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13.2021.154 • TRAC TI 13.2021.154 Generato dall'IA

Appealability of Refusal to Suspend Right-of-Way Proceeding

Numero d'incarto 13.2021.154
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellate court reviewed the appeal against a lower court's decision that refused to suspend a proceeding concerning the establishment of a necessary right of way, which the appellants sought to connect with a pending, related case against different neighbors. The court found the appeal inadmissible because, as the law only explicitly allows appeals against decisions granting a suspension, the appellants needed to demonstrate a risk of harm that would be difficult to remedy, which they failed to do; the concern about potentially contradictory rulings was deemed not relevant as the consolidation of evidence procedures does not guarantee the automatic application of facts from one case to another.

Regesto Legislator

Ufficiale

Rifiuto di sospensione del procedimento. Reclamo. Pregiudizio difficilmente riparabile negato. Un'istruttoria congiunta di due separati procedimenti non esclude giudizi contraddittori

Parole chiave

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diritto di passo impugnabilità di decisioni incidentali eccezione di incostituzionalità procedure di ricorso utile diritto di manifestare

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 93 LTF

Cited in the section outlining appeal options against the current decision, indicating limitations for recourse to the Federal Tribunal.

art. 113 LTF

Cited in the section outlining appeal options against the current decision, specifying the possibility of an ancillary constitutional appeal.

art. 117 LTF

Cited in the section outlining appeal options against the current decision, specifying the possibility of an ancillary constitutional appeal.

art. 119 LTF

Cited in the section outlining appeal options against the current decision, establishing the rule for presenting ordinary and constitutional appeals simultaneously.

art. 106 cpv. 1 CPC

The procedural basis cited for imposing court costs according to the outcome of the appeal.

art. 14 LTG

Cited in connection with determining the amount of the court fees based on the appeal's nature.

art. 2 cpv. 1 LTG

Cited in connection with determining the amount of the court fees based on the value, nature, and complexity of the case.

art. 319 lett. b CPC

Cited in the reasoning section concerning the admissibility requirements for the appeal (reclamo) against the procedural order.

art. 321 cpv. 2 CPC

Cited in the reasoning section concerning the admissibility requirements for the appeal (reclamo) against the procedural order.

art. 48 lett. c n. 1 LOG

Cited in the reasoning section concerning the admissibility requirements for the appeal (reclamo) against the procedural order.

art. 124 CPC

Cited in the reasoning section to classify the decision on suspension as a procedural order.

art. 126 CPC

Cited in the reasoning section as the basis for the decision on the suspension of proceedings being challenged.

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Testo completo

Incarto n. 13.2021.154 · Lugano 8 giugno 2022 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La terza Camera civile del Tribunale d'appello composta del giudice: · Walser, presidente, vicecancelliera: · Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SE.2021.264 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 3 agosto 2021 da

RE 1 RE 2 entrambi patrocinati dall’ PA 1 contro

CO 1 CO 2 CO 3 CO 4 CO 5 CO 6 CO 7 CO 8 CO 9 CO 10 CO 11 CO 12 CO 13 CO 14 CO 15 CO 16 tutti patrocinati dall’ RA 1

chiedente la concessione di un diritto di passo necessario;

e ora sul reclamo 23 dicembre 2021 di RE 1 e RE 2 contro la decisione 9 dicembre 2021 con cui il Pretore ha respinto la loro domanda di sospendere il procedimento;

ritenuto

in fatto: A. Con petizione 3 agosto 2021 RE 1 e RE 2 hanno chiesto che sia concesso un diritto di passo necessario a favore del mappale n. __________ RFD di __________, di loro proprietà, e a carico del fondo n. __________ RFD di __________ di proprietà dei convenuti.

B. Con osservazioni 30 settembre 2021 i convenuti hanno chiesto di respingere la petizione.

C. Con istanza 19 novembre 2021 gli attori hanno chiesto al Pretore di sospendere il procedimento. Essi sostengono di aver intentato una nuova causa nei confronti di altri vicini, anch’essa intesa a ottenere un diritto di passo necessario. Le due cause essendo strettamente connesse, postulano la sospensione della prima, in fase più avanzata rispetto alla seconda, per poi congiungere le istruttorie.

