compelling it to post security for costs in a civil action initiated against the respondent. The lower court had based its decision on the general rule requiring security for costs from non-domiciled plaintiffs, incorrectly reasoning that the application of the Lugano Convention negated the effect of prior international agreements. The appellate court overturned this decision, reasoning that the Hague Convention on Civil Procedure and the Bilateral Consular Domicile Treaty between Switzerland and Italy explicitly prohibit imposing security for costs solely based on the plaintiff's foreign nationality or lack of domicile in the forum state, and the lower court erred by failing to apply these overriding treaty provisions.

Regesto Legislator

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Art. 48b LOG, Art. 320 CPC, Art. 99 CPC, Art. 99 cpv. 1 CPC, Art. 1 CPC, Art. 2 CPC; Security for Costs: Foreign Plaintiff and Treaty Obligations: The lower court had based its decision on the general rule requiring security for costs from non-domiciled plaintiffs, incorrectly reasoning that the application of the Lugano Convention negated the effect of prior international agreements. The appellate court overturned this decision, reasoning that the Hague Convention on Civil Procedure and the Bilateral Consular Domicile Treaty between Switzerland and Italy explicitly prohibit imposing security for costs solely based on the plaintiff's foreign nationality or lack of domicile in the forum state, and the lower court erred by failing to apply these overriding treaty provisions.

Parole chiave

Generato dall'IA
Convenzione dell'Aia prestazione di garanzia nazionalità decisione straniera principio del domicilio legale convenzione di Lugano

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 48b LOG

Applied for the decision to be rendered by a single judge in the appeal chamber.

art. 103 CPC

Cited as one of the procedural rules governing the appeal against the decision on the security for costs.

art. 319 lett. b cifra 1 CPC

Cited as one of the procedural rules governing the appeal against the decision on the security for costs.

art. 321 cpv. 2 CPC

Cited as one of the procedural rules governing the appeal against the decision on the security for costs.

art. 2 cpv. 1 LTG

Used to determine the amount of court fees for the appeal.

art. 14 LTG

Used to establish the range for setting the appeal court fees.

art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG

Justifies the decision being made by a single judge as the appeal did not raise fundamental legal questions.

art. 93 LTF

Cited as the limitation rule for a potential further appeal to the Federal Supreme Court.

art. 113 LTF

Cited as the rule governing a potential subsidiary appeal in matters of public law.

art. 117 LTF

Cited as the rule governing a potential subsidiary appeal in matters of public law.

art. 119 LTF

Cited regarding the requirement to file ordinary and subsidiary appeals in a single motion.

art. 74 cpv. 2 LTF

Cited regarding the appeal threshold based on the value in dispute for a potential appeal to the Federal Supreme Court.

art. 66 al. 1 LTF

Impliedly governs the costs imposed on the losing party (CO 1) in the final order (Order 2), although the text cites cantonal law (LTG) for the assessment.

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Testo completo

Incarto n. 13.2021.22 · Lugano 15 luglio 2021 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La terza Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: · Walser, presidente, vicecancelliera: · Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2020.25 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 8 ottobre 2020 da

RE 1 patrocinata dall’ PA 1 contro

CO 1 patrocinato dall’ PA 2

e ora sul reclamo 4 marzo 2021 di RE 1 contro la decisione 24 febbraio 2021 con cui il Pretore le ha imposto il pagamento di una cauzione per spese ripetibili di fr. 12'944.-;

ritenuto

in fatto: A. Con petizione 8 ottobre 2020 RE 1 ha chiesto la condanna di CO 1 al pagamento dell’importo di Euro 146'613.- oltre accessori.

Con risposta 30 novembre 2020 il convenuto si è opposto alla petizione limitatamente all’importo eccedente Euro 46'449.60, che ha riconosciuto, chiedendo a sua volta in via riconvenzionale la condanna dell’attrice al pagamento di fr. 260'662.- oltre accessori.

B. Con istanza 8 febbraio 2021 CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 a prestare una garanzia per spese ripetibili per un importo non cifrato, ma fondato su un valore di causa di fr. 161'802.10.

RE 1 si è opposta all’istanza di cauzione del convenuto, contestando che ne fossero date le condizioni.

C. Con decisione 24 febbraio 2021 il Pretore ha accolto l’istanza di cauzione di CO 1, assegnando a RE 1 un termine per prestare una cauzione di fr. 12'944.-.

D. Con reclamo 4 marzo 2021 RE 1 si aggrava contro la suddetta decisione, chiedendo che, previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame, l’istanza di cauzione di CO 1 sia respinta.

Con osservazioni 21 aprile 2021 CO 1 postula la conferma della decisione impugnata.

E. La domanda di concedere effetto sospensivo al reclamo è stata accolta con decisione 9 marzo 2021.

Considerato

in diritto: 1. La decisione processuale qui in esame è una decisione in materia di prestazione della cauzione ai sensi degli art. 99 e segg. CPC, la quale, in applicazione dei combinati art. 103, 319 lett. b cifra 1 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.

2. La sentenza impugnata, è pervenuta all’attrice il 25 febbraio 2021 sicché il gravame qui in esame, rimesso alla posta il 4 marzo 2021, è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile.

3. L’art. 320 CPC dispone che con il reclamo si possono censurare l’applicazione errata del

diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

4. Giusta l’art. 99 CPC, su richiesta del convenuto, l’attore deve prestare cauzione per le spese ripetibili se non ha domicilio o sede in Svizzera (lett. a), se risulta insolvente, segnatamente se nei suoi confronti è stato dichiarato fallimento o è in corso una procedura concordataria o a suo carico vi sono attestati di carenza di beni (lett. b), se è ancora debitore delle spese giudiziarie relative a una precedente procedura (lett. c) oppure se per altri motivi il pagamento delle ripetibili risulta seriamente compromesso (lett. d).

4.1 Scopo della cauzione è quello di assicurare alla parte convenuta in lite il pagamento delle sue spese ripetibili ed evitare di porla in una situazione dove il recupero dei suoi costi di giustizia sia impossibile o perlomeno particolarmente difficile (DTF

141 III 554 consid. 2.5.1; 141 III 155 consid. 4.3; Tappy, in: Bohnet/ Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Commentaire Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 1 ad art. 99; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, vol. 1, 2a ed., 2017, n. 1 ad art. 99; Urwyler/Grütter, in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO, DIKE-Kommentar, 2a ed., 2016, n. 1 ad art. 99; Suter/von Holzen, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 2 ad art. 99; Sterchi, in: Berner Kommentar, ZPO, vol. 1, 2012, n. 1 ad art. 99). La parte convenuta non deve dimostrare l’impossibilità o la particolare difficoltà di recuperare le proprie spese ripetibili, basta che dimostri il realizzarsi dei presupposti previsti dall’art. 99 cpv. 1 CPC, i quali costituiscono dunque dimostrazione irrefragabile (stante la loro natura di finzione) di tale impossibilità rispettivamente gravosità di recupero (Trezzini, op. cit., n. 15 ad art. 99; Suter/von Holzen, op. cit., n. 16 ad art. 99). Data tale dimostrazione, il giudice è tenuto (*Muss-Vorschrift*) a ordinare la prestazione della cauzione (Suter/Von Holzen, op. cit., n. 14 ad art. 99; Staehelin/Staehelin/ Grolimund, Zivilprozessrecht, 2a ed., 2013, § 16, n. 28).

5. Il Pretore ha accolto l’istanza di cauzione di CO 1 in ragione della sede in Italia di RE 1. Il primo giudice, ha dapprima rilevato che in virtù dell’art. 17 della Convenzione dell’Aja relativa alla procedura civile (del 1° marzo 1954), rispettivamente dell’art. 7 del Trattato di domicilio consolare tra Svizzera e Italia del 22 luglio 1868 all’attrice non può essere imposta una cauzione processuale. Ha però in seguito rilevato che la Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano, CLug) non rappresenta un trattato multilaterale in base al quale decade l’obbligo di prestare cauzione. Considerato che Convenzione di Lugano si applica in materia civile e quindi anche ai contratti d’appalto, ne ha concluso che l’obbligo di prestare cauzione nel caso concreto non veniva meno.

La reclamante rimprovera al Pretore un’errata applicazione del diritto, segnatamente dell’art. 17 della Convenzione dell’Aja relativa alla procedura civile del 1° marzo 1954 e dell’art. 7 del Trattato di domicilio consolare tra la Svizzera e l’Italia del 22 luglio 1868, in base alle quali norme una parte domiciliata in uno dei paesi firmatari non può essere astretta al prestare cauzione se attore o interveniente davanti ai tribunali di un altro stato firmatario.