Con osservazioni 1 dicembre 2021 la parte convenuta, rilevato di non avere accesso agli atti della procedura parallela, ciò che le impediva di valutare compiutamente la situazione, si è rimessa al giudizio del Pretore.

D. Con decisione 9 dicembre 2021 il Pretore ha respinto l’istanza di sospensione e citato le parti al dibattimento.

E. Con reclamo 23 dicembre 2021 gli attori chiedono che, previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame, la decisione impugnata sia riformata nel senso di sospendere la procedura e annullare la citazione per il dibattimento.

Con decisione 10 gennaio 2022 è stato negato l’effetto sospensivo al reclamo.

Considerando

in diritto: 1. La decisione sulla sospensione di un procedimento giudiziario (art. 126 CPC) è una decisione ordinatoria processuale ai sensi dell’art. 124 CPC. In applicazione degli art.

319 lett. b e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c n. 1 LOG, essa è impugnabile mediante reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.

La decisione 9 dicembre 2021 è pervenuta ai reclamanti il 10 dicembre 2021, sicché il reclamo, consegnato alla cancelleria del Tribunale il 23 dicembre 2021, tenuto conto delle ferie giudiziarie (art. 145 cpv. 1 litt. c CPC) è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

2. Il CPC dispone che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del

diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio di pregiudizio difficilmente riparabile (n. 2).

2.1 L’art. 126 CPC prevede il rimedio del reclamo unicamente contro le decisioni di sospensione del procedimento (cpv. 2), non invece contro le decisioni che rifiutano la sospensione. Di conseguenza, nel caso concreto, trattandosi di un caso non espressamente previsto dalla legge, i reclamanti devono rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile.

2.2 I reclamanti sostengono che vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile perché, in assenza di una visione d’insieme, il Pretore potrebbe giungere a pronunce contraddittorie tra di loro. Se non che, i giudizi contraddittori non possono essere evitati con la congiunzione dell’istruttoria delle cause. L’istruttoria comune per due procedimenti ha certo quale effetto di dover assumere una volta sola le prove, nella misura in cui siano attinenti a entrambi. Ciò non permette però di tener conto in un procedimento di fatti e allegazioni contenuti nell’altro procedimento, né di utilizzare automaticamente le prove acquisite nell’ambito di un’istruttoria comune, ritenuto che ciò è possibile solo a condizione che i

fatti siano stati ritualmente addotti nel procedimento in cui la parte se ne vuole prevalere. L’argomento non appare quindi pertinente. In mancanza di una premessa fondamentale, il reclamo dev’essere dunque dichiarato inammissibile.

2.3 A prescindere dalla mancanza del rischio di un pregiudizio, si rileva comunque che il Pretore ha rilevato che in ciascuna delle cause gli attori hanno da confrontarsi con prove individualizzate e specifiche ai tracciati ipotizzati e una congiunzione delle istruttorie non porterebbe verosimilmente a una semplificazione del processo in essere. Peraltro, gli estremi della seconda causa neppure sono sufficientemente noti per permettere di valutare la situazione e gli argomenti addotti dai reclamanti non sarebbero tali da far apparire quest’accertamento manifestamente errato.

3. Le spese processuali, stabilite in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo del Tribunale d’appello che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.–), seguono la soccombenza dei reclamanti (art. 106 cpv. 1 CPC) e sono fissate in fr. 300.–. Non si assegnano ripetibili, la controparte non avendo dovuto presentare osservazioni al reclamo.

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 23 dicembre 2021 di RE

1 e RE 2 è inammissibile.

2. Le spese processuali del reclamo di fr. 300.– sono poste a carico dei reclamanti in solido.

3. Notificazione (unitamente al reclamo 23 dicembre 2021 alla controparte):

- ; - .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché che il valore litigioso è inferiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione della decisione, con i limiti dell’art. 93 LTF, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale. Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).