6. La procedura dinanzi alle giurisdizioni cantonali per le vertenze civili è disciplinata dal CPC (art. 1 CPC). L’art. 2 CPC dispone che sono fatte salve le disposizioni dei trattati internazionali e della legge federale 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato.

6.1 La cauzione è disciplinata in particolare dalla Convenzione dell’Aja relativa alla procedura civile del 1° marzo 1954 (RS 0.274.12, sezione III. Cauzione «judicatum solvi»). L’art. 17 della Convenzione dispone quanto segue:

*Nessuna cauzione e nessun deposito, sotto qualsivoglia denominazione, possono essere imposti, a causa sia della loro qualità di stranieri, sia della mancanza di domi­cilio o di residenza nel paese, ai cittadini d’uno degli Stati contraenti, aventi il loro domicilio in uno di questi Stati, che siano attori o intervenienti davanti ai tribunali di un altro di questi Stati.*

*La stessa regola è applicabile al versamento che fosse chiesto dagli attori o intervenienti per garantire le spese giudiziarie.*

*Le convenzioni, con le quali gli Stati contraenti avessero stipulato per i loro cittadini la dispensa dalla cauzione judicatum solvi o dal versamento delle spese giudiziarie senza condizione di domicilio, continuano a essere applicate.*

È quindi anche applicabile il Trattato di domicilio consolare tra la Svizzera e l’Italia del 22 luglio 1868 (RS 0.142.114.541), il cui art. 7 recita quanto segue:

*Per poter comparire in giudizio, i cittadini de due Stati non saranno tenuti che a quelle cauzioni e formalità che sono prescritte pei nazionali medesimi.*

In applicazione delle menzionate norme, non può quindi essere imposta a RE 1 cauzione alcuna per il solo fatto di avere sede in Italia (cfr. anche Trezzini, op. cit., n. 30a ad art. 99).

6.2 A mente del primo giudice la CLug non rappresenta un trattato multilaterale in base al quale decade l’obbligo di prestare cauzione. Anzitutto va rilevato che, così come formulata dal Pretore, tale apodittica e indifferenziata affermazione appare in stridente contrasto con l’art. 51 CLug, il quale dispone che “a*lla parte che chiede l’esecuzione in uno Stato vincolato dalla presente convenzione di una decisione emessa in un altro Stato vincolato dalla presente convenzione non può essere imposta alcuna cauzione o deposito, indipendentemente dalla relativa denominazione, a causa della qualità di straniero o per difetto di domicilio o residenza nel paese.*

Se è poi vero che nel caso qui all’esame tale norma è inoperante perché intesa a disciplinare l’esecuzione delle decisioni, mentre non è applicabile al processo di cognizione nell’ambito del quale essa non può quindi essere invocata per sottrarsi all’obbligo di cauzione (DTF 141 III 155, consid. 4.4), non è dato di comprendere, né il primo giudice lo spiega, per quale motivo questo fatto renda inoperanti la Convenzione dell’Aja, rispettivamente il Trattato di domicilio consolare menzionati al considerando precedente.

Nella misura in cui il Pretore ritiene che in caso d’inapplicabilità della CLug la cauzione può esserne imposta malgrado l’esistenza di specifici trattati la decisione appare arbitraria. Il reclamo deve quindi essere accolto, la decisione impugnata annullata e l’istanza di cauzione respinta.

7. Le spese processuali per la presente procedura sono disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG). Giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello è tra fr. 100.- e fr. 10'000.-. Nel caso concreto, le spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 400.- e sono poste a carico di CO 1, soccombente, con l’obbligo di rifondere alla reclamante fr. 600.- di ripetibili.

8. Il reclamo non pone questioni di principio ed è pertanto evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).

Per i quali motivi

pronuncia 1. Il reclamo 4 marzo 2021 di RE 1 è accolto e la decisione impugnata è annullata.

§ L’istanza di cauzione 8 febbraio 2021 di CO 1 è respinta.

2. Le spese processuali del reclamo, fissate in fr. 400.-, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1, il quale rifonderà a RE 1 fr. 600.- di ripetibili.

3. Notificazione:

- ; - .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).